Curatore speciale minore nei procedimenti sui diritti relazionali

Lorena Papini 01/11/23
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La nomina del curatore speciale nei procedimenti sui diritti relazionali del minorenne
Mentre il conflitto di interessi patrimoniale tra figli minorenni e genitori è stato puntualmente disciplinato e individuato nelle diverse fattispecie, non così si è verificato per quel che riguarda l’analogo conflitto nei procedimenti che riguardino la responsabilità genitoriale e il suo esercizio nell’ambito dei rapporti educativi e di assistenza morale e materiale, come prevede l’art. 315-bis c.c., o di cura in genere. Insomma, nei cosiddetti “diritti relazionali”, come ebbe a definirli Alfredo Carlo Moro, che sono peraltro molteplici e fortemente differenziati tra di loro. Ma in ambito processuale vi è stato un percorso virtuoso che ha portato a individuare sempre più fattispecie in cui la nomina del curatore speciale è considerata necessaria, fino alla Riforma processuale che ne ha disciplinate alcune esplicitamente e ne ha previste altre con una “clausola generale di salvaguardia”.
Il presente contributo è tratto dal volume: Curatore del Minore e Avvocato -Cosa cambia dopo la Riforma del giudice e del processo per persone, minori e famiglie

All’apice di tali procedimenti si può porre quello di adottabilità: in questo il conflitto di interessi è presunto, palmare, evidente, in re ipsa, come da giurisprudenza richiamata. È infatti evidente che, se nel procedimento si deve accertare se quel figlio minore si trovi in stato di abbandono morale e materiale in ragione di un’irrecuperabile disfunzione nell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei suoi genitori, questi non possano rappresentarlo in quanto hanno ogni interesse a vedere invece comunque accertato che il loro esercizio della responsabilità genitoriale è avvenuto nell’interesse di quel figlio minore e secondo le di lui esigenze.
Analogamente nei procedimenti de potestate: come sopra evidenziato, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale culminata nella Riforma processuale, la nomina del curatore è prevista esplicitamente come necessaria nei procedimenti relativi a casi di esercizio gravemente pregiudizievole della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), ma lo è anche in quelli in cui il comportamento dei genitori sia soltanto pregiudizievole (art. 333 c.c.).
In altri procedimenti, il conflitto di interessi dovrà essere valutato e considerato volta per volta. Anche nel procedimento che riguarda le scelte di esercizio della responsabilità genitoriale, ex art. 316 c.c., è indubbio – a parere di chi scrive – che l’eventuale conflitto di interessi debba comunque essere valutato caso per caso. Analoghi interrogativi sono stati risolti positivamente nell’ambito dei procedimenti relativi alla crisi della relazione genitoriale (separazione, divorzio, mantenimento e affidamento dei figli dei genitori non coniugati): in questi casi si deve presumere che non vi sia conflitto di interessi tra figli e genitori loro rappresentanti legali; tuttavia tale conflitto di interessi, nei casi di maggiore conflittualità, non può essere nemmeno escluso e la riforma lascia la possibilità di individuare volta per volta questi casi, come in effetti è avvenuto e avviene (cfr. cap. XIX).
Nelle azioni di stato personale la disciplina varia, in quanto non sempre il conflitto di interessi è presunto (ad esempio nella dichiarazione giudiziale di paternità e maternità) e la normativa prevede espressamente la nomina di un curatore speciale per il figlio minorenne.
Come è di tutta evidenza, le situazioni in cui viene nominato un curatore speciale sono diverse tra loro per bene giuridico protetto, per rito dei procedimenti (ante Riforma ma anche successivamente ora quando il conflitto di interessi si manifesta in procedimenti camerali o speciali) nei quali la nomina è prevista, per legittimazione attiva e passiva, per le caratteristiche dei provvedimenti assunti nei relativi procedimenti. Ovviamente, a seconda della situazione sostanziale e del bene giuridicamente protetto nella fattispecie normativa, il compito del curatore si articolerà diversamente.
Inoltre, a differenza di altri istituti di garanzia dei soggetti vulnerabili, come ad esempio l’amministratore di sostegno o il tutore (la cui funzione è dettagliatamente disciplinata dagli artt. 345-389 c.c.), per il curatore della persona di età minore non sussiste una disciplina organica, sistematica e unitaria.
Anzi la disciplina si caratterizza ancora, anche dopo la Riforma processuale, per lacunosità, frammentarietà, incoerenza anche per l’eterogeneità delle fonti di provenienza. Sussistono tuttavia indicazioni interpretative e applicative elaborate soprattutto dalla giurisprudenza e, in particolare nel nuovo ambito di espansione costituito dai procedimenti aventi a oggetto i cosiddetti diritti relazionali della persona di età minore, dall’esperienza pluriennale di avvocati impegnati nelle curatele oltre che dalle Linee Guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore (Bruxelles, 2010).
Rinviando alla trattazione dei singoli istituti sia l’indagine sulla sussistenza e sulla diversa incidenza del conflitto di interessi sia la trattazione delle specifiche modalità di esercizio della funzione di curatore, speciale e non, è invece necessario preliminarmente precisare contenuti e confini dell’istituto rispetto ad altri di rappresentanza e cura di persona, interessi e diritti del minore

