Le misure cautelari personali coercitive e interdittive 

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Le misure cautelari sono disciplinate dal Libro IV del codice di procedura penale e si sostanziano in limitazioni di libertà personale.

Sono disposte da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari sia nella fase processuale, lasciando un determinato margine di discrezionalità, condizionato dalla presenza di presupposti stabiliti dalla legge.

Si distinguono in misure cautelari personali e misure cautelari reali.

Indice:

  • Le misure cautelari personali
  • I presupposti ei
  • I metodi di scelta da parte dei giudici
  • Le eccezioni e cautelari
  • Le misure cautelari personali coercitive
  • I tipi
  • I termini di durata
  • Le misure cautelari personali interdittive

Le misure cautelari personali

Sono disciplinate dal Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale.

Sono istituti processuali che incidono sulla libertà personale dell’imputato.

È per questo motivo che le garanzie che l’ordinamento prevede sono la riserva di legge e la riserva di giurisdizione.

Simili istituti processuali non possono essere adottati al fine di ottenere dall’imputato un comportamento di collaborazione perché, ai sensi dell’art. 64 comma 3 lettera b) c.p.p., gli è riconosciuto il diritto al silenzio.

I presupposti

Le misure cautelari personali, a loro volta, si suddividono in coercitive e interdittive.

La loro applicazione è condizionata all’assenza di una qualunque causa estintiva del reato o causa estintiva della pena, di giustificazione o di non punibilità (art. 273 c.p.p.).

Le misure cautelari personali richiedono per la loro applicazione l’esistenza di due ordini di requisiti:

la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c. 1 c.p.p.) nonché di esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.).

Per esigenze cautelari si intende:

  • Il rischio di inquinamento delle prove, purché si tratti di pericolo concreto e attuale (art. 274 c. 1 c.p.p.).
  • Il rischio di fuga dell’imputato. L’imputato si è dato alla fuga oppure è concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione (art. 274 c. 2 c.p.p.).
  • Il rischio di reiterazione del reato, vale a dire, il sussistere del concreto pericolo che il soggetto indagato commetta gravi delitti con utilizzo di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale o delitti di criminalità organizzata, oppure, ipotesi molto più frequente, della stessa specie di quello per il quale si procede.

I metodi di scelta da parte del giudice

In relazione ai i metodi di scelta delle misure, il giudice tiene conto dell’idoneità di ciascuna sulle diverse esigenze cautelari da soddisfare, come previsto dal comma 1 dell’articolo 275 del codice procedura penale.

Devono anche essere osservati due principi indicati nei commi 2 e 3 dello stesso articolo:

Il principio di adeguatezza, secondo il quale la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata esclusivamente come extrema ratio, vale a dire, se le altre risultino inadeguate, motivando la ragione per la quale ritenga inadeguate misure cautelari meno afflittive.

Questo non si applica ai reati di associazione di tipo mafioso, per i quali è obbligatoria.

Il principio di proporzionalità, secondo il quale la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione che sia o si ritiene essere irrogata.

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Le eccezioni

Lo stesso articolo, nel comma 4 e successivi, prevede alcuni casi nei quali la custodia cautelare in carcere non può essere disposta:

  • Donna incinta o madre di prole di età non superiore a 6 anni con lei convivente, o il padre nel caso in cui la madre sia deceduta.
  • Persona che ha superato l’età di 70 anni.
  • Persona affetta da AIDS conclamato, salvo assistenza presso strutture idonee al trattamento specifico.

Le misure cautelari personali coercitive

Le misure cautelari personali coercitive comportano una limitazione o privazione della libertà personale e possono essere applicate quando si procede:

  • per delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
  • per delitti, consumati o tentati, puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti.

Anche al di fuori di questi limiti di pena, quando sia stato eseguito l’arresto in flagranza, arresto facoltativo, per alcuni delitti espressamente previsti dalla legge, come furto e lesioni personali, o l’arresto fuori dei casi di flagranza, e il giudice per le indagini preliminari ne abbia disposto la convalida.

I limiti temporali previsti per la custodia cautelare in carcere non si applicano nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

I tipi

Misure cautelari personali coercitive obbligatorie

  • Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.)
  • Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.)
  • Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.)
  • Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.)
  • Divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)

Misure cautelari personali coercitive custodiali

  • Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.)
  • Custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.)
  • Custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.)

I termini di durata

Sono previsti termini di durata intermedi, massimi, complessivi.

I termini intermedi sono quattro.

Il termine massimo comprende i termini intermedi.

I termini complessivi comprendono anche le sospensioni della misura cautelare. Le misure obbligatorie possono avere durata sino al doppio rispetto a quelle custodiali.

Il termine massimo della custodia cautelare in carcere in attesa di primo giudizio, come pure il termine massimo della custodia cautelare complessiva è in relazione alla pena massima prevista per il delitto (c.p. art. 303) per il quale è stata applicata la custodia cautelare.

Misure cautelari personali interdittive

Sono adottate dal giudice penale e limitano in modo temporaneo l’esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto o in parte.

Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, tali misure possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.).

Appartengono alla categoria:

  • Sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori
  • Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio
  • Divieto temporaneo di esercitare

Le misure cautelari personali interdittive

Sono adottate dal giudice penale, che limitano temporaneamente l’esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto o in parte.

Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, queste misure possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.).

Appartengono alla categoria:

  • Sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori
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