Consulta: famiglie, unioni civili, coppie di fatto ed esenzione IMU

La Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé questione di legittimità dell’art. 13, c. II, periodo IV, del d.l. n. 201/2011, come convertito nella l. 214/2011, e successive modifiche, nella parte in cui stabilisce che, al fine di ottenere l’esenzione IMU, occorre far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, bensì pure dei componenti del suo nucleo familiare.

Gli interrogativi sottostanti

Quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l’esenzione dall’IMU sulle rispettive abitazioni principali? È legittimo, al fine di far scattare l’esenzione dall’imposta, far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solamente del possessore dell’immobile, bensì pure del suo nucleo familiare?

L’ordinanza n. 94 depositata il 12 aprile 2022

Argomenta perché le risposte ai riportati interrogativi risultino pregiudiziali rispetto alla questione sollevata da una Commissione tributaria provinciale: quest’ultima ha chiesto di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che, in linea con l’esegesi della Corte di cassazione, esclude per ambedue i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, se uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

La balenata disparità di trattamento verso le famiglie

L’ordinanza della Consulta ha evidenziato che il riferimento al “nucleo familiare”, contenuto nel IV periodo della norma suindicata, determina un trattamento differente rispetto non solamente alle persone singole, bensì pure alle coppie di mero fatto, in quanto, finquando il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ognuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale.

L’orientamento

La Corte ha pertanto richiamato la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 179 del 1976) in ordine all’incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, dove si era escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati.

Il principio di capacità contributiva

Con riferimento al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53, I c., Cost., per i giudici romani può parimenti dubitarsi della maggiore capacità contributiva, peraltro in relazione a un’imposta di tipo reale quale l’IMU, del nucleo familiare rispetto alle persone singole.

La questione di legittimità costituzionale dinanzi a sé stessa

Nonostante l’articolo 31 della Costituzione richieda di agevolare la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, la disciplina posta sotto la lente potrebbe originare, per i nuclei familiari, un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto. Pertanto, con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, II comma, IV periodo, D.L. n. 201/2011.

Avv. Biarella Laura

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