La Corte dei Conti: organi e competenze

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Indice

1. Il concetto di Corte dei Conti

La Corte dei Conti è matrice terminologica madre che indica tanto l’insieme dei giudici contabili e cioè il personale di magistratura, per l’appunto, contabile, che svolge la funzione caratterizzante l’Istituzione, quanto anche l’insieme delle pubbliche funzioni a cui essa è deputata sulla base dei rinvii sia della Costituzione che della legge.
Nata per la risoluzione di particolari problematiche (desumibili dalla propria qualificazione nominativa giuridica soggettiva) anche questo la distingue nel versante del diritto e delle Istituzioni ove, infatti si scorgono origini (anche) differenti a seconda delle Istituzioni da prendere in esame.
Essa si colloca nell’odierno versante giuridico del diritto e delle Istituzioni in linea con le altre Magistrature dell’Ordinamento interno e nazionale presentando volendo delle peculiarità nell’ambito di esso.
E’ connotata da plurime pubbliche funzioni di cui alcune caratterizzanti e conosce anche del diritto europeo e delle organizzazioni sovranazionali.
Conosce anche della comparazione laddove negli altri Ordinamenti sovrani si possono rinvenire Istituzioni simili anche se non eguali.
È dotata altresì, di una propria disciplina organica, nonché di una propria disciplina scientifica autonoma.
La sua più prossima ascendenza temporale risale ad oltre un secolo e mezzo fa e cioè quando fu ravvisata l’esigenza di concentrare nelle mani di un magistrato inamovibile la funzione di controllo (oggi prevista dalla Costituzione).
Ovvero i primi tempi dove nasceva lo stile tipico dell’essere magistrato riguardo all’esercizio delle sue proprie funzioni e poteva parlarsi anche di Stati giurisdizionali.
È modulata su due gradi di giudizio. Appunto due gradi di giudizio onde evitare la fallacia e la possibilità del verificarsi dell’errore senza rimedi in primo grado o in un solo grado.
Contro le decisioni della Corte dei Conti – prevede la Costituzione – il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
È coperta da numerose disposizioni costituzionali che sanciscono in termini di attività, pubbliche funzioni ed oggetto delle funzioni.
Sono previste all’uopo anche delle garanzie costituzionali che vanno ad adempiere in tema soprattutto di personale di magistratura (in questo caso).
Tali disposizioni che comunicano in relazione alle funzioni (anche se non tutte) comunicano anche in ordine a quelle pubbliche funzioni che sono maggiormente caratterizzanti.
Almeno, ciò in consonanza anche a quanto detto più sopra in ordine alle origini ed alla creazione di essa che costituiscono aspetti che vengono accettati sempre nei tempi odierni.
A ciò si aggiunga, per l’appunto, la funzione giurisdizionale.
Sono poi le disposizioni di legge a completare gli altri aspetti e questo, anche in relazione alle funzioni.

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2. Gli organi e le competenze

Modulata su due gradi giudizio, la Corte dei Conti italiana è presente su tutto il territorio nazionale con i propri uffici.
Presenta, infatti, un proprio organigramma che rispecchia in fede le proprie numerose competenze.
Il territorio interno e e nazionale è coperto, quindi, da uffici regionali, stanziati presso i capoluoghi, con competenze giurisdizionali aventi giurisdizione sulle intere singole regioni italiane per quando riguarda il primo grado di giudizio e uffici centrali, stanziati nella capitale, del pari con competenze giurisdizionali aventi giurisdizione su tutto il territorio nazionale questa volta e per quanto riguarda il secondo grado di giudizio.
Uffici regionali sono previsti, sempre nell’organigramma della Corte dei Conti, anche per la funzione di controllo che presenta, altresì anch’essa uffici centrali aventi sempre come competenza la funzione di controllo con obiettivi di essa variegati.
Tali ultimi uffici sono deputati a svolgere anche la funzione consultiva. Pure essa prevista tra le numerose competenze di cui è tributaria la Corte dei Conti italiana.
Le Autonomie speciali possono vantare delle varianti organizzative rispetto alle Autonomie ordinarie.
Sono previsti anche uffici inquirenti e requirenti che garantiscono l’intervento nell’interesse della legge e dell’Ordinamento tramite il primo impulso d’ufficio.
Anche questi ultimi sono regionali quanto ad estensione territoriale ed hanno degli omologhi soprattutto a livello centrale in caso di secondo grado di giudizio.
Riguardo a tali uffici vi possono essere particolarità organizzative se si tratti di Autonomie speciali.  
Vi sono poi degli uffici centrali composti in maniera tale che risultino essere la massima espressione professionale della stessa Corte dei Conti che possono garantire l’esatta e uniforme interpretazione del diritto e possono fornire pronunzie di pregio e di orientamento.
Ciò può accadere non solo per la funzione giurisdizionale.
In alcuni casi taluni di questi uffici possono esercitare funzioni giurisdizionali in unico, quando, per l’appunto, l’unico grado possa essere considerato, e unitamente ad altri fattori, esaustivo per l’affare in esame.
La Costituzione interna e nazionale prende in esame, nell’ambito dei tanti aspetti che riguardano la Corte dei Conti, le funzioni di essa che risultano essere caratterizzanti: la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale mentre è la legge prevedere l’altra funzione: quella consultiva.
In possesso di un proprio autonomo apparato amministrativo e del relativo supporto, il personale qualificato di magistratura talvolta può essere impiegato in diversa maniera; in ausilio ad esempio delle funzioni d’amministrazione esterne.
Nel complesso, la giurisdizione della Corte dei Conti è da considerare come giurisdizione esclusiva.
Essa in definitiva presenta funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive, amministrative, di fornire personale di magistratura qualificato agli apparati pubblici, di concorrere alla formazione della composizione della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti europea.
Connotata per l’appunto da plurime funzioni, la Corte dei Conti da alcuni propri profili ha tratto la propria denominazione istituzionale, da altri ne è rimasta caratterizzata mentre altri ancora godono di forte notorietà ma che non priva e non toglie quest’ultima della giusta rilevanza le restanti funzioni.

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A cura di Marzia De Donno, Gianluca Gardini e Marco Magri | Maggioli Editore 2022

Roberto Nunziante Cesaro

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