Legittimo il sequestro del veicolo in sosta se l’autista è ubriaco

Redazione 12/05/11
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Con la sentenza n. 17238/2011, depositata il 4 maggio, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità del sequestro di un’auto in sosta e con i fari accesi se al volante c’è un automobilista in stato di ebbrezza alcolica.

L’episodio riguardava un uomo che era stato fermato dalla polizia, che ne constatava lo stato di ebbrezza mentre era seduto alla guida della propria macchina in sosta, con la cintura allacciata ed i fari accesi. Il veicolo, al momento dell’accertamento, non era in movimento, tuttavia per l’atteggiamento del guidatore era in procinto di partire.

Ebbene il Tribunale di primo grado, che aveva confermato il sequestro del G.I.P., ravvisava nel comportamento del conducente il reato di cui all’art. 186, co. 2 del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza), che appunto prevede il sequestro preventivo dell’automezzo.

La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento, respingendo il ricorso del guidatore, nel quale si contestava l’esistenza stessa del reato perché il veicolo non era in movimento.

Ad avviso dei giudici di legittimità « il concetto di circolazione del veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione. (…) Il porsi alla guida di un’auto, in evidenti condizioni di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, nell’atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato e con i fari accesi, avendo anche provveduto ad allacciare la cintura di sicurezza, valeva già a rappresentare una condotta idonea ad integrare la fattispecie ipotizzata». (Lucia Nacciarone)

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