Le obbligazioni alternative e facoltative, differenze tra loro

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L’obbligazione alternativa è l’obbligazione nella quale sono dovute dal debitore due o più prestazioni ma lo stesso si libera prestandone una.

Sono elementi dell’obbligazione alternativa, la pluralità dell’oggetto.

Se ci sono più di due prestazioni si parlerà di obbligazioni alternative multiple.

L’unicità dell’adempimento, quando il debitore si libera dall’obbligazione adempiendo a una delle prestazioni dedotte in obbligazione.

Concentrazione e potere di scelta

L’obbligazione alternativa diventa semplice quando avviene la concentrazione, vale a dire quando il debitore esercita il potere di scelta in relazione alle prestazioni dedotte in obbligazione.

Di solito il potere di scelta spetta al debitore se non è disposto in modo diverso nel titolo dell’obbligazione stessa.

L’atto di scelta è un negozio unilaterale recettizio, che acquista efficacia e diventa irrevocabile nel momento nel quale viene comunicato al destinatario.

Dalla natura negoziale dell’atto deriva come conseguenza l’applicabilità delle norme sulla capacità di agire e la legittimazione dell’autore.

Le obbligazioni alternative sono caratterizzate da un oggetto complesso costituito da una pluralità di prestazioni e dall’unicità dell’adempimento, nel senso che il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo una delle prestazioni oggetto dell’obbligazione.

Il debitore non si può liberare eseguendo parte di una prestazione e parte dell’altra.

La differenza principale, sul piano della disciplina giuridica, tra le obbligazioni alternative e le obbligazioni facoltative consiste nelle conseguenze dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, perché mentre nelle obbligazioni alternative l’impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni determina la concentrazione dell’obbligazione sull’altra, o sulle altre, nelle obbligazioni facoltative l’impossibilità sopravvenuta della prestazione principale determina l’estinzione dell’obbligazione.

Nell’ambito dell’obbligazione facoltativa, la scelta viene esercitata esclusivamente attraverso l’esecuzione della diversa prestazione.

Nonostante questo, non si versa nell’ambito della datio in solutum, perché l’estinzione dell’obbligazione attraverso l’esecuzione della prestazione diversa non dipende da nessun accordo solutorio, dipende da un accordo solutorio convenuto in sede di assunzione dell’obbligazione principale.

La caratteristica delle obbligazioni alternative è quella di essere obbligazioni parzialmente indeterminate suscettibili di determinazione attraverso la scelta della prestazione da eseguire. Questa scelta può essere comunicata con dichiarazione recettizia, diventando irrevocabile oppure attraverso l’adempimento di una delle prestazioni.

In dottrina si discute se la scelta, nell’ambito delle obbligazioni alternative, rappresenti un atto negoziale unilaterale, recettizio o tacito, o un atto giuridico in senso stretto.

Attraverso la scelta non si modifica il rapporto obbligatorio ma si individua un fatto tra due o più fatti precostituiti.

Ai fini della scelta, è necessaria la capacità richiesta per l’assunzione dell’obbligazione, anche se tra i vizi del consenso non si rilevi l’errore, non essendo configurabili in relazione alla scelta, i requisiti dell’essenzialità e della riconoscibilità.

La scelta spetta al debitore se, dal titolo o per legge non sia rimessa al creditore o ad un terzo.

Quando la scelta non sia effettuata dal debitore nel termine stabilito dal giudice, essa passa al creditore. viceversa, se il creditore non effettua la scelta nel termine stabilito dal debitore, la scelta passerà al debitore stesso.

Se sia il terzo a non effettuare la scelta nel termine previsto, la stessa sarà effettuata dal Giudice.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione successiva alla scelta determina l’estinzione dell’obbligazione mentre l’impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni antecedente alla scelta determina la concentrazione dell’obbligazione sull’altra.

Se l’impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni dell’obbligazione alternativa sia da attribuire a colpa del debitore e la scelta sia rimessa a quest’ultimo l’obbligazione si concentra sull’altra prestazione.

Se l’impossibilità, nell’ipotesi di scelta rimessa al debitore, discenda da colpa del creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione ove non scelga di adempiere l’altra prestazione e chiedere il risarcimento del danno.

Se la scelta spetti al creditore ed una delle prestazioni diventi impossibile per causa allo stesso imputabile, il debitore è liberato dall’obbligazione se il creditore non sceglie di ricevere l’altra prestazione e di risarcire il danno.

Se la prestazione diventa impossibile per colpa del debitore, il creditore può scegliere di ricevere l’altra prestazione o il risarcimento del danno.

Differenza tra obbligazioni alternative e facoltative

Riassumendo, l’obbligazione alternativa si contrappone all’obbligazione facoltativa in relazione a una obbligazione nella quale la prestazione è unica, ma il debitore ha la facoltà, se vuole, di liberarsi prestandone una diversa.

Il diritto di scelta, che spetta al debitore, salvo che, per accordo delle parti, non sia attribuito al creditore o ad un terzo) è detto ius variandi e, una volta esercitato, determina la concentrazione dell’obbligazione che diventa semplice.

Le differenze principali tra i due istituti si hanno in caso di impossibilità di una delle prestazioni.

Si può dire che nel caso delle obbligazioni alternative l’impossibilità originaria di una delle due prestazioni comporta semplicemente la concentrazione dell’obbligazione che diviene pertanto semplice.

Il debitore si libererà prestando l’unica prestazione possibile.

In caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni dedotte in obbligazione occorre distinguere se l’impossibilità sia o no imputabile ad una delle parti del rapporto obbligatorio.

Se caso l’impossibilità non sia imputabile l’obbligazione alternativa diviene semplice.

Se l’impossibilità sopravvenuta sia imputabile alla parte che ha il diritto potestativo di scelta, questa perde il diritto di scelta, o è tenuta al risarcimento del danno.

Se l’impossibilità è dovuta alla parte che non ha il diritto di scelta, l’altra parte non perde il diritto di scelta.

Ad esempio se il diritto di scelta competa al creditore e l’impossibilità sopravvenuta sia imputabile al debitore, in tal caso il creditore potrà scegliere tra la prestazione rimasta possibile, e il risarcimento del danno che deriva dall’impossibilità dell’altra prestazione.

Se l’impossibilità sopravvenuta sia relativa entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione e l’impossibilità non sia imputabile alle parti l’obbligazione si estingue.

Nell’obbligazione facoltativa l’impossibilità dell’unica prestazione dedotta originariamente in obbligazione comporta l’estinzione dell’obbligazione, non rilevando la facoltà del debitore di prestare cosa diversa da quella pattuita.

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