Le obbligazioni alternative: disciplina giuridica e caratteri

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L’obbligazione alternativa è disciplinata all’articolo 1285 e seguenti del codice civile, ed è l’obbligazione nella quale sono dovute dal debitore due o più prestazioni ma il debitore si libera prestandone una.
Sono elementi dell’obbligazione alternativa:
la pluralità dell’oggetto, quando ci siano più di due prestazioni si parlerà di obbligazioni alternative multiple.

L’unicità dell’adempimento, quando il debitore si libera dall’obbligazione adempiendo a una delle prestazioni dedotte in obbligazione.

L’obbligazione alternativa diventa semplice nel momento della concentrazione, quando il debitore esercita il potere di scelta in relazione alle prestazioni dedotte in obbligazione.

L’atto di scelta

Di solito il potere di scelta spetta al debitore se non è disposto in modo diverso nel titolo dell’obbligazione.
L’atto di scelta è un negozio unilaterale recettizio, acquista efficacia, e diventa irrevocabile quando viene comunicato al destinatario.
Dalla natura negoziale dell’atto deriva come conseguenza l’applicabilità delle norme sulla capacità di agire e la legittimazione dell’autore.

In cosa differisce dall’obbligazione facoltativa?

L’obbligazione alternativa si contrappone all’obbligazione facoltativa, come obbligazione nella quale è la prestazione è una, ma il debitore, se vuole, ha la facoltà di liberarsi prestandone una diversa.
Il diritto di scelta, che spetta al debitore, salvo che, per accordo delle parti, non sia attribuito al creditore o a un terzo, è detto ius variandi, e una volta esercitato, determina la concentrazione dell’obbligazione che diventa semplice.

Le differenze principali tra i due istituti si hanno in caso di impossibilità di una delle prestazioni.
Nel caso delle obbligazioni alternative l’impossibilità originaria di una delle due prestazioni comporta la concentrazione dell’obbligazione, che diventa semplice.
Il debitore si libererà prestando l’unica prestazione possibile.

In caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni dedotte in obbligazione si deve distinguere se l’impossibilità sia o no imputabile a una delle parti del rapporto obbligatorio.
Se l’impossibilità non sia imputabile l’obbligazione alternativa diventa semplice.

Se l’impossibilità sopravvenuta sia imputabile alla parte che ha il diritto potestativo di scelta, questa perde il diritto di scelta, o è tenuta al risarcimento del danno.

Se l’impossibilità è dovuta alla parte che non ha il diritto di scelta, l’altra parte non perde il diritto di scelta.
Se il diritto di scelta compete al creditore e l’impossibilità sopravvenuta sia imputabile al debitore, il creditore potrà scegliere tra la prestazione rimasta possibile, e il risarcimento del danno che deriva dall’impossibilità dell’altra prestazione.

Se l’impossibilità sopravvenuta è relativa ad entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione e l’impossibilità non sia imputabile alle parti, l’obbligazione si estingue.

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