La pubblicazione di immagini ritraenti soggetti in stato di limitazione della libertà personale è vietata se tali soggetti sono riconoscibili

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Garante per la protezione dei dati personali: Provvedimento del 25 ottobre 2019

Normativa: art. 137, comma 3, del Codice per la protezione dei dati personali; art. 8 delle Regole deontologiche in tema di giornalismo; l’art. 114, comma 6-bis, del codice di procedura penale; art. 170 del Codice privacy; art. 83, par. 5, lette e), del Regolamento europeo n. 679/2016.

Fatto

A seguito di una verifica effettuata dal proprio personale su alcune pagine internet riconducibili a numerose società dedite alla attività di informazione e divulgazione di notizie, il garante per la protezione dei dati personali ha accertato che in dette pagine internet, in data 25 ottobre 2019, erano state pubblicate delle immagini di due soggetti in stato di costrizione fisica.

In particolare, tali immagini, in alcuni casi contenute anche all’interno di video pubblicati sulle pagine internet, avevano ad oggetto due ragazzi che erano stati portati dalla polizia presso un commissariato locale per un grave fatto di cronaca avvenuto a Roma il giorno prima e rappresentavano tali due soggetti in stato di privazione della libertà personale.

In considerazione del fatto che tali immagini sostanziano dei dati personali dei due soggetti raffigurati e riguardano anche aspetti connessi alla situazione giudiziaria degli stessi e in particolare alla limitazione della loro libertà personale, il Garante ha ritenuto opportuno valutare la legittimità della loro diffusione tramite la pubblicazione nelle richiamate pagine internet rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il parere del Garante

Preliminarmente il Garante privacy ha individuato ed esaminato le disposizioni normative che vengono in rilievo in un caso del genere.

Nello specifico, da un lato, il codice privacy stabilisce che, anche nel caso in cui i dati personali vengano diffusi o comunicati per finalità giornalistiche, il diritto di cronaca è comunque limitato per garantire la tutela dei diritti dell’interessato alla dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei suoi dati personali. In particolare, l’informazione circa fatti di interesse pubblico deve comunque essere rispettosa del limite dell’essenzialità della notizia stessa: cioè, essa deve essere indispensabile in ragione della originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

Dall’altro lato, le regole deontologiche in materia di giornalismo stabiliscono che, in generale, il giornalista non può fornire notizie né pubblicare immagini o fotografie di persone che sono coinvolte in fatti di cronaca, qualora dette notizie o immagini possano ledere la dignità della persona. Tali notizie e immagini possono essere diffuse o pubblicate, invece, soltanto quanto esse abbiano una rilevanza sociale. Anche le disposizioni deontologiche, poi, confermano che deve comunque essere rispettato il limite dell’essenzialità dell’informazione.

Inoltre, le richiamate regole deontologiche sul giornalismo prendono in considerazione anche l’ipotesi di immagini e foto ritraenti persone in stato di detenzione, stabilendo che – in linea generale – il giornalista non può riprendere né riprodurre tali immagini e foto senza che vi sia il consenso dell’interessato (l’unica ipotesi in cui ciò può avvenire anche senza il consenso dell’interessato riguarda il caso che vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia).

Infine, sempre le suddette regole deontologiche precisano che le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi (a meno che ciò sia necessario per segnalare abusi).

Accanto alle norme appena esposte in materia di protezione dei dati personali, il Garante ha poi richiamato anche la disposizione del codice di procedura penale che si occupa delle riprese relative a persone private della libertà personale, stabilendo le immagini di una persona che è stata ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, possono essere pubblicate soltanto se la persona vi consenta.

Nel caso di specie, il Garante ha rilevato che le immagini che erano contenute all’interno delle pagine internet esaminate ritraevano i due ragazzi in maniera non oscurata: i due soggetti erano quindi visibili e non era stata adottata alcuna misura per limitare la loro visibilità e renderli non riconoscibili.

Pertanto, il Garante ha ritenuto che le modalità di diffusione delle immagini oggetto di esame erano contrarie rispetto alle suddette disposizioni che regolano la materia.

In considerazione di quanto sopra, il Garante ha deciso di adottare un provvedimento cautelare nell’ attesa di svolgere la opportuna istruttoria volta a valutare il comportamento dei titolari di cui si è detto sopra. In particolare, il Garante ha disposto la limitazione provvisoria dei suddetti trattamenti nei confronti dei titolari del trattamento dei rispettivi siti internet, stabilendo il divieto di ulteriore diffusione, anche on line, delle immagini oggetto di esame poiché le stesse erano prive delle misure necessarie per limitare la visibilità dei soggetti ritratti. Il Garante ha, inoltre, disposto che la limitazione di cui sopra debba avere effetto immediato e pertanto inizi a decorrere sin dal momento in cui i titolari dei trattamenti avranno ricevuto la comunicazione del provvedimento in esame.

In conclusione, la autorità di controllo, da un lato, ha invitato i vari titolari del trattamento cui è destinato il provvedimento in esame a rendere conto al Garante stesso, entro 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento ed anche attraverso un adeguato riscontro documentale, le iniziative che gli stessi avranno intrapreso per dare attuazione alle indicazioni rese dall’ autorità di controllo; inoltre si è riservata di prendere ulteriori provvedimenti al momento in cui avrà ultimato la istruttoria del caso. Dall’altro lato, il Garante ha ricordato ai destinatari del provvedimento che, nel caso in cui gli stessi non dovessero rispettare la misura cautelare disposta, saranno applicate la sanzione penale e quella amministrativa stabilite dal Regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali (GDPR).

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