Legittimo il contratto a termine anche nell’ipotesi di sostituzione per scorrimento

Redazione 21/03/13
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Lilla Laperuta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013, ha ritenuto legittimo il ricorso al contratto a tempo determinato da parte del datore di lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore assunto non sia destinato alle stesse mansioni della dipendente in maternità, i cui incarichi sono affidati ad un altro collega (c.d. sostituzione per scorrimento).

Ad avviso del Supremo Collegio la sostituzione dì un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più aderente alle esigenze dell’impresa. Ne deriva, pertanto, che non può essere disconosciuta all’imprenditore, nell’esercizio del potere autorganizzatorio (ius variandi), la facoltà di disporre (in conseguenza dell’assenza di un dipendente) l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme dì sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che, nel caso della  fattispecie in esame, l’assunzione a tempo determinato sia stata realmente dovuta all’assenza della lavoratrice in maternità.

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