Il voto del Consigliere al PUC non è abuso d’ufficio

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Non commette il reato di abuso d’ufficio il consigliere comunale che vota il piano regolatore del Comune che gli consente un evidente vantaggio economico alla sua sfera personale. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione VI, con Sentenza del 25 marzo 2015, n. 12642. L’obbligo di astensione, da parte dei consiglieri comunali, infatti, sussiste ogniqualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta fra la posizione del consigliere e l’oggetto della deliberazione, il che normalmente non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale. In sede di adozione del Piano Regolatore Generale (oggi PUC, Piano Urbanistico Comunale) da parte del Comune, risultante dall’apporto di più soggetti e conseguente a un complesso procedimento in cui confluiscono e si compensano interessi molteplici (pubblici, collettivi e individuali), il voto espresso dal singolo amministratore non riguarda una specifica prescrizione, ma tocca il contenuto complessivo dell’atto; pertanto, non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di astensione, e né può configurare il reato l’abuso d’ufficio, la semplice allegazione dell’esistenza di interessi configgenti con l’atto, occorrendo, altresì, la prova, concreta e specifica che l’atto generale sia stato emanato anche in considerazione di tali personali e particolari interessi.

Avv. Mancusi Amilcare

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