Spese condominiali: opposizione al decreto e delibera assembleare

Opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali e impugnazione della delibera assembleare a fondamento.

Allegati

L’ordinanza n. 2211/2025 della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 30/01/2025, n. 2211) affronta un tema cruciale in ambito condominiale: la relazione tra l’opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali e l’impugnazione della delibera assembleare che ne costituisce il fondamento. La pronuncia si inserisce in un dibattito giurisprudenziale che ha visto un’evoluzione negli ultimi anni, con conseguenze rilevanti sia per i condomini sia per la gestione dei contenziosi condominiali. Per approfondire il tema, consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi

Corte di Cassazione -sez. II civ.- ordinanza n. 2211 del 30-01-2025

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Indice

1. La controversia alla base della decisione


Il caso nasce dalla richiesta di un condominio nei confronti di una società proprietaria di unità immobiliari nello stabile, per il pagamento di spese ordinarie e straordinarie. La pretesa è stata formalizzata tramite un decreto ingiuntivo basato su una delibera assembleare che stabiliva i criteri di ripartizione delle spese secondo specifiche tabelle millesimali.
La società ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la validità della delibera su cui esso si fondava. In particolare, ha sostenuto che i criteri adottati per la ripartizione delle spese non fossero conformi alla normativa vigente. Parallelamente, ha avviato un’azione per ottenere l’annullamento della delibera. Sebbene il Tribunale e la Corte d’Appello abbiano respinto l’opposizione, confermando la legittimità della ripartizione delle spese, la Corte d’Appello ha successivamente accolto l’impugnazione, annullando la delibera.
Il condominio ha impugnato questa decisione in Cassazione, mentre la società ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo in seguito all’annullamento della delibera. Per approfondire il tema, consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi

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2. La valutazione del giudice dell’opposizione


La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, il giudice può valutare sia la nullità sia l’annullabilità della delibera su cui il credito si fonda. Questa possibilità, prevista dall’art. 1137 c.c., permette al condomino di contestare non solo la fondatezza della richiesta di pagamento, ma anche la validità della delibera assembleare.
Un aspetto centrale della decisione riguarda gli effetti della delibera impugnata nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo. L’annullamento della delibera assembleare incide direttamente sulla validità del decreto ingiuntivo: venendo meno il presupposto giuridico su cui si basa la pretesa creditoria, il decreto ingiuntivo perde efficacia.

3. Le conseguenze dell’annullamento della delibera


L’ordinanza chiarisce che, se una delibera condominiale viene annullata, il decreto ingiuntivo emesso sulla sua base non può più essere eseguito. Tuttavia, ciò non significa automaticamente che il condominio non abbia diritto a ottenere il pagamento delle somme richieste. Il condominio potrà comunque provare l’esistenza del credito e la legittimità della richiesta sulla base dei criteri legali di ripartizione delle spese previsti dagli artt. 1123 e ss. c.c.

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4. La decisione della Corte di Cassazione


La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che ha annullato la delibera condominiale, ritenendola viziata. Ha inoltre evidenziato che l’impossibilità di eseguire il decreto ingiuntivo non preclude al condominio la possibilità di ottenere il pagamento delle spese, qualora riesca a dimostrarne la fondatezza.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza, demandando alla Corte d’Appello il compito di verificare se, indipendentemente dall’annullamento della delibera, vi fosse un obbligo giuridico per la società di corrispondere le somme richieste. Il giudice del rinvio dovrà accertare se l’importo sia comunque dovuto secondo i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, anche in assenza di una delibera assembleare valida. Qualora il credito sia provato con documentazione idonea, il condominio potrà ugualmente ottenere il pagamento.

5. Considerazioni finali


Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a garantire un equilibrio tra la tutela del credito condominiale e la protezione dei diritti dei condomini. La Corte riafferma che un decreto ingiuntivo fondato su una delibera successivamente annullata non può essere eseguito, ma lascia aperta la possibilità per il condominio di ottenere comunque il pagamento delle somme dovute, se ne dimostra la legittimità sulla base delle norme di legge.
La decisione rappresenta un riferimento importante per la gestione del contenzioso condominiale, chiarendo il rapporto tra impugnazione della delibera e opposizione al decreto ingiuntivo. Un aspetto che i condomini e gli amministratori di condominio dovranno considerare attentamente nella gestione delle controversie sulle spese condominiali.

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