La Corte di Giustizia dell’Unione europea si pronuncia sulla legittimità del programma OMT della Banca centrale europea

Kabashi Emilio 16/07/15
Scarica PDF Stampa

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (Corte), con il comunicato stampa pubblicato in data 16/07/2015, si è pronunciata sulla legittimità del programma OMT (Outright Monetary Transactions) adottato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) in data 6 settembre 2012. Questi i fatti in breve.

La BCE, attraverso il programma OMT, manifestava l’intenzione di procedere all’acquisto, potenzialmente illimitato, dei titoli di debito pubblico dei Paesi dell’eurozona afflitti dalle difficoltà finanziarie e, così facendo, assicurare la stabilità dell’Unione economica monetaria (UEM). Il programma OMT costituisce indubbiamente un potente strumento finanziario che, come ricordato, non pone dei vincoli alle operazioni di acquisto dei titoli di credito sul mercato secondario; tuttavia, giova ricordare che, ad oggi, i Paesi dell’area euro non hanno ancora fatto ricorso a questo programma, anzi manca perfino la normativa di attuazione.

La Corte costituzionale federale tedesca ritiene però che la BCE, adottando l’OMT, abbia violato palesemente il divieto di procedere all’acquisto diretto dei titoli di debito pubblico sancito dall’art. 123 TFUE. Non solo. I giudici di Berlino temono il verificarsi di fenomeni quali il moral hazard, ovvero i Paesi che decidessero di ricorrere all’OMT sarebbero tentati di allentare i vincoli di bilancio e di non attuare le politiche di condizionalità al fine di assicurare una progressiva diminuzione del debito pubblico. La Corte costituzionale federale tedesca, inoltre, non è convita della tesi sostenuta dall’istituto di emissione europeo secondo cui l’OMT mira garantire “il mantenimento della stabilità dei prezzi” ai sensi dell’art. 127 TFUE. Da qui dunque la decisione di rimettere la questione alla Corte.

La Corte, come evidenziato supra, si è pronunciata sul caso Gauweiler (C-62/14) che è il primo dei rinvii pregiudiziali inoltrati dalla Corte costituzionale federale tedesca. Il caso in questione è considerato estremamente rilevante per il futuro e la stabilità dell’UEM a tal punto che numerosi attori hanno deciso di partecipare nel giudizio: tre istituzioni europee (Parlamento, Commissione e BCE) e undici Stati membri.

La Corte però non condivide i timori espressi dalla Corte costituzionale federale tedesca e considera l’OMT legittimo non ravvisando una violazione dell’art. 123 TFUE e del principio di proporzionalità. I giudici di Lussemburgo evidenziano che la BCE sia dotata di un margine di discrezionalità nella definizione e nell’attuazione della politica monetaria in considerazione del fatto che il Trattato si limita a precisare soltanto l’obiettivo da raggiungere: la stabilità dei prezzi.

Non sussisterebbe, inoltre, neanche la violazione del principio di proporzionalità perché il programma OMT di acquisto dei titoli di debito pubblico si rivolge: ai titoli a breve scadenza (inferiore ai tre anni), agli Stati che abbiano provveduto ad attuare dei programmi di aggiustamento macroeconomici ed infine la cui situazione non sia compromessa al punto tale da non avere accesso al mercato.

In estrema sintesi, la Corte reputa il suddetto programma necessario a garantire la stabilità dei prezzi evitando in questo modo il rischio di contagio finanziario nell’UEM; la BCE avrebbe adottato dunque un programma di aiuti finanziari equilibrato, adeguato e soprattutto nel rispetto del principio di proporzionalità. La Corte, quindi, ribadisce che per questi motivi la BCE dispone di una discrezionalità nel raggiungimento dei propri obiettivi.

In riferimento alla presunta violazione dell’art. 123 TFUE, ovvero sulla possibilità che l’acquisto illimitato dei titoli di stato possa incoraggiare un Paese con un alto debito pubblico a non adottare le necessarie politiche di condizionalità ed incrementare ulteriormente la spesa pubblica, la Corte condivide pienamente le osservazioni dell’avvocato generale.

Il parere della Corte e dell’avvocato generale ci inducono a pensare che la BCE non annuncerebbe mai in anticipo l’intenzione di procedere all’acquisto dei titoli di debito sul mercato secondario e, qualora ciò avvenisse, l’acquisto sarebbe a prezzi di mercato; inoltre, lo Stato membro si deve impegnare ad adottare una stretta politica di condizionalità e ad aggiustare gli squilibri macroeconomici. La BCE avrebbe quindi preso in considerazione delle garanzie volte sia al rispetto della lettera del trattato (il divieto di acquisto dei titoli di Stato, art. 123 TFUE) che al rispetto dello spirito (la necessità di garantire la stabilità dei prezzi e la protezione dell’UEM).

Infine, la Corte ha voluto rispondere anche ai timori sollevati dal ricorrente in merito agli ipotetici rischi di perdite sostenendo che tali rischi farebbero parte della gestione della politica monetaria. In estrema sintesi, la Corte è dell’avviso che l’assunzione dei rischi rientri nelle funzioni della BCE e tali considerazioni ci inducono a pensare che la posizione della BCE, con questa sentenza, ne esca rafforzata. La BCE non avrebbe fatto altro che varare un programma utile e proporzionato e soprattutto nell’ambito delle proprie competenze, con la consapevolezza che il rischio di perdite è una componente ineludibile delle sue funzioni.

Si resta ora in attesa di conoscere la reazione della Germania da sempre considerata la custode dell’ortodossia dei trattati.

Kabashi Emilio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento