Mediaconciliazione, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità per eccesso di delega

Redazione 25/10/12
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Lucia Nacciarone

Ieri la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione per le controversie riguardanti diverse materie, come quella condominiale, le liti sui diritti reali, le successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, comodato, affitto d’azienda, circolazione di veicoli e natanti.

La mediazione obbligatoria era uno dei pilastri della riforma della giustizia, uno strumento su cui il precedente Governo puntava per ridurre il carico soprattutto dei processi civili, almeno per quelle materie, per così dire, ad «alto tasso di litigiosità». L’istituto puntava alla ricerca di un accordo amichevole o a una proposta per la soluzione di una controversia, proprio con l’obiettivo finale è alleggerire il sistema giudiziario nello smaltimento degli arretrati e prevenire l’accumulo di nuovi ritardi nella gestione del contenzioso; si trattava, quindi, di una tappa preliminare, prima di arrivare alla definizione giudiziale della controversia ma solo in caso, ovviamente, di impossibilità di trovare un punto d’incontro fra le parti.

Il tentativo di conciliazione, in base alle disposizioni legislative, doveva passare attraverso una serie di soggetti riconosciuti e abilitati, inseriti in un albo speciale del Ministero.

Ciò ha generato il proliferare di corsi finalizzati alla formazione dei mediatori e conciliatori, ma nel concreto il numero delle cause risolte dal mediatore era molto basso, mentre aumentavano le spese degli utenti per il costo della pratica, che era appunto sia necessaria che a pagamento. Con la sentenza di ieri la Consulta ha dichiarato la mediazione incostituzionale proprio in virtù del suo carattere di «obbligatorietà», e, nello specifico, per avere il legislatore delegato superato i limiti della delega legislativa. Le motivazioni della sentenza saranno rese note nelle prossime settimane.

Già l’ordinanza del TAR Lazio aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale) e terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice), per contrasto con gli artt. 24 (diritto di difesa) e 77 (rispetto della legge delega) della Costituzione.

In attesa di conoscere le motivazioni della Corte, per il momento si conosce il verdetto, di importanza fondamentale, per le implicazioni pratiche destinate ad avere.

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