Il restyling dell’esecuzione penale nella riforma Cartabia. Parte II

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     Indice

  1. Il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.
  2. L’esecuzione delle pene pecuniarie.
  3. Esecuzione delle sanzioni sostitutive.
  4. Ulteriori modifiche alla disciplina dell’esecuzione.
  5. Osservazioni conclusive.

1. Il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo

La lett. b) del co.1 della sessione inerente alla riforma in parola modifica il co.3, dell’art.657 c.p.p. che riguarda il computo dei periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata ai fini della determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire.

Si tratta di una modifica necessaria per motivi di coordinamento della normativa in quanto tra le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto, è contemplato, come abbiamo visto in avvio di lavoro, anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art.20-bis c.p. introdotto dall’art.1 co.1 del decreto di riforma penale in rassegna, per il quale la legge rimanda l’esecuzione allo stesso giudice che lo ha disposto ex art.661 c.p.p. e non al PM.

Si è pertanto provveduto a integrare in tal senso il co. 3 dell’art.657 cit. inserendo l’inciso “o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo al giudice” e quindi consentendo di avanzare la richiesta relativa al computo dei periodi di pena già scontati al giudice in caso di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Inoltre nell’ambito del medesimo co. 3, il termine sanzione viene sostituito da quello più corretto di pena.

Da tali innesti novellistici ne deriva quanto segue.

Il pubblico ministero nel determinare la pena detentiva da eseguire computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva se questa non è stata applicata definitivamente.

Il pubblico ministero computa altresì nel periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso: quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia ovvero quando è stato concesso indulto nei limiti dello stesso.

Nei casi ora richiamati il condannato può chiedere al PM o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutiva al giudice, che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata operato il ragguaglio, siano coimputati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; negli altri casi può altresì chiedere che le pene sostitutive espiate siano coimputate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare eseguita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

Il pubblico ministero provvede con decreto che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

2. L’esecuzione delle pene pecuniarie

È questo il tema sul quale la riforma Cartabia, in materia esecutiva, ha inciso in maniera rivoluzionaria.

La lett. c) del co.1 della disposizione di riforma reca, infatti, l’integrale sostituzione dell’art.660 c.p.p. relativo per l’appunto all’esecuzione delle pene pecuniarie delle quali viene ridisegnato il meccanismo pur mantenendo alcuni principi quale: il ruolo del magistrato di sorveglianza nella conversione della pena pecuniaria non pagata e la possibilità di fare richiesta di pagamento rateale.

Il nuovo art.660 cit. prevede che l’ordine di esecuzione con il quale il PM ingiunge al condannato il pagamento della somma stabilita contiene gli estremi della condanna, l’intimazione a provvedere al pagamento entro 90 giorni – con l’avvertenza che in difetto la pena sarà convertita in semilibertà, lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare – e l’indicazione della possibilità di richiedere il pagamento rateale.

Inoltre l’ordine di esecuzione deve rendere noto al condannato che può avvalersi della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e, qualora il processo si sia svolto in sua assenza, di richiedere entro 30 giorni la rimessione in termini per l’impugnazione della sentenza o la rescissione del giudicato, se ne ricorrono i presupposti.

L’ordine di esecuzione è notificato, nei termini ingiuntivi suindicati, al condannato e al suo difensore per la fase dell’esecuzione – in mancanza per quella del giudizio – e se si hanno fondati motivi che il condannato non ne sia venuto a conoscenza la notifica può essere rinnovata.

In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, pena l’automatica decadenza del beneficio e l’obbligo di pagare la parte residua della somma in un’unica soluzione entro i 60 giorni successivi.

Il PM se accerta che il pagamento è stato effettuato dichiara avvenuta l’esecuzione della pena. In caso contrario trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione della pena.

Il magistrato a sua volta procede, prima della conversione della pena, all’accertamento della condizione di insolvenza o di insolvibilità del condannato. Disponendo le opportune indagini sull’eventuale possesso di beni o redditi.

Se confermata l’insolvibilità del condannato la conversione della pena può essere differita per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta se ed in quanto permanga lo stato di insolvibilità.

Se il condannato è insolvente, nei casi previsti dalla legge il civilmente obbligato è chiamato al pagamento non effettuato dal condannato. Se neanche questi provvede, si procede con la conversione della pena nei confronti del condannato.

