Incidente? Se guida l’amico con il foglio rosa si ha diritto al risarcimento

Redazione 08/08/16
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In caso di sinistro stradale, ha diritto al risarcimento dei danni quella persona che sia salita sul proprio veicolo dato in affidamento a un soggetto dotato unicamente di foglio rosa. Infatti, in tale situazione, la persona in questione non assume un ruolo diverso da quello di trasportato.

La vicenda: Lezioni di guida con un amico

Una ragazza neopatentata aveva permesso ad un amico, non ancora munito di patente ma del solo foglio rosa, di guidare la propria automobile. Sfortunatamente, la lezione di guida “privata” aveva avuto però esito infausto. La ragazza, dunque, proponeva domanda di risarcimento danni derivanti dal sinistro stradale.

La richiesta era stata però rigettata dai giudici di merito, che ritenevano che l’attrice “avesse voluto assistere l’amico in una simulazione di guida, assumendosene conseguentemente la responsabilità”. Secondo tale impostazione, l’interessata non poteva né fruire della copertura dell’assicurazione obbligatoria RCA né pretendere alcun risarcimento.

Quale responsabilità in caso di incidente?

La ragazza si è allora rivolta alla Cassazione,  impugnando la sentenza che, sulla base del fatto che esistesse tra lei e l’amico-guidatore un rapporto di confidenza, la individuava come “assistente alla guida”, invece che “terza trasportata”. La Cassazione le dà ragione, dicendo che, in effetti, i Giudici di merito avevano errato nell’introdurre la nuova figura dell’assistente di guida nel sistema, una figura che, oltre ad essere inesistente ai sensi della norma, toglie qualsiasi possibilità di risarcimento dei danni patiti.

Pertanto, il ricorso è fondato per i Supremi Giudici e la sentenza impugnata è ora annullata. I nuovi giudici sono chiamati ora a pronunciarsi attenendosi a quanto dettato dalla Cassazione, ovvero il principio di diritto secondo il quale: «colui che, dotato di patente guida, affida una vettura in propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cd. foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato e l’affidamento della vettura di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui successivamente si verifiche un sinistro stradale per l’imperita condotta del guidatore affidatario».

Redazione

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