Litisconsorzio: Commissione provinciale tributaria di siracusa, sez. IV , Ord. n. 1777/14

Redazione 03/12/14
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Processo tributario – Censure proposte contro il Concessionario della riscossione e contro l’Ente impositore – Litisconsorzio facoltativo – Integrazione del contraddittorio – Potere del giudice tributario di ordinare alla parte ricorrente di chiamare in giudizio l’Ente impositore – Sussiste.

 

Ove in un ricorso avanti il giudice tributario siano state proposte delle censure concernenti sia il Concessionario della riscossione, sia l’ente impositore, e l’atto introduttivo del giudizio sia stato notificato soltanto al primo, il giudice tributario può ordinare alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 107 c.p.c., di evocare in giudizio l’Ente impositore, in applicazione diretta dell’art. 111, comma 2, Costituzione, dell’art. 101, comma 1, c.p.c. e dell’art. 14, comma 3, del Decreto Leg.vo n. 546/1992, e per garantire il leale svolgimento del processo, ai sensi dell’art. 175 c.p.c. 1

 

La Commissione, come sopra composta, ha emesso la seguente

Ordinanza
Premesso che con il ricorso in epigrafe sono impugnati contestualmente sia una cartella di pagamento, emessa dalla Serit Sicilia S.p.a. — Agente della riscossione per la Provincia di Siracusa (riguardante Ici, interessi e sanzioni per l’anno 2004), sia il relativo ruolo d’imposta, emesso dal Comune di Priolo Gargallo, ed che tali atti, ancorché adottati da soggetti diversi, fanno parte di un unico rapporto tributario, e quindi sono strettamente connessi, il che legittima la proposizione di un ricorso cumulativo;
Rilevato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr. Cassazione SS.UU. 3 luglio 2007 n. 16412), nel caso in cui il contribuente contesti la legittimità degli atti del Concessionario della riscossione e dell’Ente impositore ed il ricorso sia stato proposto soltanto nei confronti del primo, ciò non comporta l’inammissibilità del ricorso stesso, atteso che:
A — In base all’art. 39 del Decreto Leg.vo 13 aprile 1999 n. 112 “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite”;
B — l’onere di chiamata in causa dell’ente creditore grava sul concessionario, poiché “1’enunciato principio di responsabilità esclude… che il Giudice debba ordinare ex officio l ‘integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario”.
Ritenuto che tale orientamento del Giudice della legittimità, seguito dalla giurisprudenza successiva e fatto proprio dall’Agenzia delle Entrare (Cfr. Cassazione, Sezione VI, Sottosezione Trib., 2 febbraio 2012 n. 1532; circolare della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E del 17 luglio 2008), provoca un’evidente distorsione del sistema processuale, ove venga inteso nel senso che la chiamata in giudizio dell’Ente impositore possa (e debba) essere
effettuata unicamente dal Concessionario della riscossione, e non anche dal Giudice;
Visto l’art. 1, comma 2, del Decreto Leg.vo 31 dicembre 1992, n. 546, in base al quale i giudici tributari applicano le norme dello stesso decreto Leg.vo “e per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del c.p.c. “; Rilevato che con la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso atti di soggetti diversi, riferibili tuttavia al medesimo rapporto tributario, il contribuente dà vita ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, caratterizzato dal fatto che tra le cause proposte “esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono” (Cfr. art. 103, comma 1, c.p.c.);
Rilevato che, per coerenza con tale scelta processuale ed in applicazione degli artt. 20 e seguenti del Decreto Leg.vo. n. 546/1992, oltre che per rispettare il dovere di lealtà di cui all’art. 88, comma 1, c.p.c., il contribuente deve evocare in giudizio tutti i soggetti coinvolti, e quindi sia il Concessionario della riscossione, sia l’Ente impositore, e ciò a prescindere dalla possibile applicazione dell’art. 39 del Decreto Leg.vo n. 112/1999 (che, in effetti, non è una norma processuale, concernendo i rapporti interni tra Concessionario della riscossione ed ente impositore, rapporti ai quali il ricorrente è del tutto estraneo);
Visto l’art. 14, comma 3, del Decreto Leg.vo n. 546/1992, in base al quale “Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”;
Rilevato che in base alla disposizione da ultimo riportata possono essere chiamate in giudizio tutte le “parti del rapporto tributario controverso”, tra le quali rientra sicuramente l’Ente impositore, ove si contesti la legittimità degli atti dallo stesso posti in essere;
Ritenuto che la chiamata di cui sopra può essere effettuata sia ad istanza di parte (ai sensi dell’art. 106 c.p.c. e dell’art. 39 del Decreto Leg.vo n. 112/1999), sia per ordine del Giudice, ai sensi dell’art. 107 c.p.c.;
Ritenuto, in particolare, che, nei casi di omessa notifica dell’atto introduttivo del giudizio a tutte le parti del rapporto tributario controverso, la chiamata “iussu iudicis” si rende necessaria, in quanto:
– in base all’art. 111, comma 2, Cost. (nel testo novellato dalla Legge Cost. n. 2/1999), “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti …”;
– il principio del contraddittorio, trasfuso nella Costituzione, è espressione del diritto di difesa e del diritto di eguaglianza, consacrati nell’art. 24, comma 2, e nell’art. 3 Cost., e quindi riveste un ruolo fondamentale per il corretto svolgimento del processo;
– ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.c., “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata”;
– disponendo la chiamata del soggetto che non è stato evocato in giudizio, pur essendo parte del rapporto tributario controverso, il giudice garantisce il “leale” svolgimento del processo, conformemente a quanto dispone l’art. 175, comma 1, c.p.c.;
Vista, altresì, la sentenza della Suprema Corte — Sezione Lavoro 9 settembre 2011, n. 18522, resa in materia di contributi previdenziali INPS riscossi mediante ruoli, secondo cui, ove vengano sollevati problemi di natura formale concernenti la cartella o la sua notifica, dovrà necessariamente essere coinvolta nel giudizio la società esattrice, mentre quando l’opposizione contro il ruolo avviene per motivi inerenti al merito, deve prendere parte al giudizio il soggetto “impositore”;
Rilevato che nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio il ricorso è stato notificato soltanto al Concessionario della riscossione e non anche all’Ente impositore, onde quest’ultimo potrebbe subire le conseguenze di un giudicato formatosi sulla base di un contenzioso cui è rimasto del tutto estraneo;
Ritenuto pertanto di ordinare alla parte ricorrente di chiamare in giudizio il Comune di Priolo Gargano, mediante notifica di apposito atto, assegnando per l’adempimento il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione da parte della Segreteria della Sezione — o dalla notificazione a cura di parte — della presente ordinanza;
Ritenuto che la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di chiamata in giudizio dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione nei successivi trenta (30) giorni;
Ritenuto di rinviare l’ulteriore trattazione della causa alla prima udienza pubblica della Quarta Sezione del mese di giugno 2015, secondo il calendario da stabilirsi.
P.Q.M.
La Commissione ordina alla parte ricorrente di chiamare in giudizio il Comune di Priolo Gargallo, nei modi e nei termini di cui in motivazione.

 

Il Relatore

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Il Presidente

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1 La decisione riportata supera l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 3 luglio 2007 n. 16412, secondo cui il ricorso sarebbe ammissibile ove notificato soltanto al Concessionario della riscossione, gravando su quest’ultimo l’onere di chiamare in giudizio l’Ente impositore, ai sensi dell’art. 39 del Decreto Leg.vo 13 aprile 1999 n. 112, per non rispondere delle conseguenze della lite.

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