Magistrato di sorveglianza di Alessandria, ordinanza 12 agosto 2011; Giudice VIGNERA, ric. D.

Redazione 08/09/11
Scarica PDF Stampa

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA – COMPETENZA PER TERRITORIO – ART. 677 C.P.P. – AMBITO OPERATIVO – PROCEDIMENTO DI PRIMO O UNICO GRADO (Cod. proc. pen., art. 677; L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, artt. 68 ss.).

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA – PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE – COMPETENZA PER TERRITORIO – ART. 677 C.P.P. – IRRILEVANZA (Cod. proc. pen., art. 677; L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, artt. 68 ss.).

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – RECLAMO IN MATERIA DISCIPLINARE –   MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA LEGITTIMATO A PROVVEDERE –   INDIVIDUAZIONE – LUOGO IN CUI SI TROVA IL RECLAMANTE –  IRRILEVANZA – LUOGO DI ADOZIONE DELL’ATTO IMPUGNATO –  RILEVANZA (Cod. proc. pen., art. 677; L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, artt. 14 ter, 69).

L’art. 677 c.p.p. regola esclusivamente la competenza territoriale della magistratura di sorveglianza in relazione ad un determinato procedimento di primo o di unico grado.

L’art. 677 c.p.p. è irrilevante ai fini dell’individuazione della legittimazione alla cognizione dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale, operando a tali fini (in mancanza di norme eccezionali) il criterio “funzionale” rappresentato dall’atto impugnato in quanto emesso da un determinato soggetto: criterio che, più esattamente, fa assegnare la cognizione dell’impugnazione all’ufficio giudiziario istituzionalmente preposto al controllo dell’operato dell’organo, che ha emesso il provvedimento impugnato.

La legittimazione a provvedere sul reclamo proposto dal detenuto avverso un atto disciplinare va riconosciuta al magistrato di sorveglianza istituzionalmente preposto al controllo sull’operato dell’istituto penitenziario in cui è stato emesso l’atto l’impugnato e non, invece, al magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova il soggetto al momento della proposizione dell’impugnazione.

 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA

per le Circoscrizioni dei Tribunali di

Alessandria – Acqui T. – Tortona

A L E S S A N D R I A

(tel. 0131-284520   fax 0131-231968)

via  Gramsci  59

 

Il Magistrato di Sorveglianza

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo proposto da D. P. (attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Alessandria) avverso il rapporto disciplinare elevato a suo carico l’11 novembre 2010 presso la Casa di reclusione di Padova.

1. – Il 5 maggio 2011 **************** di reclusione di Alessandria (dove trovavasi ristretto) indirizzava al Magistrato di sorveglianza di Padova reclamo avverso il rapporto disciplinare elevato a suo carico in data 11 novembre 2010 presso la Casa di reclusione di Padova, dove all’epoca il reclamante era detenuto.

Poiché (come detto) il 5 maggio 2011 il D. P. era ristretto presso la Casa di reclusione di Alessandria, l’Ufficio matricola di quell’Istituto penitenziario trasmetteva il reclamo alla Magistratura di sorveglianza alessandrina anziché al Magistrato di sorveglianza di Padova, cui l’atto  era indirizzato.

Intercorsa corrispondenza tra i due Uffici, si ritiene oggi necessario pronunciare formalmente il seguente provvedimento declinatorio della legittimazione di questo Ufficio a prendere cognizione del superiore reclamo.

2. – La cognizione del superiore reclamo spetta al Magistrato di sorveglianza di Padova, essendo irrilevante ai fini qui considerati il criterio territoriale fornito dall’art. 677 c.p.p.

Codesta disposizione, invero, deve considerarsi finalizzata ad individuare il giudice territorialmente competente in relazione ad un determinato procedimento di primo o di unico grado.

Essa, invece, va considerata non applicabile ai procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale.

