Negozio transattivo, la dilazione del pagamento accordata dal creditore integra una concessione

Redazione 05/09/13
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Lilla Laperuta

In tema di transazione la Corte di cassazione, nella sentenza 3 settembre 2013, n. 20160, ha affermato che non è conforme a diritto sostenere che non costituisce “concessione” il pagamento rateale (richiesto dal debitore ed accordato dalle società, secondo i tempi e le modalità proposti dal dipendente), sulla base del fatto che non  emerge una riduzione della pretesa del creditore  alla restituzione per intero dell’importo dovuto. Affinché un negozio possa essere considerato transattivo, ricorda il Supremo Collegio, è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una “res dubia“, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell’opinione delle parti, carattere d’incertezza, e, dall’altro lato, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l’uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell’altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra “datum” e “retentum“. Dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l’adempimento di una obbligazione pecuniaria (anche se relativa ad un rapporto di lavoro), deve essere eseguito in un’unica soluzione non potendosi ritenere consentito un mutamento di termini e modalità genetiche nel momento in cui il detto rapporto trova la sua esecuzione. Principio che si deduce implicitamentedal disposto dell’art. 1181 c.c. in forza del quale la prestazione va adempiuta nella sua interezza, tanto è vero che il creditore può rifiutare un adempimento parziale salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Se dunque il creditore ha diritto di esigere il pagamento integrale ed immediato, la dilazione, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una “concessione” ai sensi dell’art. 1965 c.c.

 

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