Impugnazioni: se il termine per depositare la sentenza cade in un giorno festivo quello per impugnare decorre dal giorno successivo

Redazione 12/01/12
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Anna Costagliola

È quanto sancito dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza n. 155 del 10 gennaio 2012. I giudici del Supremo consesso, risolvendo un risalente contrasto giurisprudenziale in materia, hanno interpretato in modo estensivo il disposto dell’art. 172, co. 3, c.p.p., a mente del quale «il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo», applicandolo anche alle sentenze e, in genere agli atti del giudice. Anche il giudice, come le parti, dipende per il deposito dei suoi atti dagli uffici di cancelleria, per cui ove l’ultimo giorno utile dovesse coincidere con un giorno festivo, a negare la regola della proroga, la chiusura degli uffici comporterebbe, per il giudice allo stesso modo che per le parti, l’impossibilità materiale di fruire dell’ultimo giorno utile.

Nessuna indicazione normativa consente, infatti, di limitare la portata della disposizione di cui all’art. 172, co. 3, c.p.p. ai soli atti o attività delle parti, né esiste alcuna peculiare ragione extratestuale che giustifichi la limitazione della sfera applicativa della norma in tal senso. Del resto, sottolinea la Corte, la regola della proroga del termine che cade in giorno festivo al primo giorno immediatamente successivo non festivo corrisponde ad un principio di carattere generale applicabile nei più diversi settori dell’ordinamento (es. art. 155, co. 4, c.p.c.).

A giudizio delle Sezioni Unite anche per i termini per proporre impugnazione decorrenti «dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza» (art. 585, co. 2, lett. c), c.p.p., l’individuazione del momento di inizio non può che dipendere dal criterio composito costituito dal computo materiale dei giorni assegnati per il deposito e dall’applicazione della regula iuris che dispone la proroga di quello cadente in giorno festivo al successivo non festivo. Pertanto, se il giorno finale del primo termine è festivo, questo è prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo e da tale giorno non festivo decorre il secondo termine. La Corte tiene a precisare che ciò accade non perché il giorno festivo non sarebbe calcolabile quale giorno iniziale di decorrenza, ma semplicemente perché il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine coincide con quello in cui cade il primo termine, sicché la proroga di diritto del primo comporta lo spostamento dell’inizio della decorrenza del secondo.

Viene così superato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di termini stabiliti a giorni, la proroga prevista dall’art. 172, co. 3, c.p.p. riguarderebbe esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l’inizio della loro decorrenza, la quale non potrebbe essere prorogata di diritto, anche quando debba essere in concreto riferita ad un giorno festivo. Peraltro, l’opzione interpretativa seguita dalle Sezioni Unite penali si pone perfettamente in linea con quanto affermato dalle sezioni civili della stessa Corte di cassazione quando rilevano che la previsione dettata in materia di computo dei termini dall’art. 155, co. 4, c.p.c. si applica anche nel caso in cui il dies ad quem prorogato di diritto costituisca, a sua volta, dies a quo per il termine dato a chi intenda contraddire o ricorrere avverso l’atto per il cui deposito è previsto termine finale cadente in giorno festivo (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 13201/2006).

In conclusione, il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite riconosce che la regola secondo cui il termine stabilito a giorni, il quale scada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo riguarda anche il termine di deposito della sentenza, con conseguenti effetti sull’inizio di decorrenza del termine per impugnare. Tale situazione non si verifica, invece, «ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio dei secondo».

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