Infatti, ai fini dell’individuazione della legittimazione alla trattazione dell’impugnazione di un provvedimento (legittimazione che solo impropriamente può denominarsi “competenza”, ma che tecnicamente costituisce qualcosa di diverso: v. Cass. civ., Sez. III, 10/02/2005, n. 2709, che richiameremo diffusamente tra poco), deve farsi riferimento (non già all’art 677 c.p.p., ma) unicamente (ed in difetto di norme eccezionali: v. esemplificativamente l’art. 41 bis, comma 2 quinquies O.P.) al criterio “funzionale” rappresentato dall’atto impugnato in quanto emesso da un determinato soggetto: criterio che, più esattamente, fa attribuire la cognizione dell’impugnazione all’Ufficio giudiziario istituzionalmente preposto al controllo dell’operato dell’organo, che ha emesso il provvedimento impugnato [cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/02/2005, n. 2709, nella cui motivazione si legge: “Il nostro codice di procedura civile, per restare alla disciplina generale … usa il termine ‘competenza’ nelle disposizioni del capo 1^ del Titolo 1^ del Libro 1^ (contenente per sua espressa intestazione ‘disposizioni generali’), che è intitolato ‘Del giudice’. Per quel che attiene al fenomeno normativo ‘competenza’, queste disposizioni pur ‘generali’ risultano, in realtà, dettate in riferimento all’individuazione della competenza a ricevere la domanda giudiziale in primo grado, introduttiva del processo di cognizione, salvo le norme, del tutto eccentriche (sotto tale aspetto) dell’art. 17 e dell’art. 26 (ed un tempo dell’art. 16, ora abrogato), concernenti, viceversa, l’esecuzione forzata… Le norme che disciplinano la (c.d.) ‘competenza’ sul processo di impugnazione non usano l’espressione ‘competenza’ o il participio “competente” (riferito all’ufficio giudiziario), ma individuano la legittimazione alla trattazione della impugnazione ragionando in genere di proponibilità o comunque usando espressioni verbali che non evocano in alcun modo formalmente la nozione di competenza (si vedano l’art. 341 cod. proc. civ. a proposito dell’appello;  l’art. 398 cod. proc. civ. a proposito della revocazione; l’art. 405 cod. proc. civ. a proposito dell’opposizione del terzo alla sentenza; l’art. 360 cod. proc. civ., che affronta il problema ragionando di impugnabilità di sentenze in riferimento al giudizio di Cassazione; l’art. 391-bis usa il verbo richiedere, a proposito della revocazione delle sentenze di Cassazione; si vedano anche l’art. 18 della L.F. e l’art. 28 della l. n. 300 del 1970; naturalmente, quanto qui rassegnato non ha alcuna pretesa di esaustività) e, per altro verso, nell’individuare la legittimazione” alla trattazione dell’impugnazione, “la riferiscono al provvedimento giurisdizionale in quanto pronunciato da un certo tipo di ufficio giudiziario, così semplificando al massimo la regola che l’utente deve applicare, ben diversamente da quel che accade o sovente può accadere per l’utente che deve adoperare una regola di competenza per il giudizio di primo grado”].

Alla stregua di quanto precede, dunque ed in particolare:

A)  l’impugnazione avverso il provvedimento di un Magistrato di sorveglianza va proposta al Tribunale di sorveglianza, nel cui distretto ha sede  l’Ufficio a quo;

B)   l’impugnazione avverso un provvedimento dell’Amministrazione va proposta al Giudice di sorveglianza, nella cui circoscrizione si trova l’Istituto penitenziario, da cui promana l’atto impugnato (istituto nei cui confronti quel determinato Magistrato di sorveglianza esercita concretamente il suo potere di vigilanza ex art. 69 O.P.).

Del resto, se si ritenesse il criterio ex art. 677, comma 1, c.p.p. operante pure ai fini dell’individuazione del giudice dell’impugnazione, si avrebbero conseguenze assolutamente irragionevoli.

Si pensi, invero, all’ipotesi di un’istanza di permesso-premio presentata ad un determinato Ufficio di sorveglianza (per esempio, a quello di Torino) da un detenuto, che successivamente e nelle more della decisione viene trasferito ad un istituto penitenziario rientrante in un altro distretto (per esempio, Palermo).

Orbene!

In tal caso il reclamo avverso l’eventuale provvedimento di rigetto pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Torino dovrebbe essere presentato dal detenuto (ex art. 677, comma 1, c.p.p.) al Tribunale di sorveglianza di … Palermo: con tutti gli inconvenienti che è facile ipotizzare (e che farebbero seriamente dubitare della conformità di un tal soluzione normativa ai canoni della ragionevolezza e dell’efficienza ex artt. 3 e/o 111 Cost.).

3. – Alla stregua di quanto precede, spetta al Magistrato di Sorveglianza di Padova la cognizione sul superiore reclamo proposto da D. P. avverso l’operato disciplinare dell’Amministrazione penitenziaria di Padova.

Infatti:

A) il reclamo de quo rappresenta sicuramente un’impugnazione [v. Cass. pen., Sez. I, 08/02/2001, n. 19785 ********: “E’ atto di parte assimilabile ad ogni effetto ad un impugnazione, il reclamo proposto ai sensi dell’art. 14 ter l. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), avverso le sanzioni disciplinari  adottate dalla direzione della casa circondariale, sicché come previsto per tutti i mezzi di gravame (nella specie la corte ha precisato inoltre che i termini per proporre il reclamo decorrono per legge dalla comunicazione del provvedimento) la sanzione per l’inosservanza dei termini entro i quali può essere proposto è quella dell’inammissibilità”];

B) spetta istituzionalmente al Magistrato di Sorveglianza di Padova il potere di vigilanza sull’operato dell’Istituto penitenziario, da cui promana l’atto impugnato.

Deve, pertanto, disporsi (nuovamente) la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Padova, il quale ovviamente potrà declinare la propria cognizione solo a seguito di rituale proposizione del conflitto di competenza.

P.Q.M.

declina la propria legittimazione a prendere cognizione del reclamo de quo e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Padova.

Alessandria, 12 agosto 2011

Il Magistrato di Sorveglianza

dr. ****************

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento