La responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., continua a essere oggetto di numerosi contenziosi, anche in materia di danni da infiltrazioni in ambito condominiale. Un recente intervento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 5791/2025, depositata il 4 marzo) ha ribadito principi fondamentali in materia di legittimazione, risarcibilità dei danni e onere della prova per il danno alla salute. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.
Indice
1. Il caso: infiltrazioni e responsabilità del custode
Una proprietaria di un appartamento aveva citato in giudizio il proprietario dell’immobile sovrastante, lamentando infiltrazioni d’acqua che avevano danneggiato il soffitto e le pareti del balcone. Fondava la sua richiesta sulla responsabilità da cose in custodia, chiedendo non solo la riparazione dei danni materiali, ma anche il risarcimento del danno alla salute.
Il convenuto aveva contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che le infiltrazioni derivassero dal lastrico solare condominiale, e aveva chiamato in causa il condominio. Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, aveva negato ogni responsabilità e sollevato dubbi sulla legittimazione attiva della danneggiata.
Le decisioni di merito:
- Il Giudice di Pace aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario sovrastante, condannandolo al pagamento dei danni patrimoniali risultanti dalla consulenza tecnica d’ufficio (CTU) ed escludendo la responsabilità del condominio.
- Il Tribunale, in appello, aveva confermato la sentenza per il convenuto, ma aveva accolto l’appello del condominio, escludendo la legittimazione attiva della proprietaria e rigettando la domanda risarcitoria.
La proprietaria aveva quindi impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.
Guida pratica al condominio dalla A alla Z
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2. Prova del danno alla salute: onere dell’allegazione e della dimostrazione
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la prova del danno alla salute. La ricorrente aveva denunciato che il Tribunale non aveva motivato il rigetto della sua pretesa risarcitoria, nonostante l’art. 32 Cost. garantisca il diritto alla salute e il diritto a vivere in un ambiente abitativo sano.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, sottolineando che:
- Nel giudizio di merito, la domanda di risarcimento del danno alla salute non era stata adeguatamente formulata.
- Il ricorso per Cassazione non chiariva quando e come tale pretesa fosse stata avanzata nei precedenti gradi di giudizio.
- Non vi era alcuna documentazione o prova specifica che attestasse un pregiudizio effettivo alla salute della proprietaria derivante dalle infiltrazioni.
La Corte ha ribadito che il danno alla salute non può essere presunto automaticamente dalla presenza di infiltrazioni, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e dimostrazione autonoma, distinta rispetto al danno patrimoniale.
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3. Danno patrimoniale e non patrimoniale: la distinzione fondamentale
Un ulteriore punto chiave della decisione riguarda la distinzione tra danno patrimoniale e danno alla salute:
- Il danno patrimoniale è legato alla perdita economica subita dal danneggiato, come le spese di ripristino dell’immobile.
- Il danno alla salute rientra nella categoria dei danni non patrimoniali e richiede una prova autonoma, non potendo derivare automaticamente dal danno materiale.
Nel caso in esame, la proprietaria non aveva contestato in appello l’assenza di riconoscimento del danno alla salute da parte del Giudice di Pace. Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto che non fosse possibile introdurre tale questione in sede di legittimità.
Se il Giudice di Pace non riconosce un danno alla salute, il danneggiato deve impugnare l’omissione con appello incidentale. In assenza di tale impugnazione, la pretesa risarcitoria non può essere riproposta in Cassazione.
4. Conclusioni
L’ordinanza n. 5791/2025 della Cassazione ribadisce principi fondamentali in materia di responsabilità da cose in custodia e di risarcimento del danno alla salute:
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede che il danneggiato dimostri la relazione causale tra il bene custodito e il danno subito.
- Il danno alla salute non può essere riconosciuto automaticamente, ma necessita di una prova specifica e documentata.
- Nei giudizi di merito, è fondamentale allegare e dimostrare sin dalle prime fasi del processo ogni aspetto della pretesa risarcitoria, per evitare preclusioni in sede di impugnazione.
Questa decisione evidenzia l’importanza di una strategia processuale adeguata nelle controversie condominiali e risarcitorie, al fine di evitare contestazioni sulla legittimazione e sulla prova del danno.
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