Le spese straordinarie esulando dall’ordinario regime di vita dei figli non sono forfetizzabili nell’assegno di mantenimento (Corte di Cassazione – Prima Sez. Civile – sentenza 08 settembre 2014 n. 18869 )

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E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli ex art. 30 Cost., in ossequio ad una condivisa responsabilità, tenendo conto delle loro inclinazione naturali ed aspirazioni, in armonia rispetto a quanto previsto nell’art. 315 bis c.c., così come modificato dall’importante riforma introdotta con la legge n. 219 del 2012, il cui adempimento, in favore di figli minorenni, maggiorenni ed incolpevolmente non autosufficienti economicamente, deve essere garantito anche in presenza di crisi coniugale e conseguente disaccordo, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità.

Evoluzione socio-culturale dei rapporti tra genitori e figli che sostituisce al concetto di “potestà” quello di “responsabilità genitoriale”, liberando i figli da una sorta di soggezione ad un potere-dovere dei genitori, vincolando padre e madre al mantenimento della prole oltre al raggiungimento della maggiore età, ovvero fino al raggiungimento della indipendenza economica.

Obbligo che riguarda sia il regolare versamento dell’assegno di mantenimento da parte del genitore non affidatario e/o non collocatario, che il pagamento delle spese straordinarie sostenute per la prole, rispetto alle quali, ad oggi, non sussiste ancora nel nostro ordinamento una norma che in maniera chiara e precisa elenchi, esaustivamente, quelle che, dettagliatamente, sono da intendersi spese straordinarie.

E’ pertanto ancora compito dei giudici individuare, in presenza di contrasto tra i genitori, quali spese vadano ascritte nella categoria di spese ordinarie e quali in quella di spese straordinarie, ricordando sempre e comunque che il carattere imprevedibile e/o eccezionale di quest’ultime, espressione della loro straordinarietà, rende illegittima la conseguente inclusione delle stesse, in modo forfettario, all’interno della somma da corrispondere a titolo di assegno di mantenimento.

Così la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 18868/14, interviene chiarendo che, in tema di affidamento della prole, devono intendersi per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 316 bis c. c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili  apporti.

Ciò significa che pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.

Pertanto, è da ritenersi illegittimo negare il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’esclusivo e primario interesse della prole, non ammettendo, immotivatamente, il carattere eccezionale delle stesse.

Zecca Maria Grazia

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