IMU: nozione dell’imposta e scadenza di pagamento 2023

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 L’imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un tributo (imposta) del sistema tributario italiano, in vigore dal 2012.
È un tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sul componente immobiliare del patrimonio.
Istituita per sostituire l’imposta comunale sugli immobili (ICI), ha inglobato anche parte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali in relazione ai  redditi fondiari su beni non locati.
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Indice

1. Le origini


L’IMU, come accennato in precedenza, è stata introdotta in sostituzione dell’ICI con il d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9), pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011 che ne stabiliva la vigenza dal 2014 per gli immobili diversi dall’abitazione principale (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011).
Il governo Monti, con Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201  (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come “manovra Salva Italia”) convertito, con modificazioni, dalla Legge n, 214/ 2011 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, S.O. n. 276), ha modificato la natura dell’imposta rendendola di fatto un’ICI sulle abitazioni principali e ne ha anticipato l’introduzione, in via sperimentale, al 2012, prevedendone l’applicazione a regime dal 2015, incrementando sensibilmente la base imponibile, con specifici moltiplicatori delle rendite catastali. 

2. La descrizione


2.1 Presupposto dell’imposta
Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, e terreni.
La prima formulazione della disciplina prevedeva che il tributo si sarebbe dovuto applicare esclusivamente sui beni immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze.
 
2.2 Definizione di abitazione principale e pertinenze
Il decreto salva Italia definiva abitazione principalel’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
In seguito alle modifiche apportate dall’articolo 4, d.l. 16/2012 l’abitazione principale è definita come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Le “pertinenze” sono “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo”.
 
2.3 Soggetti dell’imposta
Soggetti attivi
Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune.
In seguito alla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2012, permane la soggettività attiva dello Stato per la quota di imposta municipale propria gravante sugli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata con l’applicazione dell’aliquota base dello 0,76%.
L’accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, al quale spettano anche le somme recuperate, le sanzioni e gli interessi.
Soggetti passivi
I soggetti passivi del tributo sono individuati dall’articolo 9 del d.lgs. n. 23/2011 nel proprietario, oppure nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le quote di possesso.
Sono soggetti passivi anche il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.
 


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3. La doppia scadenza a fine giugno


Come si legge su LeggiOggi, il 30/06/2023 c’è una doppia scadenza per la dichiarazione IMU.
La data è il termine ultimo per l’invio dei dati rilevanti ai fini IMU del 2022 e per la comunicazione delle informazioni relative al 2021, da trasmettere originariamente entro lo scorso 31 dicembre.
Il Decreto Milleproroghe ha disposto la proroga della dichiarazione IMU 2022 al 30 giugno 2023, ed è entro lo stesso termine che si dovrà inviare la dichiarazione IMU per l’anno in corso.
Non cambiano le regole da ricordare in merito ai casi nei quali è previsto l’obbligo di invio, mentre sul fronte della modulistica da utilizzare si dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia.
La dichiarazione IMU deve essere presentata in caso di variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate e nei casi di variazioni non conoscibili dal relativo Comune.
La scadenza per l’invio è fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto inizio il possesso degli immobili o ci sono state variazioni che incidono sul versamento IMU.
Non è richiesto un altro invio per ogni anno, in assenza di modifiche.
Il Decreto Milleproroghe ha disposto il rinvio del termine di trasmissione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2021, differita al 31 dicembre 2022 dal Decreto Semplificazioni.
Il termine di fine giugno è relativo  anche alla trasmissione della dichiarazione IMU 2022.
Non ci sono particolari modifiche in merito alle istruzioni da seguire e, in particolare, sui casi nei quali è obbligatorio l’invio.
Il 30 giugno 2023 è la scadenza da ricordare per l’invio della dichiarazione IMU relativa al periodo d’imposta 2022, ma non esclusivamente.

4. Chi deve pagare l’imposta


L’obbligo dichiarativo in scadenza il 30 giugno coinvolge i contribuenti per i quali ci sono state modifiche nel corso del 2021 e nel corso del 2022 che comportano il diritto ad esenzioni IMU, agevolazioni o al contrario la necessità di eseguire il versamento dell’imposta.
Come indicato nelle istruzioni del MEF contenute nel decreto direttoriale del 29 luglio 2022, con il quale sono state aggiornate le regole relative alla dichiarazione annuale IMU e IMPI e la relativa modulistica, l’obbligo di inviare la dichiarazione IMU decorre nei seguenti casi:
Quando gli immobili godono di riduzioni di imposta, ad esempio:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati
  • fabbricati di interesse storico o artistico
  • fabbricati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota
  • fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce)
  • terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP;

quando il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare l’adempimento dell’obbligazione tributaria, ad esempio:

  • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
  • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
  • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile
  • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile
  • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
  • l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria
  • è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio
  • è stato acquisito o perso nel corso dell’anno l’esenzione IMU
  • il fabbricato appartiene al gruppo catastale D ed è posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.

Sono questi i casi principali nei quali sorge l’obbligo di dichiarazione IMU.
Non è necessario l’adempimento dichiarativo in relazione all’esenzione IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale, essendo questa informazione disponibile per il Comune.
L’invio della dichiarazione IMU è necessario per le imprese costruttrici, per le quali dall’1 gennaio 2022 è prevista l’esenzione sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita, sino a quando  permane questa destinazione e se non siano dati in affitto.
La dichiarazione IMU può anche essere presentata entro il 30 giugno 2023 nelle seguenti modalità:

  • per via telematica, direttamente dal dichiarante
  • per via telematica, attraverso un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni
  • consegnando una copia cartacea al Comune interessato.
  • La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

La trasmissione della dichiarazione potrà essere effettuata direttamente dal contribuente, con i servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure avvalendosi dei servizi offerti da intermediari abilitati e delegati da parte del dichiarante.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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