L’anatocismo rende il rapporto bancario usurario

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Gli interessi anatocistici devono essere considerati ai fini della concreta determinazione del tasso usurario e se quindi il tasso effettivo globale (TEG) è superiore al tasso soglia per effetto della capitalizzazione composta degli interessi, il rapporto è usurario con conseguente gratuità dello stesso.
Il principio risulta affermato da Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/11/2022, n. 33964
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Indice

1. La vicenda

La Corte di Appello di Torino disattendeva le risultanze della CTU, che aveva accertato l’usurarietà originaria del rapporto di conto corrente, in quanto riteneva che erroneamente il consulente tecnico avesse inserito nel calcolo il costo della capitalizzazione composta degli interessi (anatocismo).
Ad avviso della Corte di merito mediante tale capitalizzazione il debito da interesse passivo viene inglobato nel capitale così variando il regime giuridico trasformandosi da obbligazione accessoria in principale.
Inoltre, secondo la Corte di merito, per la rilevazione dei tassi medi (TEGM), le “Istruzioni” della Banca d’Italia non prevedono che venga computata la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del TEG, sicché detto consulente aveva messo in relazione due grandezze non omogenee.
Avverso tale sentenza il correntista propose ricorso per cassazione.

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2. La motivazione

La Suprema Corte ha rilevato che il ragionamento seguito dalla Corte di merito contrasta con la normativa dettata in tema di usura, essendo erroneo il presupposto che la capitalizzazione degli interessi comporti la trasformazione di una obbligazione accessoria (gli interessi) in obbligazione principale (il capitale).
Ed invero, specifica la Suprema Corte, l’art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, art. 1, considera rilevanti tutte le voci di costo che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Infatti il citato art.644, comma 5, stabilisce: “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.
E poiché la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprime un costo del credito; essa, in quanto tale, va inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria del rapporto di credito.
Il principio va condiviso in quanto l’obbligazione relativa al pagamento del capitale e quelle relativa alla remunerazione degli interessi sono ontologicamente distinte considerata la loro diversa natura. L’applicazione della capitalizzazione composta non è idonea a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia.
Ne consegue che gli interessi non possono trasformarsi in capitale, come affermato dalla Corte di Appello di Torino e che, dunque, devono essere conteggiati al fine di determinare il tasso effettivo.
La Corte Suprema ritiene, inoltre, non corretta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui le istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione. Dette istruzioni, osserva, “stabiliscono che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all’anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere”.

3. Conclusioni

In conclusione, poiché l’art.644 c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto anche delle “remunerazioni a qualsiasi titolo” e gli interessi anatocistici costituiscono senz’altro “remunerazione” del credito originario, essi devono essere considerati ai fini della concreta determinazione del tasso effettivo.  L’inserimento di tale costo nel calcolo del TEG determina in molti casi l’usurarietà del rapporto (conto corrente, mutuo, ecc.) come risulta accertato dalle diverse consulenze tecniche che sono state espletate sul punto.

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Vincenzo Vitale

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