La querela di falso

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La querela di falso è un procedimento giurisdizionale atto a contestare la veridicità di un atto pubblico oppure di una scrittura privata riconosciuta.

Uno strumento processuale civilistico che consente di contestare l’autenticità di un documento chiedendo che ne venga accertata la falsità.

È simile al giudizio di verificazione, ma, nonostante il nome, non ha nessun collegamento con la querela penale.

La falsità del documento è una discordanza tra la realtà e appare dal documento stesso.

Può investire il documento nella sua materialità estrinseca oppure il pensiero in esso espresso.

Nel primo caso si ha falsità materiale che si può concretare nella contraffazione o nell’alterazione. Nel secondo caso si ha falsità ideologica, che consiste nell’enunciazione falsa del suo contenuto.

Non è relativa alle dichiarazioni di volontà che possono essere conformi o difformi alla volontà stessa e darebbe luogo a un fenomeno diverso, che prende il nome di simulazione.

La falsità dei documenti è relativa al processo civile per l’attitudine del documento falso di determinare nel giudice un falso convincimento e la conseguente necessità di eliminare questa fonte di errori.

Con la querela di falso possono essere contestate le risultanze estrinseche dell’atto pubblico o della scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata.

Rispetto al giudizio di verificazione la querela di falso ha un oggetto più ampio, ed è relativa sia all’atto pubblico sia alla scrittura privata.

Ha efficacia erga omnes, vale a dire, davanti a chiunque, e può investire la scrittura privata sulla quale si sia svolto un giudizio di verificazione.

Si può proporre sia in via principale sia in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio sino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

La legge prevede la sospensione del processo se la querela sia proposta in pendenza di giudizio di primo grado, davanti al giudice di pace o in sede di appello.

 

Il procedimento non può essere introdotto direttamente dal difensore munito di procura alle liti.

La parte lo deve costituire procuratore speciale per la proposizione della querela o deve dichiarare personalmente di volerla proporre, è necessario il Pubblico Ministero.

A decidere sulla querela di falso è sempre l’organo collegiale.

Se la sentenza respinge la domanda è prevista una menzione sull’originale del documento nonché la condanna della parte che ha proposto la querela a una pena pecuniaria.

Quando la produzione della prova documentale non può essere disconosciuta perché si tratta di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, è possibile ricorrere alla querela di falso.

La disciplina normativa della querela di falso

La querela di falso è disciplinata dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile.

Può essere proposta sia in via incidentale, vale a dire nel procedimento nel quale il documento è stato prodotto, sia in via principale instaurando un procedimento autonomo che faccia dichiarare la non autenticità del documento.

Se viene proposta in corso di causa il giudice deve prima sentire la parte che ha prodotto il documento per chiedere se vuole avvalersene in giudizio.

Se la parte dichiara che non lo vuole, che non se ne vuole avvalere, il documento non può essere utilizzato in causa.

Se la parte si vuole avvalere del documento, il giudice apre il giudizio sull’autenticità e dispone i mezzi istruttori necessari all’accertamento della falsità.

La querela di falso e i suoi presupposti

Secondo l’indirizzo della giurisprudenza, il procedimento per querela di falso, ha lo scopo di privare “un atto pubblico, o una scrittura privata riconosciuta, della sua intrinseca idoneità a ‘fare fede’, come prova di atti o di rapporti.

In questo modo, attraverso la relativa declaratoria,  mira a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, l’efficacia sua propria e qualsiasi altro effetto, e attribuitogli, sotto un altro aspetto, da arte della legge, e indipendentemente da una  concreta individuazione dell’autore della falsificazione” (Cass. n. 8362/2000, Cass. n. 18323/2007).

La querela di falso può essere proposta in modo esclusivo, allo scopo di togliere a un documento, sia atto pubblico sia scrittura privata, la sua idoneità a fare fede come prova di determinati rapporti.

Dove questi scopi non siano perseguiti “ma si controverta su un errore materiale del documento, che si può configurare nel caso di semplice ‘svista’ che non incide sul contenuto del documento, si può rilevare dal suo stesso contenuto e non esige un’altra indagine di fatto, la querela di falso non è ammissibile” (Cass. n. 6375/1982; Cass. n. 8925/2001).

La falsità materiale e la falsità ideologica

La falsità può essere relativa al profilo estrinseco del documento, e si i parla di falsità materiale, vale a dire, nella sua “genuinità”, manifestandosi sia nelle forme della contraffazione.

Ad esempio, sia la formazione del documento da parte di chi non ne è l’autore apparente, sia l’alterazione o la modifica del documento originale.

Quando la falsità è relativa alla “verità” del documento, vale a dire, l’enunciazione falsa del suo contenuto, si parla di “falsità ideologica”.

Secondo la giurisprudenza, può formare oggetto di querela di falso, nei limiti  per quello che è relativo all’ “estrinseco” valore del documento, come nell’atto pubblico del notaio che in modo falso attesta la veridicità di una dichiarazione compiuta davanti a lui.

La legittimazione a proporre querela di falso

Legittimato a proporre querela di falso è “chiunque abbia interesse a contrastare l’efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l’abbia prodotto in giudizio” (Cass. n. 3305/1997, Cass. n. 11489/2008).

L’interesse a proporre querela di falso in via principale, “che tende a rimuovere erga omnes l’efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, sussiste in capo a coloro nei confronti dei quali lo stesso documento è o può essere fatto valere” (Cass. n. 9013/1992).

 

Rappresenta un compito del giudice civile oridinario, “al quale è devoluta in via esclusiva la cognizione della falsità di un documento (artt. 9 e 221 c.p.c.) verificare la legittimazione e l’interesse di agire di chi propone la querela di falso, ponendosi detti accertamenti quali necessari presupposti della pronuncia di merito”

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Dott.ssa Concas Alessandra

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