Morte del paziente per malattia contratta nella struttura

Esclusa la responsabilità dell’ospedale per la morte del paziente dovuta alla contrazione del Covid all’interno della struttura sanitaria.

Allegati

Il Tribunale di Bologna esclude la responsabilità dell’ospedale per la morte del paziente dovuta alla contrazione del Covid all’interno della struttura sanitaria. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Bologna -sez. III civ.- sentenza n. 602 del 11-03-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_BOLOGNA_N._602_2025_-_N._R.G._00008131_2023_DEL_10_03_2025_PUBBLICATA_IL_11_03_2025.pdf 480 KB

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Indice

1. I fatti: la morte del paziente


I figli, il coniuge e i nipoti di un paziente deceduto nell’ospedale di Bologna durante la pandemia da Covid-19 adivano il Tribunale emiliano, chiedendo la condanna della struttura sanitaria a risarcirei danni dai medesimi subiti, iure proprio, per la lesione del rapporto parentale, nonché quelli loro trasmessi dal congiunto deceduto per la perdita della vita.
In particolare, gli attori sostenevano che il paziente era stato ricoverato nell’ospedale nell’aprile del 2020 con un quadro di tosse persistente insorta al domicilio e che dopo essere stato sottoposto ad un primo tampone per la ricerca del virus sars-cov2 che risultava negativo, veniva ricoverato con diagnosi di scompenso cardiaco. Circa una ventina di giorni dopo il ricovero, il paziente moriva a causa delle conseguenze negative della contrazione del Covid-19.
Secondo gli attori, quindi, il virus era stato contratto dal paziente all’interno dell’ospedale e quest’ultimo ne era responsabile, non avendo dimostrato l’adozione di misure di contenimento delle infezioni ospedaliere da Covid-19 che pure erano state oggetto di specifiche disposizioni emanate dalle autorità governative.
La struttura sanitaria escludeva invece la propria responsabilità per l’avvenuta contrazione del virus da parte del paziente sia per il decesso di quest’ultimo e chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.
Il giudice disponeva l’acquisizione in giudizio della relazione svolta dai CTU nel precedente procedimento per ATP, avente ad oggetto proprio la valutazione se la morte del paziente fosse stata causata una conseguenza dell’infezione da Covid – 19 e se il paziente avesse contratto detto virus durante il ricovero ospedaliero presso la struttura sanitaria convenuta oppure se egli aveva già contratto il virus prima di accedere all’ospedale e i sanitari non lo avevano correttamente diagnosticato. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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2. Le valutazioni del Tribunale


Il giudice ha analizzato le risultanze della CTU svolta nel procedimento per ATP, ritenendo che le stesse fossero del tutto condivisibili.
In particolare, i periti hanno accertato che il primo tampone eseguito sul paziente al momento dell’ingresso in ospedale era negativo, ma che sulla base delle risultanze cliniche e diagnostiche eseguire (cioè una TAC del torace), il paziente era stato ricoverato con diagnosi di scompenso cardiaco, ma come sospetto Covid. Dopo l’esecuzione, nei due giorni successivi, di ulteriori due tamponi negativi al Covid-19, il paziente era trasferito in un reparto Covid free, ma all’esecuzione di un nuovo tampone dopo due settimane, il paziente era trovato positivo e quindi trasferito in un reparto dedicato (dove le condizioni peggioravano fino al decesso avvenuto una decina di giorni dopo).
In ragione di quanto sopra, i periti hanno ritenuto che il contagio del paziente sia avvenuto proprio durante il ricovero presso la struttura sanitaria convenuta.
Tuttavia, i periti hanno altresì ritenuto che al momento dell’ingresso in ospedale il paziente presentava dei sintomi che potevano essere riconducibili al covid-19, pertanto la decisione dei sanitari dell’ospedale di ricoverare il paziente in un reparto dei cosiddetti “sospetti covid” è stata corretta (proprio perché il paziente era un “sospetto covid”). In secondo luogo, la condotta dei sanitari è stata corretta in quanto hanno rispettato le indicazioni all’epoca vigenti di sottoporre il paziente in ingresso ad almeno due tamponi di controllo per poter confermare l’effettiva negatività.
Infine, i periti hanno confermato che il decesso del paziente è stato causato proprio dall’infezione da Covid-19 contratta in ospedale (anche se il paziente aveva in sé numerosi fattori che hanno reso gravi le conseguenze dell’infezione).

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3. La decisione del Tribunale


Nonostante, dalla CTU è emerso che la morte del paziente sia dipesa dall’evoluzione dell’infezione da COvid-19 e che detta infezione sia stata contratta all’interno dell’ospedale, il Tribunale bolognese ha ritenuto di escludere la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione di detto evento.
In particolare, il giudice ha tenuto in considerazione il fatto che l’infezione pandemica da Covid-19 è stata un caso del tutto peculiare.
Secondo il giudice costituisce fatto notorio sia la situazione di enorme difficoltà affrontata dalla struttura sanitaria convenuta durante il periodo pandemico, mai vissuta prima d’allora, sia la grande organizzazione che detto ospedale ha messo in piedi per gestire l’emergenza Covid-19
Inoltre, secondo il giudice, è altrettanto nota tra la collettività l’angosciosa criticità della situazione in cui si è trovato ad operare tutto il personale sanitario, tecnico ed amministrativo dell’Ospedale convenuto al momento dei fatti per cui è causa (cioè all’inizio della pandemia).
Infine, un altro fatto notorio, riguarda la totale mancanza di conoscenza del virus e di linee guida e di prassi idonee a scongiurare i contagi e a far fronte all’infezione con adeguate terapie, che non fossero solo di trattamento dei sintomi.
Secondo il giudice, quindi, tutti i predetti fatti, per la loro notorietà tra la collettività e per la loro appartenenza alla comune esperienza possono entrare a far parte del corredo probatorio del giudizio, e, dunque, debbono essere considerati per valutare la condotta della struttura sanitaria convenuta
Secondo il giudice, tali fatti dimostrano che la struttura sanitaria convenuta si sia trovata in quel momento storico nell’oggettiva impossibilità di garantire quello standard di sicurezza nelle cure, cui si era obbligata anche nei confronti del congiunto degli attori (in ragione del contratto di spedalità con il medesimo intercorso al momento della sua accettazione in ospedale), per fatto non imputabile alla struttura sanitaria.
La situazione di oggettiva impossibilità della convenuta di eseguire correttamente la prestazione cui era obbligata, da un lato, porta ad escludere la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio e dei propri sanitari e, dall’altro lato, permette di riconoscere la sussistenza della condizione di speciale difficoltà che ai sensi dell’art. 2236 c.c. esclude la responsabilità per il danno se non in caso di dolo o colpa grave del prestatore d’opera.
Nel caso di specie, secondo il giudice, non solo non ricorre il dolo né la colpa grave dell’ospedale, per le condizioni di lavoro e la scarsa conoscenza del virus in cui il suo personale si è trovata ad operare, ma addirittura la convenuta ha rispettato i protocolli in continua evoluzione vigenti all’epoca dei fatti.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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