La differenza tra istigazione e istigazione a delinquere

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Al fine di commettere un reato non è necessario adottare comportamenti violenti, come sparare a qualcuno o colpirlo con un pugno.

Lo stesso vale per altri comportamenti che pongono in essere un furto o una truffa.

Un reato può essere commesso anche attraverso le parole, e per questo essere perseguibili penalmente.

Quando si accusa qualcuno ingiustamente si commette calunnia, che viene punita con la reclusione da due a sei anni.

Anche la falsa testimonianza costituisce reato, allo stesso modo di fornire false informazioni agli inquirenti per depistare le loro indagini.

Oltre a quelli scritti sopra, esistono altri casi nei quali per commettere un reato basta parlare con qualcuno.

In simili circostanze si parla di istigazione.

Istigare qualcuno significa convincerle la persona a a fare qualcosa, utilizzare l’arma della persuasione per farla agire in un determinato modo.

Se l’istigazione è a commettere un fatto criminoso, anche colui che si sarà dato da fare per convincere alla realizzazione di un delitto potrebbe commettere reato.

Il nostro ordinamento giuridico distingue due tipi di istigazione.

L’istigazione in concorso dello stesso reato posto in essere da parre dell’istigato e l’istigazione che pone in essere un autonomo comportamento delittuoso.

In che cosa consiste l’istigazione

Iniziamo con l’etimologia della parola “Istigare”.

Istigare significa portare una persona a fare qualcosa, utilizzare una spiccata persuasione per convincerla a porre in essere un determinato comportamento.

Quando qualcuno cerca di istigare un’altra persona non si limita ad effettuare un’azione di convincimento.

Il suo intento è quello di potenziare un proposito che esisteva in precedenza nei progetti dell’istigato.

La legge penale considera l’istigazione sotto due aspetti.

In qualità di possibile comportamento rileva ai fini del concorso morale nel reato.

In qualità di a sé stante.

In relazione al primo aspetto si deve sapere che per rispondere di un reato non è necessario che si prenda parte attiva allo stesso.

Se più persone si mettono d’accordo per commettere un crimine risponderà dello stesso anche chi di loro lo abbia ideato oppure che ha organizzato l’evento.

In che cosa consiste il concorso morale nel reato

Un esempio.

Ci sono tre persone che organizzano un colpo in banca.

Uno di loro si prende carico di preparare il piano nei minimi dettagli (ingresso nell’istituto, rapina, fuga con malloppo).

Gli altri due provvedono a porre in essere il piano stesso.

Nonostante non abbia preso parte attiva, risponderà del delitto di rapina anche colui che ha preparato il piano, anche se, non recandosi in banca, non l’abbia attuata in concreto come gli altri due.

Egli risponderà a titolo di concorso morale (non materiale) nel reato insieme ai suoi complici, reo di avere lo stesso partecipato alla rapina, anche se in qualità di “ideatore”.

Nel concorso morale rientra l’istigazione, intesa come attività rivolta a rafforzare in altri un proposito di carattere criminoso.

I due che mettono materialmente a segno il colpo non sanno come fare, ma il loro complice li rassicura dicendo che provvederà lui a organizzare lo stesso.

L’ideatore risponderà a titolo di concorso morale nel reato, in qualità di istigatore.

Un altro esempio può essere quello di chi inciti un’altra persona a commettere un reato.

Ad esempio, una persona riesce a convincere un’altra persona sul fatto che sia giusto farla pagare alla moglie fedifraga o al marito fedifrago.

In qualunque caso nel quale l’istigazione rileva come concorso morale nel reato, la pena che verrà applicata all’istigatore sarà uguale a quella inflitta agli altri autori.

L’articolo 110 del codice penale rubricato “Pena per coloro che concorrono nel reato”, recita:

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

In che cosa consiste l’istigazione a delinquere

L’istigazione rileva anche sotto un altro aspetto, vale a dire in qualità di reato autonomo, diverso da quello commesso da altre persone a seguito dell’istigazione stessa.

Secondo il codice penale, chiunque istiga pubblicamente a commettere uno o più reati è punito, per il fatto dell’istigazione:

Con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti (con pena aumentata della metà se i delitti sono quelli di terrorismo o si tratta di crimini contro l’umanità).

Con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni (art. 414 c.p.).

Con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, se l’istigazione concerne pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.).

Con la reclusione sino a un anno e sei mesi o con la multa sino a seimila euro, se l’istigazione è relativa agli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Con la reclusione da sei mesi a quattro anni, quando l’istigazione è relativa agli atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Art. 604-bis c.p.).

A differenza dell’istigazione come comportamento che rileva in presenza di  concorso di persone nello stesso reato, nell’ipotesi sopra menzionata l’istigazione, quando è pubblica, rileva in modo automatico, indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di istigazione sia stato commesso on non sia stato commesso.

Ad esempio se una persona nella pubblica piazza si comincia a sobillare le persone, dicendo loro di fare del male, di rapinare, di rubare o di commettere qualsiasi altro delitto, si compie un reato, anche se nessuno le dovesse dare retta.

La stessa cosa succede se una persona si  metta a difendere o ad esaltare la commissione di determinati crimini, perché l’apologia viene equiparata all’istigazione.

Nell’epoca odierna la comunicazione risulta essere molto più facile rispetto al passato.

La gente oggi comunica attraverso internet.

In passato per comunicare si utilizzavano i vecchi metodi dei discorsi per strada, dei comizi, delle discussioni nei locali

Nei casi nei quali l’istigazione venga commessa attraverso gli strumento informatici o telematici, la legge prevede un aumento di pena.

Se una persona dovesse utilizzare la sua pagina facebook o di un altro social network per incitare le altre persone a commettere un delitto, dovrà rispondere del reato di istigazione a delinquere aggravata.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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