Quando risulta che il condannato ha pagato la somma stabilita, le pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza[i].


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3. Esecuzione delle sanzioni sostitutive

La lett. d) del co.1 della norma di riferimento, l’art.38 del d.lgs. Cartabia, apporta alcune modifiche all’art.661 c.p.p. al fine di coordinare e integrare le disposizioni colà contenute col nuovo sistema delle pene sostitutive introdotto dal decreto Cartabia e, segnatamente, dagli artt.1 co.1 e 71 del provvedimento legislativo.

In particolare, il co.1 dispone che la sentenza di condanna alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva deve essere trasmessa dal PM al magistrato di sorveglianza del luogo del domicilio del condannato che ne cura, senza ritardo, l’esecuzione ai sensi dell’art.62[ii] della legge 689/1981.

Per quanto concerne il regime delle misure cautelari, nelle more dell’esecuzione della sentenza da parte del magistrato di sorveglianza, è stabilito che se si tratta di custodia cautelare il condannato permane in stato detentivo ed il tempo trascorso in tale stato si considera pena espiata a tutti gli effetti, laddove le altre misure cautelari, diverse dalla custodia cautelare, decadono.

Bene quindi introdotto nel sistema dell’art.661 c.p.p. un nuovo comma, il comma 1-bis, a seguito dell’inserimento tra le pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità sostitutivo al fine di stabilire che il giudice che l’ha applicato come pena deve anche provvedere alla sua esecuzione secondo quanto disposto dall’art.63[iii] della legge nr.689/1981.

Ordunque in materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive, allorquando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il PM trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza che provvede, senza ritardo, ai sensi del succitato art.62[iv] della legge 689/81.

Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.

L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena il quale provvede ai sensi dell’art.63 della legge 689/81 cit.

Da ultimo, e non poteva essere diversamente dopo la novella dell’esecuzione pecuniaria, la pecunia penale, quale sanzione sostitutiva è eseguita a norma dell’art.660 c.p.p. di cui si è detto ampiamente nel paragrafo che precede.

4. Ulteriori modifiche alla disciplina dell’esecuzione

L’art.39 del decreto legislativo Cartabia reca alcuni interventi eterogeni relativi alla fase di esecuzione della pena che comprendono la possibilità di audizione a distanza del detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice dell’esecuzione e la diminuzione di 1/3 della pena a favore dell’imputato che non abbia proposto impugnazione alla sentenza di condanna.

In particolare, la lett. a) del co.1, dell’art.39 cit. interviene novellisticamente  sul co.4 dell’art.666 c.p.p. al fine di prevedere la possibilità, anche per l’udienza che si svolge innanzi al giudice dell’esecuzione, di fare ricorso al collegamento a distanza per audire l’interessato che abbia richiesto di essere sentito e risulti detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice dell’esecuzione.

Resta ferma la facoltà del detenuto di non consentire allo svolgimento da remoto della propria audizione e in tal caso egli potrà essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo prima del giorno dell’udienza a meno che il giudice dell’esecuzione non decida di disporre la traduzione del detenuto, così come previsto dalla normativa attualmente vigente[v].

Come sottolineato nella relazione introduttiva, per l’introduzione di nuove ipotesi di partecipazione ad atti e udienze a distanza si è ritenuto che, in linea generale, l’attività di individuazione della casistica richiesta dal legislatore delegante dovesse essere realizzata nella massima ampiezza possibile, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale nel 1999, con la sentenza nr.342 secondo cui ciò che occorre sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione[vi].

La lettera b) del co.1 della novella incide sul co.1 dell’art.676 c.p.p. riconoscendo al giudice dell’esecuzione, qualora né l’imputato né il suo difensore abbiano proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la competenza a disporre l’applicazione della riduzione di 1/3 della pena disposta ai sensi del co.2-bis dell’art.442, introdotto dall’art.24, co.1, lett c) del decreto medesimo.

L’intervento si colloca tra quelli che hanno natura deflattiva del procedimento penale, assicurando un ulteriore sconto di pena a favore del condannato che rinunci a proporre appello o ricorso per Cassazione, personalmente o a mezzo del proprio difensore[vii].

Infine, per ragioni di completezza espositiva ed omnicomprensività concettuale, vanno segnalate le modifiche disposte dalla lett c) del co.1 al co.1-bis dell’art.678 c.p.p. in tema di procedimento di sorveglianza. Esse sono di natura meramente formale, in quanto motivate dalla necessità di sostituire le espressioni semidetenzione e libertà controllata, con le nuove denominazioni di semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva così come disposto dai nuovi artt.55 e 56 della legge nr.689 del 1981, introdotti dall’art.71 co.1 lett. b) e c) dello schema di decreto in esame.

In buona sostanza e in conclusione su tale tema, la norma di novellazione eterogenea di cui all’art.39 del decreto legislativo Cartabia, va ad incidere con ritocchi variegati sulla figura del giudice dell’esecuzione , ex art.666 c.p.p. e, sempre nell’ambito delle attribuzioni degli organi giurisdizionali, sul procedimento di sorveglianza in ordine a tale organo così come disciplinato nella norma generale di cui all’art.678 del Codice di procedura penale.

5. Osservazioni conclusive

Gli orizzonti, se si preferisce le prospettive de jure condendo , dell’esecuzione penale quale fase fondamentale dello sviluppo processuale per come disciplinata nel nostro Paese sono ancora ampi e tutti da arare.

Ad onta di quello che ci si attendeva dal legislatore con una riforma organica e strutturata del sistema dell’esecuzione penale di cui al libro decimo del codice di rito gli aggiustamenti, se si eccettuano le modalità di esecuzione della pena pecuniaria, si sono rivelati parchi e perciò stessi a tratti deludenti.

Non è dato oggi di sapere come la riforma del sistema esecutivo, che con l’intero pacchetto Cartabia entra in vigore il 2 novembre del 2022, inciderà sulla speditezza e la certezza nell’esecuzione della pena, nel rispetto delle garanzie del condannato nella declamata ottica della razionalizzazione sistemica.

Quello che da studiosi possiamo dire è che ci si aspettava qualcosa di più in termini di un rifacimento organico dell’intero compendio normativo contenuto nel libro decimo del Codice di procedura penale vigente, in ossequio alla delicatezza e all’importanza della fase esecutiva della pena nel contesto generale dello stato e, soprattutto, per la pubblica tranquillità dei consociati che sulle esigenze della certezza della pena e sulla sua effettività, fondano le loro pretese fossero a base del contratto sociale.

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La riforma della giustizia penale

Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre del 2022 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

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Note

[i] L’art.1 co.16 lett. a) della normativa di delega, la legge nr.134 del 2021, ha richiesto al legislatore delegato di razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie al fine di restituire effettività alla pena medesima. Queste le ragioni di fondo per le quali alla generica dicitura del previgente art.660 sull’esecuzione nei modi stabuiliti dalle leggi e dai regolamenti è stata sostituita la recisa espressione che quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria anche in sostituzione di una pena detentiva, il PM emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

[ii] L. 24..11,1981, nr.689, Art.62 Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà  controllata: Il pubblico ministero o il pretore competente per l’esecuzione trasmette l’estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato. L’ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell’articolo 63. Nel caso di semidetenzione, l’ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell’istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

[iii] L. 24..11,1981, nr.689, Art.63 Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata: Appena ricevuta l’ordinanza prevista nel penultimo comma dell’articolo precedente, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell’annotazione “documento non valido per l’espatrio”, limitatamente alla durata della pena. Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza. Cessata l’esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell’istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione. Se il condannato è detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione. Quando la località designata per l’esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l’inizio dell’esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell’articolo 183 del codice di procedura penale.

[iv] Vedi nota nr.26.

[v] L’intervento segnalato nel corpo del testo, come gli altri analoghi compiuti su numerosi articoli del Codice di procedura penale dal decreto in esame si pone nell’ottica di semplificazione, speditezza e razionalizzazione nel processo penale che costituiscono l’intento dichiarato nella legge delega ex art.1, co.1, di cui il criterio individuato dall’art.1, co.8, lett. c) attuato nella novella dell’art.666 cit rappresenta una specificazione.

[vi] L’art.1, co.8, lett.c) della legge di delegazione nr.134 del 2021 dispone infatti di individuare i casi in cui, col consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza.

[vii] A tal proposito va segnalato che in tema di normativa di delega l’art.1, co.10, lett b), nr.2 della legge nr.134 del 2021 prevede che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di 1/3 nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione.

Prof. Sergio Ricchitelli

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