Impugnazione inutile e lite temeraria: il giudice sanziona il condomino che agisce senza interesse attuale. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, con tanti consigli pratici, casi d’uso ed esempi presi dall’esperienza professionale e personale dell’autore, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il condomino impugna la delibera sui lavori perimetrali
Il proprietario di un appartamento all’interno di un caseggiato impugnava una delibera assembleare con la quale i condomini (cinque su sei), in sua assenza, avevano approvato un preventivo di spesa pari a € 18.500,00 per il rifacimento del marciapiede perimetrale. Secondo l’attore, quel marciapiede non costituiva parte comune dell’edificio, ma era un bene pubblico appartenente al Comune; di conseguenza, l’assemblea non avrebbe avuto alcuna competenza a deliberare lavori su un bene di terzi. A tale doglianza si aggiungeva la contestazione relativa alla mancata costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., obbligatorio per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Prima di introdurre il giudizio di merito, il condomino presentava ricorso cautelare per ottenere la sospensione della delibera. Il Tribunale, pur riconoscendo che i lavori riguardavano un bene comunale e che la delibera imputava ai condomini una spesa che avrebbe dovuto gravare su soggetti terzi, rigettava la domanda per assenza del periculum in mora.
Nel frattempo, il condominio adottava una nuova delibera con la quale approvava nuovamente i lavori, costituiva il fondo speciale e ripartiva la spesa tra tutti i condomini, escludendo espressamente il ricorrente. Questa seconda delibera non veniva impugnata. Nonostante ciò, il condomino introduceva il giudizio di merito, chiedendo l’annullamento della precedente delibera e il rimborso delle spese sostenute nel procedimento cautelare e nella mediazione.
Il condominio si costituiva eccependo l’inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la delibera impugnata era stata superata da una nuova decisione assembleare pienamente valida e non contestata. Nel merito, sosteneva che i lavori non riguardavano la manutenzione del marciapiede comunale, ma la realizzazione di un vespaio perimetrale necessario a eliminare infiltrazioni che minacciavano la stabilità dell’edificio; la demolizione e ricostruzione del marciapiede era solo una conseguenza tecnica dell’intervento. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, con tanti consigli pratici, casi d’uso ed esempi presi dall’esperienza professionale e personale dell’autore, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Delibera sostitutiva e interesse ad agire: il nodo giuridico
Quando l’assemblea approva una nuova delibera che riproduce e regolarizza la precedente, il giudice può ancora pronunciarsi sull’impugnazione ex art. 1137 c.c. o deve dichiarare l’azione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse?
3. Il Tribunale dichiara inammissibile l’impugnazione
Il Tribunale ha dato torto al condomino. Il giudice ha osservato che, anche a voler ritenere fondate le doglianze relative alla prima delibera, l’interesse dell’attore a impugnare era venuto meno nel momento in cui il condominio aveva adottato la nuova delibera che approvava nuovamente i lavori, costituiva il fondo speciale, ripartiva la spesa tra i condomini ed escludeva il ricorrente dal pagamento. Tale delibera, pienamente idonea a sostituire la precedente, non era stata impugnata nei termini di legge; pertanto, il condomino non aveva più alcun interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento della delibera impugnata e superata.
Il Tribunale ha aggiunto che, nel merito, la prima delibera non sarebbe stata comunque annullata. I lavori non riguardavano la manutenzione del marciapiede comunale, ma la realizzazione di un vespaio perimetrale indispensabile per eliminare infiltrazioni che compromettevano la stabilità dell’edificio. La demolizione e ricostruzione del marciapiede rappresentava solo un effetto collaterale dell’intervento, non l’oggetto principale della delibera. Quanto alla mancata costituzione del fondo speciale, il giudice ha rilevato che la delibera impugnata aveva natura meramente interlocutoria, trattandosi di un semplice preventivo, e che la costituzione del fondo era stata correttamente effettuata con la successiva delibera del 25 marzo 2025.
Il Tribunale ha inoltre censurato la condotta processuale del ricorrente, ritenendola temeraria: egli aveva introdotto il giudizio quando l’interesse ad agire era già venuto meno e aveva insistito per ottenere il rimborso delle spese del procedimento cautelare, nonostante fosse risultato soccombente. Per tali ragioni, il giudice ha dichiarato inammissibile la domanda, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio e del procedimento cautelare, ha applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria e ha irrogato anche la sanzione di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
4. Interesse attuale e lite temeraria nelle controversie condominiali
L’interesse del condomino a impugnare una deliberazione assembleare non coincide con un generico dissenso verso la decisione della maggioranza, ma richiede un interesse giuridicamente rilevante, cioè un’utilità concreta e attuale che egli possa ottenere da un diverso assetto della materia regolata dall’assemblea. Tale interesse si collega alla possibilità che l’annullamento della delibera determini, per il singolo, un risultato più favorevole rispetto a quello deciso dalla maggioranza (Cass. civ., sez. II, 27 aprile 2024, n. 5129).
Nel caso esaminato, la delibera impugnata dal condomino è stata integralmente superata da una successiva delibera assembleare, adottata il 25 marzo 2025, che ha approvato nuovamente i lavori, ha costituito il fondo speciale e, soprattutto, ha escluso il ricorrente dal riparto delle spese. Tale delibera non è stata impugnata, rendendo priva di utilità la domanda originaria.
La cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex articolo 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione (App. Ancona 15 novembre 2023, n. 1651). Di particolare rilievo è la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente abbia agito con evidente imprudenza, insistendo in un giudizio privo di interesse e chiedendo il rimborso delle spese cautelari nonostante fosse risultato soccombente. La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale che mira a scoraggiare l’abuso del processo nelle controversie condominiali, spesso caratterizzate da conflittualità personale più che da reali questioni giuridiche.
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