Nomina del custode nell’ambito dell’espropriazione forzata immobiliare e individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sugli immobili (nota a Cass. civ., sez. 6 – 5, ordinanza n. 5736 del 7 marzo 2013 (Rv. 625521)

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Massima

«In tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo ad un bene sottoposto a pignoramento immobiliare, le conseguenze giuridiche derivanti dall’esecuzione delle formalità del pignoramento escludono l’applicazione dell’imposta a carico del custode dei beni pignorati, mentre il relativo onere grava sul proprietario, il quale beneficia del reddito del bene, anche quando non lo utilizzi direttamente, in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti».

 

Commento

1. La sentenza in commento affronta il tema dibattuto dell’applicazione dell’imposta sugli immobili (all’epoca l’ICI) in caso di sottoposizione dell’immobile a pignoramento immobiliare, essendo controverso se l’imposta vada applicata al custode nominato dal Giudice dell’Esecuzione o al proprietario debitore esecutato.

2. Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata aveva accolto l’appello di un contribuente, disponendo che l’ICI per l’anno 2004 dovuta in relazione ad un immobile di proprietà del contribuente stesso gravasse sul custode giudiziario nominato a seguito di pignoramento. La S.C. è stata investita della questione a seguito dell’impugnazione della sentenza da parte del Comune di Potenza.

3. Orbene, in difetto di regolazione normativa della materia nell’ambito dell’esecuzione forzata individuale, la S.C. prende spunto dalla disciplina prevista per le procedure fallimentari. In particolare, in base all’ art. 10, comma VI, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, «per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili».

Da tale specifico dato normativo la S.C. muove per sostenere la testi sostanzialista, secondo cui occorre individuare la ratio dell’imposizione fiscale per cui è causa. In particolare, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che l’imposta sugli immobili colpisce chi beneficia del reddito del bene; ciò premesso, anche a seguito del pignoramento immobiliare il proprietario debitore esecutato continua a beneficiare del bene, sia pur non direttamente in quanto affidato al custode, ma almeno indirettamente. Infatti è chiaro che l’immobile, se pur di regola non viene più goduto direttamente dal proprietario perché affidato al custode, continua a rendere utilità economica al proprietario, dato che esso concorre al soddisfacimento dei debiti, e quanto eventualmente residua dalla distribuzione ai creditori va restituito all’esecutato. Ovviamente, secondo tale impostazione, il proprietario cessa di essere beneficiario del reddito del bene solo al momento dell’emissione del provvedimento di trasferimento del G.E. in favore dell’aggiudicatario.

La S.C. ha quindi ripudiato la tesi sostenuta dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo cui il proprietario beneficia del reddito del bene, giustificandosi l’applicazione dell’ICI nei suoi confronti, fino al momento in cui il bene è affidato al custode.

4. La decisione in commento va sicuramente condivisa in quanto correttamente ha effettuato un’interpretazione sistematica del dato normativo, muovendo da disposizioni specifiche che riguardano l’esecuzione forzata collettiva, e individuando principi in base a cui regolare la questione anche nel campo dell’esecuzione individuale. D’altra parte se la ratio dell’applicazione dell’imposta sugli immobili è da individuare nel beneficio del reddito del bene, è chiaro che risponde a una visione limitata e parziale la tesi secondo cui il proprietario cessa di esserne beneficiario nel momento della nomina del custode il quale diventerebbe il soggetto tenuto all’imposta, dato che la circostanza che l’immobile concorra al soddisfacimento dei debiti costituisce chiaro beneficio del reddito del bene in capo al proprietario, al quale quindi può essere applicata l’imposta sugli immobili fino all’esaurimento di tale funzione di garanzia patrimoniale del bene, cioè fino al momento dell’emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario all’esito della vendita forzata.

Avv. Vincenza Lioniello

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