Il termine di prescrizione del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale subito dal fratello del paziente danneggiato. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica
Indice
1. I fatti: il danno morale e parentale
I genitori di un minorenne adivano il Tribunale di Crotone chiedendo la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento del danno biologico e morale subito dal proprio figlio nonché per la lesione del rapporto familiare con il fratello gemello.
In particolare, gli attori asserivano che il Tribunale di Crotone aveva già condannato la medesima struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal predetto fratello gemello conseguenti alla grave emiparesi all’arto inferiore sinistro causata dalla stessa struttura sanitaria; nonché aveva condannato quest’ultima a risarcire i danni subiti dai genitori per la lesione del rapporto parentale.
Sulla base del suddetto presupposto, gli attori – nel giudizio deciso con la sentenza oggetto di commento – agivano quindi nuovamente per conto dell’altro figlio, sostenendo che quest’ultimo, a partire dal compimento del decimo anno di età, aveva iniziato a manifestare disagi psicologici e difficoltà relazionali dovuti alla condizione psico-fisica del fratello gemello che era stato precedentemente danneggiato dalla struttura sanitaria.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del credito asseritamente vantato dall’attore nonché comunque l’infondatezza nel merito delle sue pretese. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
Giuseppe Cassano | Maggioli Editore 2024
58.90 €
2. Le valutazioni del Tribunale: quando la prescrizione?
Per poter valutare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, il giudice ha dovuto accertare in primo luogo il momento in cui si dovesse far decorrere il termine prescrizionale.
A tal proposito, il giudice ha ritenuto non condivisibile la tesi di parte attrice secondo cui il predetto fratello del paziente che era stato danneggiato dall’evento di malpratice medica possa invocare il risarcimento dei danni dal medesimo subiti autonomamente, soltanto dal momento in cui egli abbia iniziato a percepire soggettivamente, come una sofferenza, la disabilità fisica del fratello danneggiato.
Secondo il giudice, è necessario analizzare in maniera distinta le voci di danno invocate dall’attore.
Per quanto riguarda i pregiudizi di carattere psichico lamentati dall’attore a causa dello stato di invalidità fisica del fratello gemello, il giudice ha ritenuto che possano essere inquadrati nella categoria del danno biologico.
Tale tipologia di danno può verificarsi in qualunque momento della vita del congiunto del paziente danneggiato. Pertanto, il relativo termine prescrizionale decorrerà da tale momento.
Tuttavia, detto danno psicologico (rientrando nella categoria del danno biologico) deve essere adeguatamente provato attraverso dei riscontri che abbiano delle basi scientifiche e non su mere valutazioni soggettive, né tanto meno su presunzioni legate al rapporto di parentela tra l’attore e il fratello che ha subito la lesione fisica a causa dell’evento di malpractice medica.
Per quanto riguarda, invece, le altre voci di danno invocate dall’attore, segnatamente il danno morale e il danno da lesione del rapporto parentale, il giudice ritiene che la relativa richiesta di risarcimento potesse essere formulata già prima che l’attore avesse raggiunto i dieci anni di età.
Infatti, in generale, il termine di prescrizione decorre non già nel giorno in cui il terzo danneggiante si rende responsabile dell’evento pregiudizievole, né in quello in cui gli effetti dannosi si esteriorizzano manifestandosi all’esterno, bensì in quello in cui essi siano percepiti, o possano essere percepiti usando l’ordinaria diligenza.
Nel caso del danno psichico e da lesione del rapporto parentale per i pregiudizi fisici subiti dal fratello, il rapporto di stretta parentela intercorrente tra due fratelli fa presumere, secondo un criterio di elevata probabilità logica, che il fratello del danneggiato dall’evento di malpractice medica (così come i suoi genitori) soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal congiunto.
Pertanto, detti danni possono essere percepiti contestualmente all’evento di malpractice medica che ha creato la lesione fisica al fratello.
Potrebbe interessarti anche: Malpractice medica: il danno morale dev’essere allegato
3. La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che il danno biologico lamentato dall’attore, nella specie di danno psichico, non sia stato adeguatamente provato e pertanto ha rigettato la domanda (senza analizzare l’aspetto prescrizionale).
Per quanto riguarda invece il danno morale e alla vita di relazione lamentato dall’attore, il giudice ha ritenuto che già al momento della nascita dell’attore si potesse presumere con certezza o comunque con elevatissima probabilità che l’attore avrebbe risentito delle difficoltà fisiche che avrebbe avuto durante la sua vita il fratello gemello danneggiato dall’evento di malpractice medica.
In altri termini, già al momento della nascita dell’attore, si poteva prevedere che le problematiche sociali e fisiche che avrebbe avuto il fratello gemello invalido si sarebbero riflettute anche sulla persona dell’attore.
Anche per quanto riguarda la lesione del rapporto parentale, il giudice ha ritenuto che tale lesione non si può ritenere verificata al raggiungimento del decimo anno di vita dell’attore, bensì al momento della nascita dell’attore medesimo.
Infatti, in questo caso viene leso il diritto alla intangibilità della sfera degli affetti e alla reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e detto diritto fa già parte del patrimonio giuridico di ogni singolo componente della famiglia, quanto meno a partire dalla sua nascita. Ciò in considerazione del fatto che ogni persona acquista la capacità giuridica (cioè la suscettibilità di detto soggetto a essere titolare di diritti e doveri) al momento della sua nascita e che i relativi diritti acquisiti possono essere fatti valere giudizialmente dai suoi rappresentanti legali.
In considerazione di tutto quanto sopra, il giudice ha ritenuto che, poiché l’attore ha assunto la capacità giuridica sin dal momento della nascita (così acquistando l’autonoma titolarità di diritti soggettivi, ivi compreso il diritto alla tutela del proprio rapporto parentale, suscettibili di essere pregiudicati dalla condotta illecita di terzi), il termine di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai danni morali ed “esistenziali” e quello per il credito risarcitorio relativo alla lesione del rapporto parentale decorrano dal momento in cui la vittima primaria (cioè il fratello gemello leso dall’evento di malpractice medica) e le altre vittime secondarie (cioè i genitori lesi nel loro rapporto parentale) hanno richiesto il risarcimento loro autonomamente spettante.
Infatti, in tal modo, detti soggetti hanno evidentemente dimostrato di avere piena contezza, almeno a partire da tale momento, del fatto che il danno dai medesimi subito era riconducibile causalmente alla condotta dei sanitari.
Conseguentemente, poiché i genitori (sia per il danno per la lesione del rapporto parentale dai medesimi subito, che per il danno biologico subito direttamente dal fratello leso dall’evento di malpractice medica) avevano instaurato il primo giudizio risarcitorio già nel 2013, il termine di prescrizione (quinquennale) del diritto al risarcimento del danno morale e da lesione del rapporto parentale vantato dal fratello (attore nel giudizio deciso con la sentenza oggetto di commento), decorre dalla medesima data e pertanto è spirato nel 2018.
In base a tale ragionamento, il giudice ha quindi rigettato la domanda attorea anche con riferimento a detti danni, ritenendo già maturata la prescrizione del diritto al risarcimento.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento