La nonnina centenaria non ha la capacità negoziale per fare testamento

Redazione 31/10/11
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Con un decreto del 19 ottobre 2011 del Tribunale di Varese, ufficio volontaria giurisdizione, il giudice ha stabilito che una signora, alla soglia quasi dei cent’anni, non ha la possibilità di fare testamento in quanto non in grado di agire con capacità negoziale.

La donna era beneficiaria dell’amministrazione di sostegno e, negli ultimi tempi, aveva cambiato vari testamenti, presumibilmente subendo una forte influenza da parte di soggetti terzi.

Il giudice tutelare aveva perciò disposto la consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale era emerso che l’anziana donna era affetta da un disturbo istrionico di personalità, che la portava ad affidarsi completamente agli altri per ogni decisione. Un soggetto così appare certamente manipolabile, soprattutto se si tratta di interessi economici, perciò il giudice ha deciso per l’impossibilità di testare, assumendo nella donna, alla luce della consulenza tecnica, una mancanza di capacità negoziale.

Il decreto del giudice richiama, in combinato disposto, le norme di cui agli artt. 411, co. 4 e 591, co. 2, n. 2 del codice civile: la prima autorizza ad estendere le limitazioni previste in tema di interdizione o inabilitazione anche al soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno, purchè nel suo interesse, invece la seconda esclude la capacità di testare in capo all’interdetto per incapacità di mente. Ed in effetti il giudice ha esteso tale ultima previsione, dettata in tema di interdizione, all’amministrazione di sostegno, proprio allo scopo di tutelare al meglio la beneficiaria, togliendole perciò la capacità di testare, e facendo in modo di evitare che sia circondata da falsi amici in cerca solo di denaro. 

Il Tribunale non ha accolto la tesi della dottrina in base a cui le disposizioni in tema di interdizione non sono applicabili all’amministrazione di sostegno.

Se così fosse, il giudice, per impedire al soggetto incapace, ma non interdetto, di fare testamento, dovrebbe appunto chiedere l’interdizione, ottenendo la perdita della capacità giuridica; ma l’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato previsto nel nostro ordinamento proprio per evitare che il soggetto bisognoso perdesse totalmente le facoltà giuridiche.

Pertanto si è ritenuto che all’occorrenza è possibile estendere le norme previste in tema di interdizione al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, con lo scopo di tutelare il soggetto bisognoso.   

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