L’informazione di garanzia: definizione, disciplina e applicazione

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Di seguito una breve disamina relativa all’istituto dell’avviso di garanzia: lineamenti essenziali, ambito di applicazione, confronto con altri istituti simili.

Cos’è l’informazione di garanzia

L’informazione di garanzia, meglio conosciuta con l’indicazione impropria utilizzata di solito dai mass media di “avviso di garanzia”, è l’atto con il quale il Pubblico Ministero informa l’indagato ed anche la persona offesa dell’addebito provvisorio mosso alla persona sottoposta alle indagini nonché delle norme di legge che si intendono violate, della data e del luogo del fatto assunto come criminoso con il contestuale invito a nominare un difensore di fiducia.

Per approfondire questo e altri istituti essenziali del diritto processuale penale consulta il “Compendio di procedura penale” scritto da Giorgio Spangher e Marco Zincani.

L’invio dell’informazione di garanzia

L’informazione viene inviato all’indagato e alla persona offesa, a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Quando l’invio per posta risulta infruttuoso, la notifica può avvenire “a mani” per mezzo di un ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

E’ importante sottolineare immediatamente che l’invio (o la notifica) dell’informazione di garanzia non è previsto nel corso di ogni procedimento penale e per ogni indagato ma esclusivamente quando il Pubblico Ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.

L’art. 369 comma 1 del del codice di procedura penale rubricato “ informazione di garanzia” recita testualmente:

Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si presumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia”.

Funzione dell’informazione di garanzia

Si tratta di un atto pensato dal Legislatore per l’effettivo esercizio del pieno diritto di difesa di colui nei confronti del quale sono in corso le indagini preliminari, e della persona offesa, nel momento nel quale l’accusa si appresta ad effettuare degli atti investigativi irripetibili alla quale effettiva partecipazione ed il quale concreto contributo della difesa dell’incolpato devono essere pieni ed effettivi.

Si tratta di una garanzia per coloro i quali diritti sono coinvolti nel procedimento penale in corso.

In difetto della previsione legislativa, l’indagato e la persona offesa, non avrebbero il diritto ad un vero contraddittorio con l’accusa che sarebbe autorizzata a compiere atti di indagine non più ripetibili , senza la partecipazione attiva di soggetti delegati, nelle persone del difensore e dei consulenti tecnici, alla tutela dei diritti dell’accusato e della sua vittima, che si può manifestare sotto molti profili, che vanno dal controllo della correttezza procedurale e formale al contributo sotto forma di indicazioni e temi di approfondimento investigativo.

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Gli atti garantiti

L’informazione di garanzia, viene inviato all’indagato e alla parte offesa quando il Pubblico Ministero deve esperire degli atti di indagine irripetibili in futuro, e nei casi nei quali il difensore dell’indagato e della persona offesa, ha diritto di assistere all’esecuzione dell’atto, la quale documentazione confluirà nel bagaglio conoscitivo del Giudice che deciderà nel merito della vicenda oggetto di investigazione.

Questi atti, denominati “atti garantiti”, sono soprattutto:

Gli accertamenti tecnici non ripetibili, cioè quelli che riguardano persone, cose o luoghi il quale stato è soggetto a modificazione ( ex art. 360 c.p.p.).

Il difensore, nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico dei consulenti del Pubblico Ministero, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

L’interrogatorio, l’ispezione e il confronto ai quali deve partecipare la persona sottoposta alle indagini e nel caso delle ispezioni, anche quando questa non debba partecipare ( ex art. 364 c.p.p).

Durante lo svolgimento di questi atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve.

Le perquisizioni ed i sequestri (ex art. 365 c.p.p.)

In relazione alle perquisizione e ai sequestri, bisogna tenere presente che ci sono degli atti di indagine la cui ffetuazione non può essere oggetto di una precedente comunicazione alla persona sottoposta alle indagini perché si tratta di atti a sorpresa che poggiano la loro efficacia, e la loro stessa esistenza da un punto di vista logico ancora prima che giuridico, proprio sulla precedente inconsapevolezza del soggetto nei confronti del quale vengono eseguiti, che se ne fosse a conoscenza prima della loro effettuazione si attiverebbe per renderli inutili.

In queste circostanze, l’informazione di garanzia è notificato a mani all’interessato nello stesso momento nel quale viene eseguito l’atto a sorpresa ,garantito perché irripetibile.

