Il responsabile dello studio medico deve conoscere titoli e capacità dei collaboratori

Redazione 29/05/13
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Lucia Nacciarone

Altrimenti rischia di condividere con essi la responsabilità per le lesioni eventualmente arrecate ai pazienti.

A deciderlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 21220 del 17 maggio 2015 che respinge il ricorso del direttore dello studio medico, confermando la condanna ex art. 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione). Ad avviso dei giudici di legittimità il responsabile ha l’obbligo di controllare i titoli di studio dei collaboratori e verificarne la veridicità, nonché conoscere le loro concrete capacità.

Il responsabile dello studio medico, continuano i giudici, per la peculiarità della funzione posta a tutela di un bene primario, ossia il bene fondamentale della salute ex art. 33 della Costituzione, ha l’obbligo di curare altresì che in relazione ai titoli in precedenza verificati i suoi collaboratori svolgano l’attività per cui essi risultano abilitati, ma ha altresì l’ulteriore, concorrente e non meno rilevante, obbligo di verificare in concreto che, al formale possesso delle abilitazioni di legge, corrisponda un accettabile standard di “conoscenze e manualità minimali”, conformi alla disciplina ed alla scienza medica in concreto praticata.

Nel caso di specie, accertato il mancato rigoroso adempimento degli obblighi di verifica formale dei titoli abilitanti il concreto esercizio della professione, il direttore dello studio medico, non solo rispende di concorso nel reato di cui all’art. 348 c.p. con la persona non titolata, ma del pari degli illeciti ex art. 113 c.p., prevedibili secondo l’id quod plerumque accidit e derivati dalla mancata professionalità del collaboratore la cui competenza formale e sostanziale non sia stata convenientemente verificata.

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