Illecita pubblicazione su giornale del nome della vittima di reato

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È illecita la pubblicazione in un articolo di giornale del nome della vittima di un reato.
Per approfondire si consiglia il volume: I ricorsi al Garante della privacy

Garante privacy -Provvedimento n. 139 del 13-04-2023

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Indice

1. I fatti


Un reclamante lamentava al Garante per la protezione dei dati personali che un giornale locale aveva violato la sua privacy, pubblicando alcuni articoli relativi ad un fatto di cronaca che lo aveva visto quale vittima.
In particolare, il reclamante sosteneva:

  • di aver ricevuto una telefonata da parte di un giornalista che gli aveva chiesto informazioni in ordine al tentativo di rapina di un orologio che il reclamante aveva subito e all’esito della quale il reclamante aveva espressamente negato il rilascio dell’intervista;
  • nonostante ciò, il giornale aveva pubblicato la notizia con la descrizione dell’evento e i dati personali del reclamante, quali il nome e il cognome, la professione, il comune di residenza, la marca, il materiale e il valore dell’orologio;
  • l’illecita acquisizione delle suddette informazioni e la loro pubblicazione era avvenuta in violazione del principio di essenzialità della informazione.

 In considerazione di ciò, il reclamante chiedeva l’ammonimento della testata giornalistica e l’ingiunzione del divieto di ulteriori trattamenti dei dati personali dell’interessato sia nel giornale cartaceo che on line.
Il giornale si difendeva affermando, in primo luogo, che il giornalista che aveva contattato il reclamante non era conosciuto al giornale in questione e che ciò dimostra che i dati dell’interessato erano già noti prima della pubblicazione del primo articolo da parte del giornale.
In secondo luogo, secondo il giornale, il fatto riportato nell’articolo era di interesse pubblico ed aveva caratteristiche particolari rispetto ad altre notizie di cronaca locale sia per il luogo in cui si è svolta la vicenda (una località non particolarmente interessata da reati di questo tipo e a due passi dalla sede della Guardia di Finanza) e per il tragico epilogo della vicenda (in cui, per appropriarsi di un orologio Rolex, la rapinatrice ha perso la vita), sia perché il derubato non è il “solito vecchietto” debole e indifeso, ma una persona attiva e reattiva, oltre che nota, in grado di difendersi.
In considerazione di tale particolarità della vicenda, il giornale ha ritenuto essenziali i dati personali del reclamante, secondo i parametri indicati dalle regole deontologiche dell’attività giornalistica (vale a dire l’originalità del fatto, la qualificazione dei protagonisti e le modalità in cui è avvenuto il fatto), anche tenuto conto che l’identificazione della vittima era utile per dimostrare che qualunque persona può essere vittima di tali tipi di azioni criminose.
Infine, secondo il giornale, anche i dati relativi all’oggetto del reato (cioè l’orologio) e il suo valore sono da ritenersi essenziali, in considerazione dell’esito della rapina che ha visto la morte della rapinatrice, in quanto idonei a far capire i rischi che i rapinatori sono disposti a correre per ottenere l’oggetto del crimine.
Il giornale ha poi concluso le proprie difese ricordando che, per il trattamento dei dati personali per fini giornalistici, non è necessario avere il consenso dell’interessato e che, nel caso di specie, la pubblicazione dei dati personali dell’interessato non comportava alcun rischio o lesione della dignità personale di quest’ultimo.


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2. Le valutazioni del Garante


Preliminarmente, il Garante ha evidenziato che gli articoli oggetto del reclamo costituiscono esercizio della professione giornalistica e pertanto rientrano nel quadro delle attività effettuate per tali finalità, come previste dal codice privacy e dalle regole deontologiche. Secondo dette disposizioni normative, è possibile diffondere i dati personali degli interessati per finalità giornalistiche, se la notizia è essenziale rispetto a fatti di interesse pubblico.
Nel caso di specie, gli articoli pubblicati dal giornale hanno ad oggetto una vicenda che certamente riveste interesse pubblico. Ciò in quanto, riguarda azioni che hanno avuto molto rilievo a livello locale anche in considerazione della dinamica dei fatti che ha comportato la morte dell’autrice dell’illecito durante la sua fuga con il marito.
Nonostante l’interesse pubblico della notizia, però, il Garante ritiene che i dati personali della vittima (quali nome e cognome) non possano essere considerati quali elementi essenziali e necessari rispetto alla finalità della pubblicazione della notizia.
Infatti, il giornale avrebbe potuto (e dovuto) raggiungere detta finalità informativa, utilizzando delle misure che permettevano di raccontare la vicenda senza però ledere la sfera privata dell’interessato: quali, per esempio, l’uso di un nome di fantasia.
L’adozione di tali cautele avrebbe, non solo garantito la tutela della privacy dell’interessato, ma anche escluso la identificabilità di quest’ultimo e i conseguenti rischi di ripetizione di reati analoghi nei suoi confronti.
In conclusione, il Garante ha precisato che, in generale, il principio di essenzialità dell’informazione deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati.

3. La decisione del Garante


Il Garante ha ritenuto che la diffusione dei dati personali idonei a rivelare l’identità della vittima del reato, all’interno degli articoli oggetto del reclamo in questione, comporta una violazione delle disposizioni del codice privacy sulla pubblicazione di notizie per fini giornalistici e delle relative regole deontologiche, nonché dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati personali.
Conseguentemente, il Garante ha accolto il reclamo e ha disposto nei confronti del giornale il divieto di ulteriore diffusione – anche on-line, ivi compreso l’archivio storico – del nome e cognome del reclamante nel contesto di cronaca di cui si è detto nella parte in fatto, con la sola possibilità per il giornale di conservare detti dati ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria.
Nonostante detta violazione posta in essere dal giornale, tuttavia, il Garante ha comunque ritenuto di non applicare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare del trattamento, ma di limitarsi ad ammonirlo, in considerazione del fatto che quest’ ultimo ha dichiarato di aver agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, non ha compiuto precedenti violazioni della normativa privacy e ha mostrato cooperazione nel corso del procedimento attivandosi per limitare gli effetti del trattamento lamentato dal reclamante (infatti, dal momento in cui il reclamo è stato portato alla conoscenza del giornale, quest’ultimo non ha più divulgato nessun dato personale dell’interessato ed ha eliminato detti dati dal web).

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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