Quando l’informazione di garanzia non è necessaria

Il presupposto dell’informazione di garanzia è di conseguenza l’atto garantito, e questo significa che se il Pubblico Ministero non dovesse compiere nessun atto al quale il difensore ha diritto di partecipare, all’indagato non verrà notificata l’informazione ex art. 369 c.p.p..

Documentazione dell’informazione di garanzia

Naturalmente, come avviene per gli atti di indagine, anche nel caso degli atti presupposto dell’informazione di garanzia, è prevista una documentazione specifica attraverso i relativi verbali ed eventualmente la fonoregistrazione e, sempre più spesso, le riprese video.

I verbali, e ogni forma di documentazione degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha il diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con la facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarre da essi copia nei cinque giorni successivi.

L’omissione dell’informazione di garanzia, nei casi tassativamente stabiliti dalla procedura penale, la sua non tempestiva notifica, o il difetto della completa indicazione delle informazioni previste dalla legge, configurano una fattispecie di lesione dei diritti di assistenza difensiva dell’indagato e determinano una nullità, anche se non assoluta, degli atti irripetibili di indagine presupposto dell’informazione di garanzia

Se l’imputato è minorenne l’informazione di garanzia dovrà essere notificata anche all’esercente la potestà genitoriale, pena la nullità della stessa.

Differenze con il verbale di identificazione

L’informazione di garanzia è un atto diverso dal verbale di identificazione, per contenuto e funzione.

Il verbale di identificazione può quasi sempre contenere il nominativo del pubblico ministero procedente, il numero del procedimento penale e l’indicazione degli articoli di legge che si presumono violati, e questi elementi devono essere necessariamente presenti nell’informazione di garanzia.

In riferimento alla diversa funzione, l’informazione di garanzia, viene notificata all’indagato nei casi nei quali il pubblico ministero debba compiere degli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere mentre il verbale di identificazione è finalizzato alla esatta assunzione delle generalità della persona nei confronti della quale sono svolte le indagini preliminari.

Differenze con l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari

L’informazione di garanzia si differenzia anche dall’avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., che consiste nella notifica alla persona sottoposta alle indagini, e non anche alla persona offesa da reato, della formale notizia del termine delle indagini preliminari a suo carico e dei connessi diritti dell’accusato, come quello di nominare un difensore di fiducia, di visionare gli atti di indagine, di chiedere di essere interrogato e di indicare ulteriori elementi di prova da ricercare e approfondire.

Riepilogando

Nel corso delle indagini preliminari, non è detto che l’informazione di garanzia sia notificato all’indagato e alla persona offesa, peché questo avviene esclusivamente quando l’Accusa debba espletare atti di indagine che in futuro, cioè durante il processo in contraddittorio tra le parti, non potranno essere ripetuti, come, al contrario, avviene, ad esempio, nel caso nel quale la Polizia Giudiziaria assuma informazioni da una persona che potrà essere chiamata a testimoniare durante il processo.

L’informazione di conclusione delle indagini è sempre notificato all’interessato, e non alla persona offesa, al termine delle indagini preliminari e l’omissione dello stesso è una nullità che, se eccepita tempestivamente, fa retrocedere il procedimento sino a quando questo avviso doveva essere notificato, e ne viene disposta la notifica.

Il verbale di identificazione è quasi sempre elevato nei confronti dell’accusato, perché una esatta identificazione anagrafica del soggetto nei confronti del quale si indaga e successivamente si celebrerà eventualmente il processo, è necessaria.

Questa procedura formale di identificazione sarà omessa sino a quando l’esistenza delle indagini non dovrà essere conosciuta dall’interessato.

Dal punto di vista della difesa, l’informazione di garanzia è un atto di estrema importanza.

Non è esclusivamente la notizia formale per un soggetto della pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti, ma è anche il modo per potere assistere e partecipare con il massimo delle garanzie difensive all’atto irripetibile presupposto dell’informazione stessa, e consente al destinatario di organizzare immediatamente la propria difesa, alla luce del capo di imputazione indicato, anche svolgendo indagini investigative difensive.

Si tratta di un istituto per una effettiva e anticipata tutela dei diritti dell’indagato, in particolare quello di farsi assistere e rappresentare dal difensore, e dai consulenti tecnici eventualmente nominati, nello svolgimento delle azioni irripetibili, e diretta espressione del diritto di difesa “tecnica” stabilito dall’art. 24 della Costituzione della Repubblica.

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