L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude la responsabilità penale del coniuge che si sottrae agli obblighi di assistenza familiare (Corte di Cassazione – Sesta sezione penale – sentenza del 24.09.2014, n. 39091/2014)

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La intrinseca credibilità della testimonianza della persone offesa, quando lucida e precisa nelle diverse occasioni in cui è stata resa, può ritenersi, di per sé sola, sufficiente a giustificare la conferma della condanna inflitta all’ex marito per omesso versamento dell’assegno di mantenimento fissato in favore della madre e del figlio minore, in stato di bisogno e privati dei mezzi di sussistenza.

Così Piazza Cavour, con sentenza depositata in data 24 settembre 2014 n. 39091, respinge il ricorso di un imputato condannato dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di cui all’art. 570 c.p. precisando che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, risultando assolutamente inidonea la semplice dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà che non provano di trovarsi, senza colpa, nella impossibilità di far fronte al pagamento degli assegni dovuti. Pertanto, l’asserita incapacità economica può valere da esimente solo allorchè sia assoluta e non ascrivibile a colpa dell’obbligato, non liberando l’incriminato dalla responsabilità penale neppure l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ed invero, la prova dell’impossibilità di adempiere all’obbligazione nei confronti dei congiunti non può desumersi dalla circostanza che l’imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, poiché quest’ultimo istituto non fornisce automaticamente la prova dello stato di indigenza, atteso che il beneficio, sempre suscettibile di revoca, viene concesso sulla base di una dichiarazione sostitutiva di certificazione proveniente dalla parte interessata. Ciò significa che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si fonda su presupposti diversi da quelli richiesti per l’operatività della causa scriminante in parola, ai fini della integrazione della quale è necessario che sia fornita la prova della assoluta impossibilità di adempiere all’obbligazione economica, ribadendo gli Ermellini il consolidato principio secondo cui l’incapacità economica per avere rilievo e dispensare l’imputato non può consistere nella semplice difficoltà di far fronte all’obbligazione, ma deve sostanziarsi nella radicale ed assoluta mancanza di mezzi finanziari, così da escludere qualunque, ed incolpevole, margine di scelta dell’agente.

E’ in ossequio a tali argomentazioni che la Cassazione, ritenendo buone le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale che ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dai giudici di legittimità, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Zecca Maria Grazia

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