Invalida la notifica al difensore d’ufficio se l’imputato non era a conoscenza del procedimento

Redazione 17/10/13
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Lucia Nacciarone

A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 42169 del 14 ottobre 2013, che, ribaltando la decisione della Corte d’appello (di respingimento della richiesta dell’imputato di rimessione in termini per impugnare la sentenza di primo grado che lo condannava ad un anno di reclusione per il reato di omessa dichiarazione d’imposte) ha precisato che è compito del giudice verificare se ci sia stata effettiva conoscenza del provvedimento e l’interessato abbia rinunciato ad avvalersi delle sue facoltà.

Gli atti del procedimento, compresi il decreto di citazione e la sentenza, erano stati notificati ‘presso il proprio difensore’ ex art. 161, quarto comma, c.p.p, non avendo l’imputato mai comunicato all’autorità giudiziaria il mutamento del proprio domicilio.

Ad avviso dei giudici di legittimità era stato non corretto respingere la richiesta, dal momento che il contribuente non era a conoscenza del procedimento né tantomeno aveva mai nominato un difensore di fiducia, per cui non aveva mai ricevuto le notifiche per il tramite del difensore d’ufficio.

Continuano, infatti, i giudici di legittimità: «l’articolo 175 c.p.p. disciplina un principio generale nella struttura processuale (che è corrispondente nel processo civile all’articolo 153 c.p.c.) diretto a tutelare l’effettività del diritto di difesa qualora debba essere esercitato entro specifici segmenti temporali, pena incorrere in preclusive decadenze. Il fondamento della non-coincidenza forma-sostanza che pervade l’istituto si conforma peraltro diversamente nella ipotesi in cui l’interessato è già in una posizione endoprocessuale tale da circoscriverne la necessità di tutela (primo comma, che – in totale corrispondenza con la modulazione civile dell’istituto – pone a carico di chi chiede la restituzione nel termine stesso la prova dello iato formatosi tra la formale consumazione del termine stesso e la concreta realtà processuale che la restituzione giustifica, cioè caso fortuito o forza maggiore impedienti) rispetto all’ipotesi (secondo comma) che è quella qui ricorrente, dell’imputato contumace (sentenza contumaciale) e della condanna a contraddittorio postergato (decreto di condanna) ipotesi nella quale il perfezionamento formale è inficiato, quanto alla corrispondenza con l’effettività della tutela, dalla mera allegazione negativa dell’interessato, che introduce così una presunzione iuris tantum di non conoscenza obbligante il giudice a verificare che vi sia stata comunque ‘effettiva conoscenza’ del procedimento o del provvedimento e l’interessato abbia volontariamente rinunciato ad avvalersi delle sue facoltà».

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