Funzioni consultive della Corte dei Conti in una pronuncia

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    Indice

  1. Il preambolo e l’antefatto logico
  2. La Deliberazione n.12/2022 della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia

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1. Il preambolo e l’antefatto logico

Tra Costituzione e legge la Corte dei Conti sembra poter esercitare anche funzioni consultive.

Trattasi della Deliberazione n.12/2022 della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia (1).

E ciò, la possibilità dell’esercizio delle funzioni di consulenza, avviene tramite, per l’appunto, le Sezioni di Controllo decentrate con competenza territoriale estesa ai territori regionali e aventi sede nei capoluoghi regionali: le Sezioni regionali di Controllo.

L’origine risale ai precetti costituzionali riguardanti le varie pubbliche funzioni istituzionali della Corte dei Conti: ora l’art.100 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana per l’esercizio della funzione di controllo della stessa Corte dei Conti. Funzione di controllo che, nell’ambito delle proprie articolazioni istituzionali consente l’esistenza della funzione consultiva.

Mentre la stessa funzione consultiva ascritta è prevista all’uopo dalla legge: art.7 comma 8 della legge n.131/2003 per le disposizioni di adeguamento dell’Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3/2001.

Quest’ultimo prevede che le Regioni, il Consiglio delle Autonomie locali, le Province, i Comuni e le Città metropolitane (la cui autonomia è prevista dalla Costituzione) possono chiedere l’esercizio della funzione consultiva alla Corte dei Conti nelle materie di Contabilità pubblica.

Quanto all’antefatto logico che si pone come presupposto dell’esercizio della funzione consultiva, questo è il precedente della normativa che, per l’appunto, viene richiamata e riguarda l’esplicazione della funzione.

È compresa, in tal caso, la presa visione (e l’esame) del D.lgs.vo n.267/2000 – Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali – in quanto qui era richiesta apposita Deliberazione della Corte dei Conti da parte di un Ente locale (2).

Sicuro orientamento per le Sezioni regionali di Controllo può venire sia dalla Sezione centrale Autonomie che dalle Sezioni centrali Riunite di Controllo della Corte dei Conti.


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2. La Deliberazione n.12/2022 della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia

Il Capo di un Ente locale chiedeva parere alla Sezione menzionata su una potenziale problematica dello stesso Ente locale.

La richiesta veniva giudicata ammissibile perché proveniente dall’Ente locale e sottoscritta dal Sindaco (anche se in tali casi il canale preferenziale è l’inoltro del quesito tramite

il Consiglio delle Autonomie locali): requisito d’ammissibilità (del quesito per cui è parere) soggettivo.

Ciò detto è chiaro che l’esercizio della funzione consultiva rientra nelle competenze della Corte dei Conti ma, vive di determinate regole.

La Corte dei Conti è giurisdizione contabile, è giurisdizione amministrativa speciale, è prevista da una certa disposizione costituzionale che ne segna i margini.

Diventa di conseguenza non solo Magistratura e quindi giurisdizione ma, anche Amministrazione di Controllo e Consultiva.

Questo però, non significa che le sue proprie competenze siano illimitate.

E proprio in tema di funzione consultiva sono chiari e logici determinati margini che servono a distinguerla in concreto da altre Istituzioni aventi simili caratteristiche.

Tra Diritto amministrativo (che pure può regolarmente trattare la Corte dei Conti) e Contabilità pubblica, vi si ravvisa, in questa funzione forse, una maggiore connotazione contabilistica anche se talvolta e seppur involontariamente i tentativi di sforamento ci sono.   

E’ funzione esterna, obiettiva e di Magistratura rispetto ai richiedenti anche se, il procedimento è procedimento amministrativo e la pronunzia è provvedimento amministrativo (e non sono, quindi, quei tipici strumenti giuridici di un Potere giudiziario).

E deve riguardare la Contabilità pubblica.

