La sentenza costitutiva è eseguibile anche in assenza di esplicite statuizioni di condanna.

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La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 749 del 1/07/2013 ha il merito di fare il punto sulla effettiva portata delle sentenze costitutive avuto riguardo alla utilità giuridica che il beneficiario di tale tipologia di titoli esecutivi ne può trarre.

Il caso muove da una sentenza passata in giudicato che, in applicazione dell’art. 18 L. 765/1967, riconosce a determinati soggetti il diritto reale di uso a parcheggio o autorimessa su una porzione immobiliare.

Registrando l’impossibilità di esercizio del relativo diritto i rispettivi titolari introducono un giudizio cognitorio volto a) alla identificazione catastale e materiale delle porzioni immobiliari sulle quali insiste il prefato diritto reale onde poter esercitare detto diritto, b) al relativo accatastamento, c) alla condanna dei convenuti all’esecuzione delle opere necessarie all’adeguamento dell’immobile, d) alla condanna al risarcimento dei danni dovuti al mancato utilizzo del parcheggio.

Il giudice di prime cure ha rigettato le prime tre richieste sulla base dell’inammissibilità delle domande per difetto di interesse ad agire atteso che la sentenza passata in giudicato, in forza della quale era cristallizzato il diritto reale di uso che qui interessa, era già dotata di efficacia esecutiva riguardo alle prospettazioni attoree che proprio nella fase esecutiva del titolo potevano trovare soddisfacimento.

Il contenzioso approda dinnanzi alla Corte pugliese la quale, traendo linfa da principi enucleati dal giudice della nomofilachia, conferma le statuizioni di primo grado sulla base del fatto che la sentenza in questione deve reputarsi costitutiva(costitutiva del diritto reale d’uso di parcheggio) e che ogni questione pratica relativa al suo esercizio attiene all’esecuzione della sentenza.

La Corte di merito compulsata, mediante un’apprezzabile trama motivazionale, rammenta come ai sensi dell’art. 474 c.p.c. sono titoli esecutivi giudiziali le sentenze e tutti i provvedimenti ai quali la legge conferisce espressamente efficacia esecutiva e che debbono ritenersi titoli esecutivi tutte le sentenze contenenti  statuizioni suscettibili di condanna poiché ricollegabili a capi condannatori e quelle ontologicamente connotate da esigenza di esecuzione desumibile, quanto alle sentenze costitutive, non tanto da un’esplicita statuizione di condanna ma dal contenuto stesso della sentenza e dalla funzione che il titolo è destinato a svolgere(cd. condanna implicita).

Sul fronte della precipua funzione della tutela giurisdizionale, il giudice del gravame non manca di sottolineare come questa costituisca tutela dei diritti, cioè, salvo i casi stabiliti dalla legge, un processo di accertamento del fondamento dei diritti e non di per sé  degli effetti possibili e futuri, diritti che possono costituire oggetto di accertamento solo nella loro funzione genetica e nella loro interezza con preclusione accertativa degli elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto.

Sulla base di tale visione prospettica, viene ribadito il difetto di interesse ad agire degli instanti ex art. 100 c.p.c. posto che gli stessi erano già dotati di un titolo esecutivo autosufficiente sì da rendere processualmente inesigibile la formazione giudiziale di un nuovo titolo esecutivo ad esso sovrapponibile. Difatti spetterà proprio al giudice dell’esecuzione ex art. 612 c.p.c. stabilire le modalità di esecuzione della sentenza costitutiva consentendo ai titolari del diritto di uso a parcheggio di ottenere quei risultati cha impropriamente sono stati richiesti al giudice mediante l’instaurazione di nuovo ed autonomo giudizio di cognizione.

Di certo, tale approccio esegetico è perfettamente aderente all’indiscutibile principio di caratura costituzionale del giusto processo (cfr. art. 111 Cost.) dal quale promana quell’atteggiamento prudenziale dei pratici del diritto volto a preservare la cd. economia processuale.

Peverelli Nicola

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