La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale non comporta necessariamente l’addebito della separazione

Redazione 11/04/13
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Lucia Nacciarone

Soprattutto se si verifica in un contesto in cui il rapporto è già compromesso, e allorquando risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, che abbia dato luogo ad una convivenza meramente formale.

A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 8675 del 9 aprile 2013, con cui i giudici hanno respinto il ricorso di un uomo il quale mirava ad ottenere l’addebito a carico della moglie onde evitare di corrispondere il mantenimento.

Nulla da fare, dicono gli ermellini, se la violazione dell’obbligo è intervenuta dopo la crisi di coppia: per essere rilevante, così da poter giustificare l’addebito della separazione coniugale, deve essere stato la causa dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Ma se manca il nesso causale fra infedeltà e crisi coniugale, alla luce di quanto accertato rigorosamente valutando in maniera complessiva il comportamento di entrambi in coniugi, allora non può venire meno l’obbligo del coniuge più abbiente di corrispondere il mantenimento, anche se nella fattispecie può aver subìto un tradimento.

Quindi, stante l’insufficienza degli elementi probatori relativi all’anteriorità dell’adulterio rispetto all’epoca dell’instaurazione del giudizio di separazione giudiziale, e, verificato che il progressivo deteriorasi dei rapporti tra coniugi non sia stato il frutto di una infatuazione repentina bensì di incompatibilità caratteriali, l’addebito è stato negato.

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