Liberazione anticipata e affidamento in prova al servizio sociale.

giurisprudenza 22/06/06
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                                           UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
 
 
Il Magistrato di Sorveglianza,
 
visti ed esaminati gli atti relativi all’istanza di LIBERAZIONE ANTICIPATA
avanzata da ******************************* a Firenze, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Cavour n.32, presso lo studio dell’Avv. Franco Brogi ;
 
verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale ;
 
 
                                                        O S S E R V A
 
Il ***************, ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale con ordinanza 10-7-2003 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ( decorrenza misura 14-7-2003 ), ha richiesto la concessione del beneficio della liberazione anticipata per il periodo dal 14-2-2003 al 14-8-2005, pari quindi a n.5 semestri , trascorso sino al 14-7-2003 in regime di semilibertà e poi in regime di affidamento in prova, in virtù dell’ordinanza 10-7-2003 sopra richiamata .
Con ordinanza 29-11-2005, peraltro, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha revocato la misura dell’affidamento in prova già concessa al predetto, determinando la pena residua da espiare in anni uno e giorni ventisette di reclusione : allo stato, per quanto consta a questo Ufficio, detto provvedimento di revoca dell’affidamento è in attesa di esecuzione ( con la traduzione in carcere del ******* ******* per espiare la pena residua sopra indicata ).
In motivazione il Trib.Sorv.Firenze rileva che “l’andamento della misura è stato positivo fino a tutto il 2004” e che invece, a partire da marzo 2005, “il ******* ******* ha gestito in maniera del tutto disinvolta la misura dell’affidamento, cessando di svolgere l’attività lavorativa indicata al Tribunale in occasione della richiesta di concessione della misura alternativa, spostandosi senza autorizzazione lungo il territorio nazionale, partecipando ad un’attività associativa di natura politica, di per sé non necessariamente in contrasto con le prescrizioni ma che ha finito per violarle a causa delle modalità di svolgimento della stessa “ : di qui la conclusione che “sussistono pertanto le condizioni perché sia revocata la misura dell’affidamento in prova” e che, quanto alla determinazione della pena residua da espiare, “reputa il Tribunale che debba essere considerato non validamente espiato in regime di misura alternativa il periodo di tempo compreso tra il 4.3.05
( data in cui il CSSA ha segnalato l’avvio della collaborazione con l’associazione Civiltà Cristiana ) ed il momento della conduzione in carcere del ******* “ ( v. ord. 29-11-2005 cit. ).
Alla stregua del menzionato provvedimento di revoca dell’affidamento reputa questo giudice che l’interessato non sia meritevole della “speciale” liberazione anticipata prevista per gli affidati dall’art.47, comma 12-bis, ord. pen. ( comma introdotto dall’art.3 L.277/2002 ), la quale è notoriamente subordinata alla circostanza che l’istante “abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità” : se ciò appare pacifico con riferimento all’ultimo semestre oggetto di valutazione ( 14.2.05 / 14.8.05 ), negativamente considerato ( a decorrere dal 4.3.05 ) ai fini della determinazione della pena da espiare nell’ordinanza di revoca della misura alternativa, appare non di meno plausibile anche con riferimento ai tre semestri antecedenti , dal 14.8.03 al 14.2.05 .
Infatti, una cosa è la valutazione che compete al Tribunale di Sorveglianza in sede di revoca dell’affidamento in prova al fine di determinare la residua pena detentiva da espiare, valutazione da compiersi “ tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova “, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza 343/1987 ; altra cosa è la valutazione rimessa al Magistrato di Sorveglianza ai fini della concessione della liberazione anticipata all’affidato in prova, ai sensi del richiamato art.47, comma 12-bis, valutazione che richiede pacificamente un “quid pluris” rispetto al mantenimento di una condotta corretta e rispettosa delle prescrizioni, ancorato dalla legge alla prova di un “concreto recupero sociale” e a “comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità “.
Ora, è ben difficile ravvisare la sussistenza di questi ultimi requisiti nella condotta di un affidato che, pur mantenutasi regolare e conforme alle prescrizioni fino ad un certo momento della misura alternativa, abbia successivamente assunto connotazioni negative tali da determinare la revoca della misura per incompatibilità con la prosecuzione della prova : come, appunto, è avvenuto nel caso che ci occupa.
D’altra parte, il giudizio complessivamente negativo sull’andamento della misura alternativa sotteso al provvedimento di revoca non consente, logicamente, che una parte della stessa misura alternativa sia ritenuta meritevole dello sconto di pena ex art.54 ord.pen. ( esteso all’affidamento dal citato art.47,comma 12-bis ) : diversamente opinando, a parere di questo giudice, vi sarebbero decisioni contraddittorie e non si terrebbe nel dovuto conto l’esigenza di una valutazione globale ed unitaria del periodo di espiazione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale.
Infine, riguardo al primo semestre oggetto della presente valutazione ( 14.2.2003 / 14.8.2003 ), va rilevato che esso è stato trascorso dal ******* ******* quasi interamente ( fino al 14.7.2003 ) in regime di semilibertà : pertanto , considerato che la condotta del predetto si è mantenuta corretta denotando un’effettiva partecipazione all’opera di rieducazione ( v. relazione in atti della Casa Circ.le di Firenze ) e che, all’interno di tale semestre, entra soltanto un mese trascorso in affidamento, appare ragionevole e non in contrasto con le suesposte notazioni concedere il beneficio richiesto limitatamente a questo primo semestre.
 
                                                                  
 
 
                                                              P   .   Q   .   M .
Visti gli artt.47, comma 12-bis, 54, 69 e 69-bis l.354/1975 ( come modif. dalla l. 277/2002 );
visto il parere negativo del P.M. ;
                                                             C O N C E D E
 
a ******* ******* Elio la riduzione di giorni 45 ( quarantacinque ), con riferimento al periodo dal 14-2-2003 al 14-8-2003, sulla pena attualmente in esecuzione ( di cui al provvedimento di cumulo 4-10-2001 Procura Repubblica presso Tribunale Firenze , n.224/2000 R.E.S. ).
 
                                                           R I G E T T A
 
l’istanza di liberazione anticipata avanzata dal predetto per il restante periodo ( dal 14-8-2003
al 14-8-2005 ).
 
Firenze, 21 febbraio 2006.                             IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
                                                                                     Dott. Massimo NIRO

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