Incentivi alle funzioni tecniche della p.a.: i recenti pareri della Corte dei conti

Redazione 04/10/18
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di Mario Petrulli

Come è noto, il comma 2 dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici dispone che “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”.

Nei primi mesi del 2018 si sono avuti alcuni pareri della Corte dei conti sulla materia degli incentivi alle funzioni tecniche della p.a.: tenuto conto della rilevanza dell’argomento, si ritiene opportuno evidenziarli brevemente.

L’impossibilità dell’incentivo alle funzioni tecniche senza gara

Secondo il recente parere n. 28/2018 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per le Marche, dalla lettura della disposizione normativa sopra riportata emerge chiaramente che presupposto necessario e ineludibile per procedere all’accantonamento di risorse finanziarie nell’apposito fondo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche, previa adozione di apposito regolamento, sia la presenza di una “gara”. Di conseguenza, e come peraltro già evidenziato in precedenza dalla giurisprudenza contabile, in mancanza di una gara l’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione.
Gli incentivi per funzioni tecniche della p.a. possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.
La stessa disciplina si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
Si deve escludere, pertanto, dagli incentivi per funzioni tecniche l’ipotesi in cui l’affidamento dei lavori sia avvenuto in forma diretta, ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici: e ciò in quanto, come ampiamente evidenziato in passato,
le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione.
Di conseguenza, deve ritenersi illegittima la norma regolamentare comunale che preveda la possibilità di riconoscere l’incentivo ex art. 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici anche nel caso di lavori oggetto di affidamento diretto.
L’applicabilità dell’incentivo nel caso delle concessioni e del partenariato
Il secondo parere rilevante è il n. 198/2018 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, in materia di riconoscibilità dell’incentivo per le funzioni tecniche per le ipotesi di concessioni e partenariato. Il dubbio circa l’applicabilità dell’incentivo de quo anche a tali ipotesi sorge dal testo dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, nel quale viene indicato esplicitamente solo il contratto di appalto.

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