La mancata previsione da parte dell’ENEL di una modalità alternativa e gratuita di pagamento delle bollette costituisce violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, fonte di responsabilità risarcitoria.

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Tribunale di Busto Arsizio, sent. n. 1213/14 del 2.7.14.

La mancata previsione da parte dell’ENEL di una modalità alternativa e gratuita di pagamento delle bollette costituisce violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 c.c. Tale violazione dà al consumatore il diritto di vedersi risarcito il danno conseguente, consistente nel costo sostenuto per il pagamento delle bollette mediante bollettino postale. E’ quanto ha statuito il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 1213/14, pubblicata il 2 luglio 2014, in accoglimento dell’appello proposto da un utente avverso sentenza del Giudice di Pace di Gallarate.

La sentenza è di particolare interesse per l’ampia ed approfondita disamina della rilevanza della buona fede nell’esecuzione del contratto,  che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. Conseguentemente, la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e comporta l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato.
Tale decisione affronta la questione sotto un profilo diverso da quello che ha portato ai pronunciamenti della Cassazione sulla questione (tra le tante: Cass. 16141 del 22.7.2011). Infatti,  la Suprema Corte affrontava la vicenda sotto il profilo della integrazione del contratto di utenza (ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c.) attraverso le previsioni delle delibere dell’AEEG in tema di modalità gratuita di pagamento delle bollette, finendo per escludere tale integrazione e negando quindi il diritto al risarcimento del danno. Invece, il Tribunale di Busto Arsizio esamina il problema della violazione del –  distinto e autonomo – dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), con una decisione che dà piena attuazione a principi di giustizia sostanziale.

La decisione in commento, pertanto, valorizza appieno quei principi di ordine generale (buona fede e correttezza) che spesso rimangono gli unici rimedi a favore del consumatore per opporsi a contratti precompilati dal fornitore dei servizi, nelle cui clausole l’utente trova ben poca tutela.                                                                      

Leonardo Lucarelli

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