Volume Curatore del Minore e Avvocato


La funzione dei curatori è di alto profilo costituzionale, volta a dare attuazione agli artt. 24 e 111 Cost., senza discriminazioni nei confronti delle persone di età minore e al contempo di significativa responsabilità sociale e per nulla banale nel suo esercizio, per le molte implicazioni che comporta anche per lo sviluppo psico-fisico del minorenne.

FORMATO CARTACEO

Curatore del Minore e Avvocato

Il volume – come la scelta del titolo – racchiude la duplice funzione di rappresentanza e difesa che tanti curatori speciali di minori, che sono anche avvocati, espletano nel processo. La Riforma Cartabia ha rivoluzionato i procedimenti che riguardano persone, minori e famiglie, potenziando la funzione del curatore speciale, introducendo quella del curatore nominato con provvedimento definitivo, ridisegnandone ed ampliandone il perimetro applicativo.Molti avvocati si trovano, sempre più numerosi, ad affrontare le diverse problematiche che la funzione propone in un orizzonte processuale profondamente modificato.La funzione dei curatori è di alto profilo costituzionale, volta a dare attuazione agli artt. 24 e 111 Cost., senza discriminazioni nei confronti delle persone di età minore e al contempo di significativa responsabilità sociale e per nulla banale nel suo esercizio, per le molte implicazioni che comporta anche per lo sviluppo psico-fisico del minorenne.L’opera è una guida pratica con l’ambizione di una ricostruzione sistematica delle indicazioni normative, interpretative e applicative; uno strumento orientativo e operativo sia della funzione dei curatori, in specie se avvocati, sia del loro ruolo in alcune fattispecie di particolare rilevanza nelle quali vengono usualmente nominati.Si tratta di un libro scritto da “operai del diritto” – che vivono quotidianamente nel cantiere della ricostruzione delle relazioni familiari – per altri “operai del diritto” che nello stesso cantiere vivono e operano, nella convinzione che per muoversi in un reticolo di sentieri in un bosco sia necessario imparare a utilizzare bussola e cartina orientandole correttamente.Maria Giovanna RuoAvvocato del Foro di Roma esperto in diritto di famiglia (www.ruopiazzoni.com). Responsabile scientifico del portale CEDUinCAMMINO, dirige la Scuola di alta formazione specialistica avvocati di Cammino, che ha fondato. Ha scritto oltre un centinaio di saggi e curato diversi volumi. Docente in vari master e corsi universitari e presso varie istituzioni, è stata audita in sede parlamentare, governativa e da altre Autorità e ha relazionato in centinaia di convegni e incontri di studio. Già componente del gruppo Minori e mafia, è stata componente della Commissione per la Child guarantee nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e del gruppo di lavoro per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi attuativi del comma 24 della legge delega n. 206/2021 istitutivo del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nominata dal Ministro di giustizia.

Maria Giovanna Ruo | Maggioli Editore 2023

Lorena Papini

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