La richiesta di deliberazione è stata giudicata ammissibile anche in ordine al contenuto del quesito ovvero, il contenimento della spesa per il personale dei Comuni e riconducibile alla Contabilità pubblica: requisito d’ammissibilità oggettivo.

Passando all’attenzione più compiuta dei requisiti d’ammissibilità oggettivi e soggettivi si dice che sono ammissibili i quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. E ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla Contabilità Pubblica (3).

Quanto al profilo soggettivo (le richieste debbono essere avanzate dai Vertici – responsabili – rappresentativi), anche se sussiste la preferenza per il Consiglio delle Autonomie locali, come visto, il quesito formalmente proposto dal Sindaco può essere ritenuto ammissibile.

Premettendo ora che la valutazione dei requisiti di ammissimibilità oggettivi e soggettivi che spettano inizialmente proprio alla Corte dei Conti possono non destare difficoltà, in particolar modo riferendosi a quelli soggettivi, e pur essendo  esaustiva la pronunzia di cui alla precedente nota n.3,si può anche dire che deve trattarsi di affari che non siano né funzione di Magistratura amministrativa e né funzione di Avvocatura libera o pubblica dello Stato (in quanto la Corte dei Conti è Magistratura contabile).

E la questione inerente il quesito deve essere anche rilevante.

Come visto, può trattarsi di affari che possono anche andare oltre la stessa Contabilità pubblica ma, ciò nonostante la funzione consultiva della Corte dei Conti non può diventare consulenza amministrativa generale in quanto esistono, per l’appunto, anche altre Istituzioni con funzioni consultive.

Nell’ambito di alcune giuste interpretazioni quanto all’estensione di questa competenza verrebbe da pensare alla Costituzione e a tutte le sue disposizioni che parlano sia della giurisdizione contabile che della finanza pubblica, ed in effetti ci si accorge che proprio la stessa Corte dei Conti di già ci aveva pensato sembrando escludere però come mezzo di estensione la norma di cui all’art.103 comma 2 (che tratta della giurisdizione contabile e delle sue competenze giurisdizionali) che dava comunque a sua volta da pensare (4).

Spazio certo ne può dare invece la materia della finanza pubblica e così come posta.

Le pronunzie in merito sono numerose, i casi dubbi non destano particolare preoccupazione e si può riporre fiducia nella alacrità degli interpreti che sembrano, per l’appunto, non trovare difficoltà anche se comunque debbono intervenire.

Sono poi gli stessi a delucidare comunque i richiedenti anche quando la questione è, per esempio, inammissibile.

L’attività consultiva degli organi istituzionali preposti non deve risolversi poi in indebita ingerenza e non deve essere fraudolentemente valevole per attenuare legittime o potenzialmente tali indagini o procedimenti giudiziari diretti all’accertamento di posizioni di colpevolezza.

E, nuovo orientamento viene ora dalla pronunzia segnalata poc’anzi ovvero quella della Sezione delle Autonomie con la Deliberazione n.17/2020 nata da un quesito interno posto da una Sezione regionale di Controllo.

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Note 

  1. Corte dei Conti, Sez.Reg.Contr.Lombardia,Del.n.12/2022. Pres.Martelli – Rel.Liguori – Comune di S.F. della B.(Co).
  2. Nonché l’art.85 comma 3, lett. e) del lgs.vo n.18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19) convertito con modificazioni dalla L.n.27/2020 (Conversione in legge,con modificazioni del d.lgs.vo n.18/2020,recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi)
  3. v. Corte dei Conti, SS.RR. Contr., Del.n.54/2010.
  4. E’ accaduto nel 2020 tramite la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione n.17 e che si pone come orientamento più recente.

 


GIURISPRUDENZA

Corte dei Conti,SS.RR.Contr.,Del.n.54/2010.

Corte dei Conti,Sez.Aut.,Del.n.17/2020

Corte dei Conti,Sez.Reg.Contr.Lombardia,Del.n.12/2022

Roberto Nunziante-Cesaro

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