Diversi regolamenti comunali riconoscono il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. In quest’ottica viene stabilito che nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere consentito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali. Secondo l’art 1102 c.c. le parti comuni dell’edificio possono essere utilizzate da tutti i condomini (quindi anche dai bambini), con l’unico limite di non mutarne la destinazione o di impedirne il pari uso. Così è stato affermato che l’utilizzazione per il gioco dei bambini di una parte assai limitata dell’area verde comune non contrasta con la destinazione a giardino prevista, per quella stessa area, dal regolamento, ma ne costituisce unicamente un migliore e più intenso godimento per soddisfare esigenze che pure appaiono insopprimibili e, comunque, senz’altro meritevoli di tutela nella vita di un condominio (Trib. Crotone 20 luglio 2020, n. 662). La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza in condominio.
1. Parchi giochi in condominio e regolamento
Se è stata destinata un’area verde a parco giochi, i condomini hanno il diritto di regolare l’uso delle aree comuni inserendo nel regolamento condominiale clausole specifiche. Ad esempio, possono stabilire che durante le prime ore del mattino e del pomeriggio non sia permesso giocare in tale spazio comune. L’art. 1138 c.c. prevede, infatti, che l’uso delle parti comuni di un edificio possa essere disciplinato dal regolamento condominiale. Tale norma determina il contenuto minimo del regolamento obbligatorio, disponendo che esso comprenda norme sull’uso delle cose comuni. La stessa disposizione al contempo riconosce espressamente natura regolamentare alle clausole che hanno ad oggetto l’uso delle cose comuni. Si tratta delle clausole che determinano le modalità d’uso delle cose comuni e, in genere, l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi condominiali. Una clausola regolamentare quindi può disciplinare anche l’uso delle parti comuni, in ragione delle sue funzioni, ma non può mai escluderlo. L’assemblea perciò non può approvare una clausola che vieti il ritrovo dei ragazzi nell’androne di ingresso, nel cortile interno, negli accessi dello stabile. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza in condominio.
Manuale di sopravvivenza in condominio
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.
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2. Infortunio nel parco giochi
La responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa; conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa (una parte comune in ambito condominiale) che non dipendano da caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (compreso il fatto del danneggiato). Tenendo conto di quanto sopra si può affermare che un parco giochi facente parte di un’area cortilizia posta a servizio dell’intero caseggiato ricada nell’area di custodia del condomino. A tale proposito il Tribunale di Milano si è recentemente occupato di una vicenda che prendeva l’avvio quando una donna citava in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio avvenuto nel parco giochi condominiale mentre accudiva la nipote. La causa della caduta era attribuibile a una buca di notevoli dimensioni, non segnalata, presente nel parco giochi di pertinenza condominiale; a seguito dell’incidente, l’attrice riportava una frattura al polso sinistro, successivamente diagnosticata come articolare pluriframmentaria. Dopo aver acquisito le deposizioni dei testimoni, il Tribunale ha dichiarato la responsabilità̀ del condominio ai sensi dell’articolo 2051 c.c. L’attrice ha fornito la prova, anche solo presuntiva, della derivazione causale dell’evento lesivo-caduta alla parte comune in custodia al condominio (il sinistro è risultato causato dell’anomalia presente nell’area destinata a parco giochi per i bimbi). Il convenuto è stato condannato a risarcire alla danneggiata il danno patrimoniale, cioè le spese mediche sostenute, nonchè il danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell’integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall’art. 32 Cost. (Trib. Milano 26 novembre 2024, n. 10229).
In un altro caso è stata esclusa la responsabilità del condominio. Una minore dichiarava di essere stata colpita da un’altalena del parco giochi condominiale lanciata a forte velocità da altri bambini.
Il giudicante ha osservato che in questa ipotesi le lesioni e la conseguente caduta della giovane, poi rimasta sotto l’altalena con la gamba, sono da ricollegarsi o all’agire colposo degli altri bambini (in tal caso opera l’art. 2048 c.c.), o al comportamento colposo della vittima atteso che è massima comune di esperienza che un’altalena sia di per sé astrattamente pericolosa se ci si avvicina ad essa mentre è utilizzata; infatti la minore avrebbe dovuto tenere una distanza consona e tale difetto di ordinaria diligenza costituisce il caso fortuito rappresentato dal fatto del danneggiato; del resto non si può pretendere che all’interno di un’area giochi un’altalena sia transennata altrimenti non potrebbe muoversi (Trib. Napoli 7 dicembre 2016, n. 13197).
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