Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 39938 del 26 settembre 2014 la sesta sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso dell’indagato (rinviato a giudizio, divenuto quindi imputato) con cui si chiedeva la distruzione del materiale intercettato avente natura strettamente personale.
Il contenuto dei messaggini, ad avviso della difesa, era quindi ininfluente per l’inchiesta, anche se non era stato ancora trascritto: come osserva la Cassazione, è comunque presente una traccia dei dati nei verbali di polizia, e tra l’altro la mancata trascrizione era imputabile unicamente ad un ritardo dell’ufficio del Gip.
Sbaglia, quindi, costui, a rigettare la richiesta di cancellazione ex art. 269, comma 2, c.p.p., dichiarandosi incompetente sul rilievo che la sua funzione si sarebbe esaurita con l’emissione del decreto che ha disposto il giudizio, laddove in tal modo si configura un’applicazione distorta del principio di competenza dal momento che non conta l’avvenuto passaggio di fase.
E, se è vero che il provvedimento di cancellazione dovrebbe scattare solo dopo le operazioni di trascrizione delle captazioni ex articolo 268, comma 7, c.p.p, nel caso degli sms può provvedere il Gip alla distruzione parziale della documentazione anche se la trascrizione delle intercettazioni non è ancora avvenuta dal momento che, come detto, ne resta in ogni caso traccia nei verbali della polizia giudiziaria.
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