Le speciali misure di prevenzione per i consumatori di sostanze stupefacenti sono incostituzionali

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Con la Sentenza n. 94 del 20.04.2016, depositata in Cancelleria il 06.05.2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto l’art. 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica , 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

La norma illegittima era stata introdotta attraverso la decretazione di urgenza del Governo mediante la legge di conversione, con lo scopo di inserire nel “Testo unico in materia di stupefacenti” ovvero nel D.P.R. n. 309 del 1990, l’art. 75-bis.

Con l’introduzione di questa disposizione erano state previste misure di prevenzione riguardo l’ autore delle condotte di cui al comma 1 del precedente art. 75, ovvero colui che “importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti  per farne uso personale”.

Per la concreta operatività della statuizione, occorreva che il soggetto fosse stato dapprima “condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio”, ovvero già sanzionato per violazione delle norme del “Testo unico in materia di stupefacenti” o delle norme sulla circolazione stradale, o comunque dianzi già destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza. 

Qualora queste condizioni sussistevano, poteva essere applicata per un massimo di due o quattro anni, una ulteriore misura restrittiva della libertà, così come indicato ed esplicitato nell’art. 75-bis primo comma.[1]

Ebbene, con ordinanza del 22 giugno 2015 (reg. ord. n. 247 del 2015), notificata il successivo 1° luglio, il GIP presso il Tribunale ordinario di Nola, con pieno riferimento all’art. 77 comma 2 Cost[2]., ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 4-quater del D.L. in esame, lamentando in particolare che  la disposizione censurata, aveva comunque contenuto disomogeneo rispetto all’originario decreto-legge, difettando, peraltro, del necessario carattere costituzionalmente imposto della “necessità ed urgenza”.

In primis la Corte Costituzionale, evidenziava l’analogia tra la questione de quo e la pronuncia n. 32 del 2014, all’uopo richiamata, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del citato D.L. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006.

La Corte risaltava come sulla stessa legge di conversione, sussistevano, nuovamente, i già rilevati limiti, ovvero: la mancanza del requisito di omogeneità rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell’originario decreto-legge, “in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte, con emendamento, in fase di conversione”.

La Corte, da ultimo, metteva in luce come l’ art. 4-quater, oggetto di censura, prevedeva anche norme a carattere sostanziale del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica.

Ne conseguiva la integrale dichiarazione di illegittimità dell’art. 4-quater del decreto-legge n. 272 del 2005 e, per l’effetto, dell’art. 75-bis del D.P.R. n. 309 del 1990.

 

[1] Art. 75-bis (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). – “1. Qualora in relazione alle modalita’ od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti gia’ condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo’ essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o piu’ delle seguenti misure: a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e’ stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo’ disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facolta’ di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e’ comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di

residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le prescrizioni possono essere altresi’modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In tal caso, con la  richiesta di modifica, il questore deve avvisare l’interessato della facolta’ prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell’articolo 75, e’ comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita’.

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e’ data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.

6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e’ punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e’ il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.”

[2] Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Sentenza collegata

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Dott.ssa Picaro Valeria

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