Legittimati all’opposizione di terzo, chiarimenti dal Consiglio di Stato

Redazione 18/05/11
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Lilla Laperuta

La legittimazione a proporre l’opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice amministrativo resa fra altri soggetti va riconosciuta ai controinteressati pretermessi tout court; ai contro interessati pretermessi sopravvenuti; ai controinteressati non facilmente identificabili. In buona sostanza, sono legittimati i terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della pronuncia sulla quale è scattata l’opposizione. Il principio viene nuovamente ribadito dal Consiglio di Stato nella decisione n. 2802 dell’11 maggio 2011. Nel caso esaminato dai giudici di Palazzo Spada, visto che è pacifico che l’opponente, in quanto aggiudicataria della gara impugnata in primo grado, rivestiva la qualità di controinteressato, sia formale che sostanziale e che la stessa non partecipò al giudizio d’appello, pur avendo preso parte a quello di primo grado e avendo, quindi, assunto la veste di litisconsorte necessario in appello, con conseguente lesione del principio del contraddittorio, deve essere accolto il suo ricorso per opposizione di terzo, con conseguente annullamento della gravata decisione.

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