L’abuso dell’arma conseguente a condotta omissiva

sentenza 25/02/10
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La possibilità per una persona di detenere armi, munizioni ed esplosivi non corrisponde ad un diritto il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, bensì ad un interesse reputato senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell’abuso di questa stessa facoltà, interesse che non è dunque sufficiente a compensare rischi di sorta per l’incolumità pubblica.

Costituendo la detenzione ed il maneggio di armi attività di per sé oggettivamente pericolose si ha che  la custodia negligente, come la detenzione illegale, delle stesse rappresentano senz’altro presupposto specifico idoneo ad integrare la fattispecie generale dell’abuso.

In altri termini, l’abuso dell’arma non comporta necessariamente condotte commissive ma è suscettibile di concretizzarsi anche mediante comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quei pregnanti oneri di diligente custodia e di denuncia che l’ordinamento impone – proprio a tutela generale della pubblica sicurezza – a chi detenga armi o esplosivi.

La legge  – affidando alla Autorità di P.S. la formulazione di un giudizio di natura prognostica – intesta all’Amministrazione un potere di valutazione eminentemente discrezionale da esercitarsi con prevalente riguardo all’interesse pubblico all’incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall’eventuale uso delle armi, in relazione alla condotta e all’affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di abuso delle stesse.

N. 01029/2010 REG.SEN.

N. 07425/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7425 del 2009, proposto da:
****************, rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso **************** in Napoli, p.zza Francese, 1/3;

contro

Ministero dell’Interno, ****** – Prefettura di Caserta, Questura di Caserta, 

rappresentati e difesi dall’Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

per l’annullamento del provvedimento 8 settembre 2009 contenente la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo,

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di ****** – Prefettura di Caserta e di Questura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1-Il Collegio ritiene che, come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ricorrendone i presupposti, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata.

Tanto perché il ricorso, i cui motivi per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, è manifestamente infondato.

2-Nella presente controversia viene in rilievo l’interpretazione dell’art. 39 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato col R.D. 18.6.1931 n. 773, secondo il quale che l’Amministrazione ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ancorché regolarmente denunciate, alle persone ritenute capaci di abusarne o che comunque non assicurino la necessaria affidabilità.

Al riguardo è da premettere che la facoltà di detenere armi, munizioni ed esplosivi non corrisponde ad un diritto il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, bensì ad un interesse reputato senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell’abuso di questa stessa facoltà, interesse che non è dunque sufficiente a compensare rischi di sorta per l’incolumità pubblica.

Da quanto sopra, ad avviso del Collegio, consegue che – costituendo la detenzione ed il maneggio di armi attività di per sé oggettivamente pericolose – la negligente custodia e la illegale detenzione delle stesse rappresentano senz’altro presupposto specifico idoneo ad integrare la fattispecie generale dell’abuso (cfr. **************-Catanzaro 24 giugno 1993 n. 495, TAR Abruzzo-Pescara 10 marzo 2003 n. 329, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 14 maggio 2003 , n. 1789, T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 27 aprile 2004 n. 396, Consiglio Stato sez. VI 27 giugno 2006 n. 4099).

In altri termini, l’abuso dell’arma non comporta necessariamente condotte commissive ma è suscettibile di concretizzarsi anche mediante comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quei pregnanti oneri di diligente custodia e di denuncia che l’ordinamento impone – proprio a tutela generale della pubblica sicurezza – a chi detenga armi o esplosivi.

Tanto chiarito, deve altresì evidenziarsi che la norma di riferimento – affidando alla Autorità di P.S. la formulazione di un giudizio di natura prognostica – intesta all’Amministrazione un potere di valutazione eminentemente discrezionale da esercitarsi appunto con prevalente riguardo all’interesse pubblico all’incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall’eventuale uso delle armi, in relazione alla condotta e all’affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di abuso delle stesse.

Quello di cui qui si discute è, dunque, un provvedimento fondato su apprezzamenti di pieno merito e perciò insindacabile in sede di legittimità se non sotto profili estrinseci (illogicità, travisamento o carenza di motivazione).

3-Nel caso in esame, a giudizio del Collegio, non può ritenersi che il provvedimento impugnato sia affetto da carente motivazione, dovendosi innanzi tutto rilevare che la parte motiva dello stesso è integrata per relationem dalle considerazioni contenute nell’informativa inviata dalla Compagnia Carabinieri di *****************.

Dall’esame degli atti emerge che il ricorrente è stato denunciato all’Autorità giudiziaria in quanto deteneva armi non denunciata ed ometteva di custodirle diligentemente.

La veridicità di tale fatto non è stata per nulla posta in discussione dal ricorrente il quale non ha ritenuto neppure di formulare osservazioni a seguito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento ove lo stesso era stata appunto descritto ed indicato come causa ostativa alla conservazione della licenza.

Trattasi, come si vede, di elementi di fatto il cui riscontro da parte dell’Autorità procedente, evidenziando il possesso ingiustificato di armi e l’omissione di diligenza nella custodia, appare ampiamente sufficiente – come dedotto dall’Amministrazione resistente – a supportare il provvedimento interdittivo, tenuto conto, come si è detto, del ristretto ambito di sindacabilità dello stesso in questa sede di legittimità.

Né la parte ricorrente può essere seguita quando lamenta la mancanza della motivazione: quest’ultima, infatti, c’è ed è chiara e sufficiente, consistendo proprio nella constatazione che sono state violate la normativa in tema di acquisto di armi e le norme di comune diligenza nella conservazione delle stesse.

4-Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Ricorrono sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l’intervento dei Signori:

***************, Presidente, Estensore

**************, Consigliere

Vincenzo Cernese, Consigliere

 

 

IL PRESIDENTE               ESTENSORE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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