Le notifiche a mezzo pec alla luce del Decreto Semplificazioni

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L’art. 28 del D.L. 16.7.2020 n. 76, nella stesura rinveniente dalla Legge di Conversione n. 120 dell’11.9.2020, ha reintrodotto l’IPA nell’elenco dei registri utilizzabili per le notifiche in proprio a mezzo pec da parte degli Avvocati ex L. n. 53/1994.

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La norma ha modificato l’art. 16 ter del D.L. 179/2012, prevedendo che, laddove l’indirizzo pec della PA destinataria della notificazione non sia inserito nel registro PP.AA., la notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale sia validamente effettuata all’indirizzo pec inserito nell’IPA.

La norma, inoltre, precisa che qualora nell’IPA risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione debba essere effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria e che, nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione possa essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nel medesimo indice per detti organi o articolazioni.
Dunque, è possibile per gli Avvocati effettuare le notificazioni in proprio alle Pubbliche Amministrazioni, che non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale al Registro PP.AA presente sul PST, ai domicili digitali presenti nell’IPA.

Ovviamente, sarà necessario specificare nella relata che l’indirizzo PEC della PA destinataria è stato estratto, ex art. 28 DL. 76/2020, da IPA perché non inserito nel registro PP.AA.
In tal modo viene superato il rallentamento nella digitalizzazione del processo causato dalla mancata comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei propri domicili digitali nel Registro PP.AA.

Inoltre, il medesimo art. 28 ha modificato l’art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012 prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni possano comunicare al Registro PP.AA. anche gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.

Altra novità rilevante, sempre in materia di utilizzo della pec nei rapporti tra Amministrazioni, Imprese e Professionisti, è stata introdotta dall’art. 37 del D.L. 76/2020, il quale, modificando i commi 6 e 6 bis dell’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ed introducendo il comma 6 ter, prevede l’obbligo, per le imprese iscritte nel Registro Imprese, che non lo abbiano ancora fatto, di comunicare, entro l’1.10.2020, il proprio domicilio digitale, pena, in mancanza, l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata.
Come rimedio all’inerzia dell’impresa è prevista l’assegnazione d’ufficio, da parte dell’Ufficio del Registro Imprese, di un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale sono previste anche nell’ipotesi in cui l’impresa non ottemperi, entro 30 giorni, all’ordine del Conservatore del Registro Imprese di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale nell’ipotesi sia accertata l’inattività di quello precedentemente indicato (comma 6 ter).

Ancora, nella medesima ottica, la norma, nel riscrivere il comma 7 bis dell’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, prevede che il Collegio o Ordine Professionale di appartenenza debba diffidare il Professionista iscritto, che non lo abbia fatto, a comunicare il proprio domicilio digitale entro il termine di 30 gg, e che, in caso di inottemperanza alla diffida, lo stesso Collegio o Ordine Professionale applichi la sanzione della sospensione dal relativo Albo o Elenco sino alla comunicazione del domicilio digitale.

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