Limiti alla diligenza dell’ufficiale giudiziario in tema di notifica di atti giudiziari: l’onere di individuazione del domicilio del destinatario resta a carico del notificante (nota a sentenza Consiglio di Stato, Sezione III, 29 gennaio – 11 febbraio 201

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Il G.A. di secondo grado si esprime in materia di notifica di atti giudiziari, individuando la portata degli oneri a carico del notificante.

Il giudicante muove dal principio per il quale la notificazione di un atto deve considerarsi perfezionata, per il notificante, nel momento della richiesta all’Ufficiale Giudiziario e, per il destinatario, in quello della ricezione della copia di esso.

Sotto il primo profilo, la sentenza chiarisce che l’indicazione del domicilio effettivo del notificando attiene al momento perfezionativo del procedimento per il notificante.

In particolare, nel caso di specie, in cui si controverte della notifica di un atto d’appello avverso sentenza Tar, muovendo dal disposto dell’art. 28, comma 2 legge n. 1034/71, in materia di notifica dell’atto di impugnazione, applicabile ratione temporis, nella parte in cui fa rinvio all’art. 330 del c. p. c. (che, a sua volta prevede la  notificazione dell’atto “presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”), il Collegio precisa che l’indicazione del luogo di consegna dell’atto costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa e che tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del domicilio professionale del procuratore, da parte del soggetto che richiede la notifica.

L’accertamento de quo, in quanto essenziale alla validità della richiesta di notifica, resta a carico del notificante e deve essere soddisfatto tanto con il previo riscontro dagli atti del giudizio, quanto, e soprattutto, presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede.

Lo zelo dell’Ufficiale Giudiziario (non dovuto) nel ricercare il destinatario non vale perciò ad escludere il collegamento causale tra l’esito negativo della notifica e l’inadempimento del notificante rispetto all’onere preventivo di verifica del domicilio del notificando.

E’ tracciata dunque una linea di confine netta tra la diligenza dell’Ausiliario del Giudice e gli obblighi professionali dell’Avvocato: non può richiedersi al primo l’espletamento di un’attività di parte, che ricade, invece, nella scrupolosa osservanza del mandato conferito al Legale.      

Guida Francesco

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