Nessuna abrogazione del reato di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi: non opera il favor rei

Redazione 22/03/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 12295 del 19 marzo 2013 la Cassazione ha precisato i rapporti fra vecchia e nuova normativa in tema di gestione e smaltimento dei rifiuti, stabilendo che non deve invocarsi l’applicazione del principio del favor rei (consistente nella scelta della norma più favorevole) con riferimento all’articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 che prevedeva e puniva il reato si smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

La norma era stata abrogata dal D.Lgs 205/2010 a mezzo di un successivo provvedimento e dunque ha assunto nel periodo di provvisoria vigenza la natura di norma ‘temporanea’: dunque, avvisano i giudici, la disposizione è sottratta al principio della retroattività della norma più favorevole.

E neanche, continua la Corte di legittimità, è possibile invocare la disciplina della successione delle leggi penali nel tempo ex art. 2, comma 5, del codice penale, dato che il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il tanto atteso decreto che si è occupato dell’abrogazione dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006.

Per cui tutte le condotte riconducibili nell’astratta fattispecie ivi descritta hanno continuato ad avere rilevanza penale per sei anni, fino all’emanazione del decreto.

Infatti, la programmata abrogazione della norma a decorrere dalla adozione, in un momento successivo, del decreto, fa sì che la disposizione sia sottratta al regime di retroattività della norma più favorevole e dunque ben può essere applicata ai fatti commessi in ogni caso durante la sua vigenza a prescindere dalla successiva intervenuta sua abrogazione.

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