Inquinamento acustico : Superamento dei limiti di rumorosità, quale l’autorità chiamata ad intervenire? (Tar Lazio, Latina, sez. I, 03/03/2015, n. 208)

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Il superamento dei limiti di rumorosità previsti dal piano di zonizzazione costituisce il presupposto tipico e necessario per l’esercizio dei poteri ex art. 107 D.Lgs. 267/2000. Di conseguenza la competenza a provvedere spetta ai dirigenti del Comune e non già al Sindaco.

Il fatto

Un Comune ordina ad una società di realizzare e presentare un piano di risanamento acustico a firma di un tecnico competente finalizzato al rientro nei valori previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale in riferimento alle attività da essa svolte.

Ricorrendo innanzi al competente Tar Latina detta società ha impugnato la cennata ordinanza del Comune, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo a supporto del gravame diverse ed articolate censure.

La decisione del Tar Latina (Tar Lazio, Latina, sez. I, 03/03/2015, n. 208)

L’adito Giudice Amministrativo, avuto riguardo al primo motivo di ricorso, incentrato sul presunto vizio di incompetenza da cui sarebbe affetta l’ordinanza impugnata che – secondo parte ricorrente – non rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, piuttosto, avendo natura di ordinanza contingibile ed urgente di competenza del Sindaco, lo ritiene privo di fondamento.

Si richiama in sentenza la normativa di riferimento di cui all’art. 9, comma 1, della L. n. 447/1995 (“legge quadro sull’inquinamento acustico”) che ha previsto che, ove sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco (ovvero, nell’ambito delle rispettive competenze, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, il Prefetto, il Ministro dell’Ambiente ed il Presidente del Consiglio dei ministri), con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività; nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Orbene, ai sensi dell’art. 9, comma 1, in esame, è riservata in via esclusiva al Sindaco, e non spetta ai dirigenti comunali, la competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate al contenimento o all’abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibitoria totale o parziale di certe attività, trattandosi di potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000.

E, precisa ancora il Tribunale di Latina, la qualificazione di un provvedimento in chiave di ordinanza contingibile ed urgente discende dall’esplicito richiamo, all’interno del provvedimento, alla norma che fonda il suddetto potere ordinatorio.

Orbene, nel caso in esame, il provvedimento impugnato non richiama in alcun modo l’art. 9, comma 1, della l. n. 447 cit., richiamando invece l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. Inoltre, esso non contiene alcun riferimento ad una situazione di emergenza o di particolare gravità per la salute e per l’igiene pubblica e cioè a quelle circostanze che, sole, possono legittimare l’uso del potere di cui si discute.

Se ne evince – si precisa in sentenza – che l’ordinanza impugnata non costituisce espressione del potere sindacale disciplinato dall’art. 9, comma 1, cit., ma del ben diverso potere di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267 cit., ossia del potere gestionale attribuito dalla legge ai dirigenti dell’Ente locale.

In contrario, non potrebbe invocarsi l’assenza dei presupposti del potere ex art. 107 cit. per assenza di un atto di indirizzo del Comune, cui il dirigente dell’Ente venga chiamato a dare attuazione.

Vero è che una copiosa giurisprudenza sostiene che il potere ex art. 9 della l. n. 447/1995 va configurato quale rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, in mancanza di altri poteri a disposizione delle Amministrazioni comunali, piuttosto che come rimedio riconducibile al genus del potere extra ordinem in tema di sanità ed igiene pubblica: ciò, dal momento che la l. n. 447/1995 (“legge quadro sull’inquinamento acustico”) non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario, che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, spettano ai dirigenti del Comune tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente locale (e nella fattispecie oggetto del suo intervento secondo il Tar adito l’atto di indirizzo può verosimilmente esser rinvenuto nel Piano di zonizzazione acustica del Comune).

In definitiva, il superamento dei limiti di rumorosità previsti dal Piano di zonizzazione – evidenziato nel corpo del provvedimento gravato – costituisce il presupposto tipico e necessario per l’esercizio dei poteri ex art. 107 cit.. Ne discende, in ultima analisi, l’infondatezza del motivo di ricorso ora esaminato.

Sempre secondo il Collegio giudicante sono fondati, e quindi da accogliere, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, per avere il Comune completamente omesso la fase della partecipazione procedimentale prevista dalla L. n. 241/1990 e, conseguentemente, per avere esso del tutto ignorato le memorie partecipative che gli erano state trasmesse dalla parte ricorrente.

L’omissione dell’instaurazione di un contraddittorio procedimentale, a seguito dell’acquisizione dei rilievi fonometrici, può giustificarsi qualora ci si trovi dinanzi all’esercizio del potere di adottare l’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9 della l. n. 447 cit., costituendo l’inquinamento acustico una minaccia per la salute pubblica (art. 32 Cost.).

Peraltro, in via generale, l’esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti può comportare l’omissione della fase di partecipazione procedimentale, poiché l’urgenza di intervenire risulta preminente rispetto all’esigenza di tutelare le garanzie partecipative.

Nondimeno, la fattispecie in esame – come si è visito – non costituisce espressione del potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti (e più in specie, quelle ex art. 9 della l. n. 447/1995), né l’ordinanza impugnata contiene alcun riferimento ad una situazione di emergenza o di particolare gravità per la salute e l’igiene pubblica: dunque, non vi è alcuna giustificazione per l’omissione della fase di partecipazione procedimentale e ciò tanto più, in quanto al caso in esame non può applicarsi l’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, poiché le allegazioni peritali della ricorrente impediscono di concludere che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello che in concreto ha avuto.

Osserva e sottolinea il Tribunale come alla società ricorrente non sia stato previamente comunicato lo svolgimento delle operazioni di rilevamento della rumorosità, per metterla in grado di parteciparvi con un proprio perito, e tale omissione non pare giustificabile, poiché l’esecuzione dei rilievi alla presenza di un rappresentante della ricorrente, assistito da un tecnico di fiducia, avrebbe consentito un esame più approfondito.

Peraltro, anche ove si volesse ricondurre la fattispecie de qua ai cd. accertamenti a sorpresa, i quali consentono di omettere la previa comunicazione di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità, l’omissione della fase partecipativa resterebbe comunque illegittima: infatti, in tanto è legittimo non far precedere gli accertamenti “a sorpresa” dal previo avviso di avvio del procedimento, in quanto agli stessi segua – con il vero e proprio avvio del procedimento – la comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990.

Cassano Giuseppe

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